Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28459 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19999-2010 proposto da:

M.A.L., nella qualità di procuratore di MO.

M.R., MO.EL., MO.VI., M.

G., MO.AU., quali eredi di P.B.

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 27725/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 29/10/2009, depositata il 30/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, avendo l’avv. M.A.L. presentato istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza n. 27725/209, è stata depositata e notificata relazione ex art. 380 bis c.p.c. del seguente tenore: “Letta l’istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza n. 27725/2010 presentata dall’avv. M.A. L., il quale lamenta l’omessa distrazione in suo favore delle spese del giudizio non ostante se ne fosse dichiarato antistatario;

ritenuto che le sezioni unite (sent. n. 16037/2010) hanno affermato che la procedura di correzione della sentenza è esperibile nell’ipotesi in cui il giudice, pur in presenza di domanda di distrazione delle spese, omette la pronuncia; ritenuto, pertanto, che l’istanza appare manifestamente fondata;propone che l’istanza sia trattata in camera di consiglio.

Roma 24 settembre 2011”;

ritenuto che la relazione deve essere condivisa.

P.Q.M.

la Corte dispone procedersi alla correzione della sentenza n. 27725/2010 nel senso che nel dispositivo dopo le parole “oltre spese generali e accessori di legge” debbono aggiungersi le parole “da distrarsi in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra che se ne dichiara antistatario”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 7 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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