Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28460 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18873 – 2019 R.G. proposto da:

C.A., – c.f. (OMISSIS) – in proprio e quale sindaco pro

tempore del Comune di Grottaminarda, elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Avellino, alla via Stanislao

Esposito, n. 4, presso lo studio dell’avvocato Erminio Torella che

lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio

allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del presidente pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5704/2018 della Corte d’Appello di Napoli;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre

2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 4.9.2015 la Regione Campania ingiungeva ad C.A. il pagamento della somma di Euro 84.325,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101, comma 1, art. 124, comma 1, e art. 133, commi 1 e 2, per aver effettuato uno scarico in un corpo idrico recettore in assenza della prescritta autorizzazione ed in spregio ai limiti di cui alla tabella 3, all. 5 alla parte III del medesimo D.Lgs..

2. Proponevano opposizione C.A. ed il Comune di Grottaminarda. Esponevano tra l’altro che la contestazione dell’infrazione, mediante notifica del verbale ovvero del risultato delle analisi effettuate sui campioni all’uopo prelevati, era stata in ossequio al disposto della L. n. 689 del 1981, art. 14 eseguita unicamente al Comune di Grottaminarda, obbligato in via solidale, e non già ad C.A. in proprio.

Chiedevano annullarsi l’opposta ingiunzione con il favore delle spese.

3. Resisteva la Regione Campania.

4. Con sentenza n. 364/2017 il Tribunale di Benevento accoglieva in parte l’opposizione, rideterminava nel minor importo di Euro 20.000,00 il quantum della sanzione e condannava la resistente Regione a rimborsare a controparte nella misura di 1/2 le spese di lite.

5. Proponevano appello C.A. ed il Comune di Grottaminarda. Resisteva la Regione Campania.

6. Con sentenza n. 5704/2018 la Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame e condannava in solido gli appellanti alle spese del grado.

Esplicitava la corte – in ordine al primo motivo – che la contestazione era stata indirizzata ad C.A. e non già al Comune di Grottaminarda e che C.A. era stato individuato quale persona fisica responsabile delle violazioni, sebbene commesse nella qualità di sindaco di Grottaminarda.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.A., in proprio e nella qualità di sindaco pro tempore del Comune di Grottaminarda; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

La Regione Campania non ha svolto difese.

8. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., l’omissione della motivazione relativa a fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la distinta di spedizione del plico raccomandato, contenente la lettera di contestazione dell’1.10.2014, dà conto che destinatario del plico fosse il Comune di Grottaminarda e non C.A..

Deduce che di tanto si ha conferma alla stregua dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato e del verbale di sopralluogo redatto dall’ARPAC.

Deduce dunque che la corte d’appello ha del tutto omesso l’esame della distinta di spedizione del plico raccomandato e dell’avviso di ricevimento.

Deduce quindi che nei suoi confronti, quale persona fisica distinta dalla persona del legale rappresentante del Comune di Grottaminarda, non si è provveduto alla preventiva contestazione, sicchè nei suoi confronti l’ingiunzione di pagamento è inefficace.

10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia – in via subordinata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1362 c.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Deduce che la corte d’appello ha violato il prioritario canone ermeneutico, ovvero il canone letterale, allorchè ha ritenuto che dal contenuto della missiva si evincesse che la contestazione si riferisse alla persona fisica del sindaco del Comune di Grottaminarda e non anche al Comune di Grottaminarda.

Deduce invero che la corte ha valorizzato unicamente la circostanza della presenza del nominativo del sindaco nel corpo della missiva senza prendere in considerazione l’intero contenuto della stessa missiva.

Deduce segnatamente che, nel corpo della missiva, il nominativo di C.A. è individuato unicamente come legale rappresentante del Comune di Grottaminarda e non già in proprio, tant’è che immediatamente dopo la menzione del nominativo se ne specifica la qualità di sindaco.

11. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento.

12. Evidentemente con il primo mezzo, nonostante le violazioni di legge denunciate in rubrica, il ricorrente censura sostanzialmente il giudizio di “fatto” sulla cui scorta la corte di merito ha opinato nel senso che la contestazione fosse stata indirizzata ad C.A. in proprio.

In questi termini, nel solco della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – alla cui stregua il motivo in esame, a rigore, si qualifica – ed alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale, è in toto ineccepibile ed assolutamente congruo e esaustivo.

La corte territoriale ha inteso valorizzare la risultanza emergente dal corpo dell’atto – ove si precisava che la contestazione riguardava il “sig. C.A., sindaco P.T. del Comune di Grottaminarda, in qualità di titolare degli scarichi” – ed ha concluso che la contestazione fosse rivolta ad C.A. in proprio.

Cosicchè, da un lato, è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della summenzionata pronuncia delle sezioni unite possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte napoletana ha, in parte qua, ancorato il suo dictum.

Cosicchè, dall’altro, è da ritenere che la corte partenopea per nulla ha omesso la disamina del fatto decisivo e controverso.

13. Ovviamente è da disconoscere che la distinta di spedizione del plico raccomandato e l’avviso di ricevimento del plico raccomandato – il cui omesso esame si censura – costituiscano nel solco della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 documenti decisivi.

Difatti il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità – il che indiscutibilmente non è nella fattispecie di cui al presente ricorso – l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento (cfr. Cass. (ord.) 26.6.2018, n. 16812).

D’altronde il ricorrente si duole per l’omessa considerazione delle argomentazioni difensive svolte ed ancorate alle indicazioni di cui alla distinta di spedizione del plico raccomandato e di cui all’avviso di ricevimento del plico raccomandato.

E però l’asserito mancato esame delle argomentazioni difensive svolte neppure è riconducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802).

14. Il secondo motivo di ricorso parimenti è privo di fondamento.

15. Evidentemente il secondo mezzo di impugnazione veicola una quaestio ermeneutica, sicchè esplicano valenza gli insegnamenti di questo Giudice.

Innanzitutto l’insegnamento secondo cui l’interpretazione si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355).

Altresì l’insegnamento secondo cui nè la censura ex n. 3 nè la censura ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; del resto, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella prescelta dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Ancora, inevitabilmente, l’insegnamento – già menzionato – delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014.

16. Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali testè enunciate l’interpretazione patrocinata dalla Corte d’Appello di Napoli non è inficiata da alcun error in iudicando ed è immune da vizi suscettibili di assumer rilievo in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

17. A tal ultimo riguardo si osserva quanto segue.

In primo luogo non si prospetta alcuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante giusta, appunto, la statuizione n. 8053/2014 delle sezioni unite.

Invero la corte di merito ha valorizzato – lo si è premesso – l’indicazione “sig. C.A.” figurante nel testo della missiva, così compiutamente ed intellegibilmente esplicitando il proprio iter argomentativo.

In secondo luogo la corte distrettuale ha di certo disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa.

Si tenga conto, per giunta, che questo Giudice del diritto ha avuto cura di puntualizzare che l’omesso esame di questione relativa all’interpretazione del contratto non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (cfr. Cass. 8.3.2017, n. 5795; Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718).

18. La Regione Campania non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.

19. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1 co. bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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