Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2846 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28981-2015 proposto da:

D.A.A.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIO FERRARA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 1575/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 06/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 22 luglio 2011 il ricorrente chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile promosso il 10 maggio 2007 e definito il 28 marzo 2011, svoltosi davanti al tribunale di Roma e relativo a domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Con decreto del 6 ottobre 2015, la Corte d’Appello di Perugia, ritenuta ragionevole la durata del giudizio di anni tre per il primo grado, liquidava Euro 750,00 per l’anno eccedente di svolgimento del processo presupposto.

Per la cassazione di questo decreto il ricorrente ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, mentre il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso deducono la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell’art. 6 CEDU. Il ricorrente sostiene che la durata complessiva ragionevole, avuto riguardo alla rilevanza degli interessi in gioco, doveva ravvisarsi in anni due e sette mesi; deduce, inoltre, che la quantificazione da parte della Corte di merito del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo sarebbe stata eccessivamente ridotta rispetto ai parametri indicati dalla Corte EDU.

Primo e secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente giacchè connessi.

Questa Corte ha già affermato che, ai fini dell’equa riparazione per durata irragionevole, il giudizio concernente lo “status” della persona, incidendo sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, è soggetto ad un parametro temporale ridotto, in conformità alla giurisprudenza della Corte E.D.U. sullo “speedy trial”, sicchè il giudizio di tribunale sul riconoscimento dello “status” di rifugiato deve avere una durata ragionevole inferiore ai tre anni, ovvero pari, in particolare, a due anni e sette mesi (Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 909 del 20/01/2015). Essendo, quindi, il giudizio davanti al tribunale di Roma durato tre anni e dieci mesi, la durata eccedente quella ragionevole è di un anno e tre mesi, e di ciò dovrà tenersi conto ai fini della liquidazione dell’indennità, rispetto all’anno comunque già considerato dalla Corte di Perugia in rapporto all’eccedenza stimata in un anno.

D’altro canto, la presenza di un particolare valore degli interessi in gioco, quale quelli appunto concernenti lo “status” della persona, deve indurre il giudice ad apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, in modo da garantire che la liquidazione sia satisfattiva e che non si appiattisca immotivatamente sulla misura minima dei parametri indicati per ogni anno di ritardo dapprima dalla Corte EDU e poi dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis. In definitiva (come del pari già affermato da Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 909 del 20/01/2015), sarebbe stata corretta una liquidazione di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo nella definizione del processo rispetto alla sua durata ragionevole.

Rimane assorbito il terzo motivo di ricorso, in ordine alla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., di cui al D. n. 140 del 2012, concernente le spese di lite liquidate dalla Corte di Perugia.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno dunque accolti, per quanto di ragione, e il decreto impugnato va cassato.

Rimane assorbito il terzo motivo di ricorso, in ordine alla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., di cui al D. n. 140 del 2012, concernente le spese di lite liquidate dalla Corte di Perugia.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno dunque accolti, per quanto di ragione, e il decreto impugnato va cassato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 1.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di legittimità, che devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Silvio Ferrara, che ha dichiarato di averle anticipate.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente D.A.A.J. della somma di Euro 1.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; condanna inoltre il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 1.000, oltre spese generali e accessori di legge, e, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese del giudizio, come liquidate, in favore dell’avvocato Silvio Ferrara, che ha dichiarato di averle anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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