Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2846 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2846 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso 21212-2012 proposto da:
GUARRERA AGATA C.F. GRRGTA45S45A029X, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 78, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO LAFACE, rappresentata e
difesa dall’avvocato SALVATORE BONARRIGO, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

2017
4505

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Data pubblicazione: 06/02/2018

Avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA
CAPANNOLO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 158/2012 della CORTE D’APPELLO

di CATANIA, depositata il 12/03/2012 R.G.N. 755/2010.

RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 12.3.2012, la Corte d’appello di Catania,
in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto
di Agata Guarrera a percepire l’assegno mensile di assistenza solo per il
periodo compreso tra il 1°.8.2006 e il 31.12.2008;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso Agata Guarrera,

deducendo tre motivi di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo e il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione del
d.m. 5.2.1992 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto decisivo della controversia, per avere la Corte
avallato la valutazione espressa dal CTU nella relazione peritale di
seconde cure, nonostante che questi: a) avesse valutato in misura pari
all’il% i postumi della neoplasia sul presupposto che la stessa sarebbe
da considerarsi guarita, senza valutare la residua comprornissione
funzionale; b) non avesse attribuito alcun valore percentuale alla pur
accertata mammectomia; c) avesse valutato in percentuale pari al 20%
la spondiloartrosi, invece che nell’ambito dei valori di riferimento previsti
dal richiamato codice 7009; d) avesse valutato come lieve la sindrome
depressiva; e) avesse valutato in percentuale pari all’il% l’ipertensione
arteriosa, senza spiegare il perché del ricorso alla prima classe delle
coronaropatie;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112
c.p.c., per avere la Corte territoriale esteso il proprio giudizio al di là del
devoluto in appello, che comprendeva soltanto l’avvenuta sua guarigione
dalla patologia neoplastica e la mancanza di certificazioni della
poliartropatia e della sindrome depressiva reattiva, che consentissero di
far decorrere il giudizio d’invalidità alla data del 2006;
che il secondo motivo, il cui esame logicamente deve precedere quello
del primo e del terzo, è infondato, dal momento che l’atto di appello
dell’Istituto, per come si evince dalla copia allegata al ricorso per
cassazione, ha devoluto all’esame della Corte d’appello il giudizio circa la
complessiva sussistenza del requisito sanitario;
che, con riguardo al primo e al terzo motivo, che possono esaminarsi
congiuntamente in relazione al tenore delle censure svolte, costituisce

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L

orientamento consolidato il principio secondo cui integra violazione di
legge la valutazione del giudice che prescinda del tutto dall’esame della
tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le
malattie invalidanti, approvata con d.m. 5.2.1992, in attuazione dell’art.
2, d.lgs. n. 509/1988 (Cass. nn. 5571 del 2001, 6128 del 2006, 6850
del 2014), mentre un vizio di motivazione denunciabile in sede di

del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile solo in caso di palese
devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va
indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali
secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di
una corretta diagnosi, risolvendosi altrimenti in un mero dissenso
diagnostico comportante un’inammissibile critica del convincimento del
giudice (Cass. nn. 9988 del 2009, 1652 del 2012);
che costituisce orientamento parimenti consolidato il principio secondo
cui il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione della
norma recata da una disposizione di legge da parte del provvedimento
impugnato, riconducibile o ad un’erronea interpretazione della medesima
ovvero nell’erronea sussunzione del fatto così come accertato entro di
essa, e non va confuso con l’allegazione di un’erronea ricognizione della
fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna
all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione
del giudice di merito, la cui censura in sede di legittimità era possibile,
ratione temporis, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. fra le
più recenti Cass. nn. 15499 del 2004, 18782 del 2005, 5076 e 22348 del
2007, 7394 del 2010, 8315 del 2013);
che, con riguardo al caso di specie, reputa il Collegio che debbano
ritenersi fondate le censure esaminate

supra, sub lett. b) e c), dal

momento che – come si evince dalla relazione peritale, debitamente
allegata al ricorso per cassazione – il CTU non ha attribuito alcun valore
percentuale alla pur accertata mastectomia, che il d.m. cit. prevede
invece debba essere valutata in misura pari al 3 4 °/o (cod. 8006), e ha
attribuito alla spondiloartrosi un valore percentuale pari al 20%,
inferiore al minimo dei valori di riferimento del pur richiamato codice
7009 (21%-30%);

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legittimità della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni

che, viceversa, altrettanto non può dirsi con riguardo alle censure
esaminate supra, sub lett. a), d) ed e), dal momento che – sempre sulla
scorta di quanto è dato leggere nella relazione peritale – la valutazione
concernente la neoplasia è stata correttamente condotta sulla base della
prognosi favorevole e il giudizio relativo alla sua modesta incidenza
funzionale risulta incluso nella valutazione complessiva concernente

considerate», mentre le doglianze concernenti la valutazione della
sindrome depressiva e dell’ipertensione arteriosa, formulate senza
riferimento a eventuali palesi devianze dalle nozioni correnti della
scienza medica o all’omissione di accertamenti strumentali
imprescindibili e piuttosto in relazione a certificazioni il cui contenuto
non è ritualmente riportato in ricorso, costituiscono mero dissenso
diagnostico;
che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e
la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catania, in diversa
composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo e il terzo motivo di
ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e
rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione,
che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15.11.2017.

l’incidenza «in misura modesta» delle «infermità complessivamente

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