Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28460 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28460
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22499-2010 proposto da:
M.A.L., nella qualità di procuratore antistatario di
C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 6013/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA del 13/11/09, depositata il 12/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che l’avv. M.A.L. ha presentato istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza n. 6013/2010 in quanto nel dispositivo alla condanna dell’Amministrazione al pagamento della metà delle spese del giudizio di cassazione non segue la relativa liquidazione;
ritenuto che l’omessa indicazione dell’ammontare delle spese è frutto di errore materiale.
P.Q.M.
la Corte dispone procedersi alla correzione della sentenza n. 6013/2010 nel senso che nel dispositivo dopo le parole “che liquida in complessivi” deve aggiungersi “Euro 275,00 (compresi Euro 25 per esborsi)”.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 7 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011