Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2846 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 05/02/2021), n.2846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14930-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via DI VIGNA MURATA N. 1, presso

lo studio dell’Avvocato CORRADO V. GIULIANO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

GRAND HOTEL VILLA POLITI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4537/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA SEZ. DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il

20/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR di Palermo, sezione staccata di Siracusa, che, pur avendo accolto l’appello proposto dalla s.p.a. “RISCOSSIONE SICILIA” avverso una decisione della CTP di Siracusa, di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente s.r.l. “GRAND HOTEL VILLA POLITI” avverso un estratto di ruolo del (OMISSIS), aveva disposto la compensazione delle spese processuali di primo grado fra tutte le parti; la compensazione delle spese processuali d’appello fra la società contribuente e la s.p.a. “RISCOSSIONE SICILIA” e la condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della società contribuente, delle spese processuali d’appello.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 commi 1 e 2, e art. 19, in comb. disp. con la medesima legge, art. 21 comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis; del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 bis e 60, e della L. n. 212 del 2000, art. 6 comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., nonchè, per quanto occorrer potesse, violazione e falsa applicazione art. 2712 c.c., e art. 214 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed eventualmente n. 4; invero, nella specie, trattavasi di imposte dichiarate come dovute dalla società contribuente e non versate; pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, l’ufficio ben poteva liquidare le imposte non versate, con interessi e sanzioni, senza alcun obbligo di inviare alla contribuente una comunicazione di irregolarità; ed anche se detta comunicazione fosse stata inviata dall’ufficio, trattavasi di evento ininfluente, in quanto nessun obbligo sussisteva in capo all’ufficio di predisporre tale comunicazione, vertendosi pacificamente in ipotesi di mero errore materiale, in quanto la somma chiesta in pagamento al contribuente emergeva chiaramente dal raffronto fra le imposte liquidate dalla società contribuente nel modello unico 2008 per il 2007 ed i versamenti effettuati ed abbinati a detta dichiarazione e non essendo emerso un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione; inoltre occorreva tener presente che era stato impugnato un estratto di ruolo e che la s.p.a. “RISCOSSIONE SICILIA” aveva adeguatamente provato nel giudizio di appello che l’unica cartella di pagamento, contenuta nell’estratto di ruolo impugnato, era stata regolarmente notificata alla società contribuente il 3 giugno 2011;

che la s.p.a. “RISCOSSIONE SICILIA” si è costituita con controricorso, con il quale ha condiviso e fatto propri le doglianze formulate dall’Agenzia delle entrate ed ha altresì presentato memoria illustrativa;

che l’unico articolato motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, non è contestato che, nella specie, oggetto d’impugnazione sia stato un estratto di ruolo, contenente un’unica cartella di pagamento, riconosciuta dalla sentenza impugnata come regolarmente notificata alla società contribuente il 3 giugno 2011;

che, sulla base di tali premesse di fatto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l’estratto di ruolo è un atto interno dell’agente per la riscossione, la cui finalità è solo quella di ricapitolare e dare contezza all’amministrazione finanziaria dell’attività da lui svolta per la riscossione dei tributi, a lui affidati con la consegna dei relativi ruoli;

che l’estratto di ruolo non può quindi formare oggetto di autonoma impugnazione;

che ciò tuttavia non ne esclude la legittima impugnazione, unitamente all’atto impositivo in esso contenuto, normalmente costituito da una cartella di pagamento;

che, invero, solo in mancanza di tale ultimo atto è da ritenere insussistente un interesse attuale e concreto del contribuente ad instaurare una lite tributaria ex art. 100 c.p.c., anche perchè, in sede di contenzioso tributario, non sono previste azioni di accertamento negativo del tributo (cfr., in termini, Cass. Sez. 5 n. 6610 del 15 marzo 2013, Rv. 625889);

che detti principi sono stati autorevolmente confermati da Cass. SS.UU. n. 19074 del 2015, la quale ha appunto chiarito che il contribuente può impugnare una cartella di pagamento, della quale, a causa dell’invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto ruolo, rilasciato su sua richiesta dall’agente della riscossione, atteso che non può essere negata al contribuente la possibilità di far constare nelle competenti sedi contenziose l’invalidità della notifica di un atto, del quale egli sia appunto venuto a conoscenza attraverso l’acquisizione dell’estratto di ruolo, da ritenere pertanto l’unico legittimo veicolo, tramite il quale poter fare constare l’omessa notifica di una cartella di pagamento;

che, pertanto, una volta accertato, come nel caso in esame, la rituale notifica dell’unica cartella di pagamento, cui si riferiva l’estratto di ruolo rilasciato alla società contribuente, è venuta meno ogni ulteriore possibilità di contestare l’estratto di ruolo, si che erroneamente la CTR ha proseguito le sue indagini in ordine al contenuto della citata cartella di pagamento, andando irritualmente a sindacare la legittimità della pretesa tributaria con essa fatta valere;

che, inoltre, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13759 del 2016; Cass. n. 14577 del 2018) è concorde nel ritenere che, in caso di cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio della comunicazione di irregolarità non è prescritto quando, come nella specie, trattasi di mera omissione o di tardivo versamento di tributi, pur regolarmente indicati come dovuti dalla società contribuente nella propria dichiarazione e ciò anche se la cartella impugnata abbia erroneamente fatto riferimento all’invio di tale avviso bonario;

che, pertanto, le valutazioni svolte dalla CTR in ordine al contenuto della pretesa tributaria fatta valere dall’Agenzia delle entrate con l’unica cartella di pagamento contenuta nell’estratto di ruolo impugnato, oltre ad essere inappropriate, sono altresì giuridicamente infondate, in quanto l’Agenzia delle entrate non era tenuta, nella specie, ad inviare alla società contribuente alcuna comunicazione preventiva;

che, da quanto sopra, consegue l’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate; la cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese d’appello nei confronti della società contribuente e la rimessione sul punto alla CTR di Palermo, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali d’appello in favore della società contribuente e rinvia sul punto alla CTR di Palermo, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

 

 

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