Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28461 del 05/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 05/11/2019), n.28461
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16162-2018 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
NUNZIA COPPOLA LODI;
– ricorrente –
contro
F.A.;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositato il
12/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE
EDUARDO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1.1. B.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis c.p.c., contro il decreto della Corte di appello di Brescia del 12 febbraio 2018, che, respingendone il reclamo promosso, ex art. 708 c.p.c., comma 4, avverso il provvedimento reso dal Presidente del Tribunale di Bergamo, il 15 luglio 2017, nell’ambito del procedimento di separazione da lei instaurato nei confronti di F.A., l’aveva condannata alla refusione delle spese di quella fase, liquidate in 2.225,00, oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e C.P.A. come per legge.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.1. Con il suddetto motivo, rubricato “violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la B. denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 739 e 91 c.p.c. assumendo che: i) “atteso il carattere non definitivo del decreto della Corte d’appello, le cui ragioni e conclusioni potrebbero essere ribaltate dalla sentenza del Tribunale che chiuderà il processo di separazione coniugale, la regolazione delle spese avrebbe dovuto essere rinviata solo a quella sede”; ii) “il carico delle spese deve dipendere dall’esito complessivo del giudizio e non da quello delle sue singole fasi intermedie”; iii) “la condanna alle spese contenuta nel decreto… non potrà essere riformata dalla sentenza del Tribunale che ne rivedesse il giudizio, pur se la rifusione delle spese legali divenisse ingiusta”. La stessa argomenta, inoltre, “…ad colorandum tantum, sulla ingiusta soccombenza nel merito”.
1.2. F.A. è rimasto solo intimato.
RITENUTO CHE:
1. La questione posta dal descritto motivo di ricorso – su cui non si rinvengono specifici, recenti precedenti di questa Corte – merita un ulteriore approfondimento, sicchè, non ricorrendo i presupposti per la decisione camerale ex art. 380-bis c.p.c., la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1-bis.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019