Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28458 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. I, 22/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.F. quale erede di P.M.M.,

elettivamente domiciliata in Roma, via Cassiodoro 1/A, presso l’avv.

Bianca Maria Castoldi, rappresentata e difesa dall’avv. Redini

Giandolfo, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta n. 90 del

22.7.2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5.12.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

F.F. nella qualità di erede di P.M. M. proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui non resisteva l’intimato, avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di Caltanissetta aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di Euro 3.000 oltre interessi, con riferimento a giudizio civile iniziato il 29.10.1991 dalla P., poi deceduta il (OMISSIS), la cui durata, calcolata fino alla data del decesso non essendosi costituita in giudizio la F., era stata ritenuta irragionevole nella misura di tre anni.

In particolare con i motivi di impugnazione la F. ha rispettivamente denunciato: 1), 2) violazione di leqge, in relazione all’apprezzamento del periodo di durata ragionevole, anche con riferimento all’omessa considerazione delle norme disciplinanti i tempi di rinvio e di deposito dei provvedimenti giurisdizionali;

3) violazione di legge per il mancato computo del periodo successivo al decesso della P.; 4) vizio di motivazione relativamente all’affermata mancanza di prova sull’esistenza del danno patrimoniale. Osserva il Collegio che le censure sono infondate, quanto a quella sub 3) che appare pregiudiziale sul piano logico, perchè l’indennizzo di cui alla L. n. 01 del 1989 può essere riconosciuto esclusivamente alle parti del processo, sicchè non può essere liquidato in favore di chi non rivesta tale qualità, nè può esserlo in favore della parte deceduta per il periodo successivo alo decesso, essendo incompatibile tale evento con la sofferenza riconducibile all’eccessivo protrarsi del giudizio.

Sono altresì privi di pregio i primi due motivi di impugnazione, atteso che la Corte di appello, sulla base della specifica situazione nel concreto esaminata, ha ritenuto che fosse ragionevole la durata di trattazione del processo per un arco temporale di sette anni e le doglianze sollevate al riguardo risultano generiche, perchè ancorate ai criteri generali indicati dalla Corte Europea, dai quali tuttavia il giudice nazionale può derogare purchè motivatamente, come verificatosi nella specie. E’ infine inconsistente anche il quarto motivo, poichè la Corte di Appello ha ritenuto non provato il danno patrimoniale e la ricorrente, pur denunciando l’erroneità della statuizione, non ha indicato i dati già sottoposti all’esame del giudice del merito che avrebbero dovuto indurre ad una decisione di segno opposto.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va stabilito in ordine alle spese processuali, poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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