Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28459 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 05/11/2019), n.28459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11272-2018 proposto da:

REV GESTIONE CREDITI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, FININT REVALUE S.P.A. in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIANGIACOMO

PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO,

rappresentate e difese dall’avvocato STEFANO FRANCIA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo

studio dell’avvocato PATRIZIA PARENTI che la rappresenta e difende

unitamente dall’avvocato BRUNO INZITARI;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositato il

06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. REV – Gestione Crediti s.p.a., in persona della mandataria e procuratrice speciale Finint Revalue s.p.a., dichiarando di agire nella qualità di cessionaria di Nuova Banca delle Marche s.p.a. con riferimento alla res litigiosa di cui era originariamente titolare Medioleasing s.p.a. in amministrazione straordinaria, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Ascoli Piceno del 6 marzo 2018, reiettivo dell’opposizione L. fall. ex art. 98, da quest’ultima spiegata avverso la mancata ammissione al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. subordinatamente all’accertamento del cd. differenziale negativo e con riserva di corrispondere il cd. differenziale positivo eventualmente ricavato dalla collocazione del bene ad un valore maggiore del debito della complessiva somma di Euro 813.375,37 (inclusi Euro 37.257,09 per interessi di mora), invocata in virtù dei contratti di leasing nn. (OMISSIS) (originariamente del 17.7.2003), (OMISSIS) (originariamente del 26.7.2004) e (OMISSIS) (originariamente del 12.5.2006) intercorsi con la menzionata società in bonis, in qualità di utilizzatrice, e risolti, per inadempimento di quest’ultima, anteriormente al suo fallimento. Ha resistito con controricorso la curatela fallimentare. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c..

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, il giudice a quo, muovendo dal duplice, pacifico presupposto dell’avvenuta risoluzione, anteriormente al dichiarato fallimento della (OMISSIS) s.r.l. dei suddetti contratti di leasing e della dovuta restituzione del bene che ne costituiva l’oggetto, ha: i) ritenuto inutilizzabile, nella specie, la L. fall., art. 72-quater; ii) qualificato quei contratti come leasing cd. traslativi; iii) considerato applicabile l’art. 1526 c.c. alla stregua della cui disciplina ha opinato per la non ammissibilità al passivo del credito così come domandato dalla opponente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione della L. fall., art. 72-quater e dell’art. 1526 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per essere stata illegittimamente esclusa, nella specie, l’applicabilità dalla L. fall., art. 72-quater, e ciò malgrado l’avvenuta positivizzazione della disciplina del leasing mediante la L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 136-140, entrata in vigore il successivo 29 agosto del medesimo anno;

II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, perchè il tribunale, dopo aver ribadito il diritto della società di leasing ad ottenere la restituzione del bene concesso in leasing, e senza considerare che, nella specie, la rivendica era stata già accolta e non era in discussione, aveva evidenziato l’emersione dell’obbligo della società di leasing di retrocedere i canoni incassati, salvo esigere, e quindi defalcare da tali importi, un equo indennizzo per il godimento del bene di cui la cliente utilizzatrice aveva nel frattempo usufruito, ma aveva rilevato che tale equo indennizzo non era stato chiesto da Medialeasing s.p.a. in amministrazione straordinaria. Un siffatto rilievo, però, doveva considerarsi ridondante giacchè era proprio dall’avere impostato l’insinuazione secondo il paradigma della L. fall., art. 72-quater, che discendeva l’impossibilità di configurare una siffatta insinuazione. Il tribunale marchigiano, inoltre, aveva altresì rimarcato la astratta possibilità di pretendere, da parte dell’impresa di leasing delle penali contrattuali, spingendosi, senza che nemmeno queste fossero state oggetto di insinuazione, cioè di richiesta, a rilevarne una pretesa iniquità così da prefigurarne una futura ed imprecisata riduzione equitativa, secondo il principio generale di cui all’art. 1384 c.c., poi nemmeno operata.

RITENUTO CHE:

1. Va, pregiudizialmente, disatteso l’assunto della curatela controricorrente circa l’asserita mancanza di una puntuale dimostrazione, da parte della odierna ricorrente, della propria legittimazione attiva con riferimento alla pretesa creditoria oggetto della odierna controversia, tanto emergendo, al contrario, dalla completa descrizione contenuta nel paragrafo 1 del ricorso di REV – Gestione Crediti s.p.a. amplius, pag. 2-6), corredata da puntuali richiami alla corrispondente documentazione prodotta in questa sede (affatto legittimamente alla stregua dell’art. 372 c.p.c.).

2. La questione posta dal primo motivo di ricorso – benchè recentemente rimeditata da questa Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8980 del 2019, poi seguita, in senso assolutamente conforme, da Cass. n. 12552 del 2019, Cass. nn. 18543 e 18545 del 2019, e da Cass. n. 24438 del 2019, con argomentazioni sostanzialmente identiche alla prima) merita un ulteriore approfondimento alla luce dei rilievi svolti dalla curatela controricorrente nella sua memoria ex art. 380-bis c.p.c., sicchè, non ricorrendo i presupposti per la decisione camerale ex art. 380-bis c.p.c., la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1-bis.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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