Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28458 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28458 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 15082-2007 proposto da:
VALENTINI WALTER, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell’avvocato
MENEGHINI MARIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BOSCAROLLI TITO giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

RUNGGALDIER OTTO, RUNGGALDIER GIUSEPPE, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72,
presso lo studio dell’avvocato VOLTAGGIO PAOLO, che

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Data pubblicazione: 19/12/2013

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
AGOSTINELLI MAURIZIO giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

RUNGGALDIER MARIA CRISTINA, RUNGGALDIER MARCO;

avverso la sentenza n. 208/2006 della CORTE D’APPELLO
DI TRENTO SEZ.DIST. DI BOLZANO, depositata il
11/11/2006 R.G.N. 272/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/06/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato MAURIZIO AGOSTINELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso p.q.r.

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– intimati –

I FATTI
Maria Cristina, Otto, Giuseppe e Marco Runngaldier convennero in
giudizio, dinanzi al tribunale di Bolzano, Walter Valentíni,
comproprietario dell’edificio ove essi abitavano, chiedendone la
condanna alla rimessione in pristino dell’originaria condizione

realizzate dal convenuto, impeditive o limitative, tra l’altro,
dell’accesso di essi attori al sottotetto comune.
Il giudice di primo grado respinse la domanda, ritenendo, in
particolare, che l’accordo raggiunto dalle parti

banco iudicis

nel dicembre del 1993 non avesse valore definitivamente
transattivo delle reciproche pretese.
La corte di appello di Trento, investita del gravame proposto
dai fratelli Runngaldier, lo accolse, ritenendo di converso,
nella sostanza, valido ed efficace quell’accordo.
Per la cassazione della sentenza della Corte altoatesina Walter
Valentini ha proposto ricorso illustrato da 3 motivi.
Resistono i Runngaldier con controricorso.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo,

si denuncia violazione e falsa applicazione

di norme di diritto e in particolare degli artt. 324 c.p.c. in
relazione all’art. 2909.
La censura è corredata dal seguente quesito di diritto
(formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis, nel vigore del D.lgs. 40/2006):

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dei luoghi previa demolizione di una scala e di tutte le opere

Stabilisca la Corte se, a fronte della sentenza della Corte di
appello di Bolzano n. 81/98 che ha dichiarato l’inammissibilità
dell’appello proposto dai sigg.ri Runngaldier contro il
convenuto Valentini Walter, avverso la ordinanza, che deve
dichiararsi avente valore di sentenza del tribunale di Bolzano

giudicato ex art. 324 c.p.c. e in relazione all’art. 2909 c.c.
in ordine alla esclusione della natura e dei requisiti di
conciliazione giudiziale al verbale di data 15.12.1993, con
conseguente nullità e/o comunque inammissibilità della impugnata
sentenza della corte di appello di Bolzano.
Con il secondo motivo,

si denuncia

omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, in ordine all’efficacia e alla natura
dell’accordo di massima.
(Il secondo motivo non risulta concluso da alcuna sintesi
espositiva del fatto controverso).
Entrambe censure, al di là e prima ancora che del tutto
infondate nel merito, avendo la corte territoriale correttamente
motivato il proprio convincimento senza incorrere in alcun vizio
logico-giuridico sul piano argomentativo, sono inammissibili in
rito.
Questo giudice di legittimità ha già avuto più volte modo di
affermare che il quesito di diritto deve essere formulato, ai
sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da
costituire una sintesi logico-giuridica unitaria della

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emessa in data 7 aprile 1997, debba ritenersi sussistente il

questione, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso
tanto se sorretto da un quesito la cui formulazione sia del
tutto inidonea a chiarire l’errore di diritto imputato alla
sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia
(Cass. 25-3-2009, n. 7197), quanto che sia destinato a

risolversi (Cass. 19-2-2009, n. 4044) nella generica richiesta
(quale quelle di specie) rivolta al giudice di legittimità di
stabilire se sia stata o meno violata o disapplicata o
erroneamente applicata, in astratto, – una norma di legge. Il
quesito deve, di converso, investire la

ratio decidendi

della

sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno
opposto: le stesse sezioni unite di questa corte hanno
chiaramente specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) che
deve ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis
cod. proc. civ. il ricorso per cassazione nel quale
l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla
formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una
tautologia o in un interrogativo circolare, che già presupponga
la risposta (ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il
caso sub iudice).
Tale invece appare, nella specie, il carattere del quesito
riportato poc’anzi.
La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva (Cass.
dapprima indichi in esso la

19892/09), che il ricorrente
fattispecie concreta, poi
tipico, infine formuli,

la rapporti ad uno schema normativo

in forma interrogativa e non (sia pur

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)

implicitamente) assertiva, il principio giuridico di cui si
chiede l’affermazione; onde, va ribadito (Cass. 19892/2007)
l’inammissibilità del motivo di ricorso il cui quesito si
risolva (come nella specie) in una generica istanza di decisione
sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo.

tema della sintesi necessaria per il relativo esame sia stato
ancora affrontato dalle sezioni unite di questa Corte, che hanno
analiticamente specificato (Cass. ss.uu. 20603/07) l’esatta
portata del sintagma “chiara indicazione del fatto controverso”
in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare
la decisione: si è così affermato che la relativa censura deve
contenere un momento di sintesi omologo del quesito di diritto
(cd. “quesito di fatto) – che ne circoscriva puntualmente i
limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di
formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità.
Con il terzo motivo,

si denuncia violazione e falsa applicazione

di norme di diritto, e in particolare degli artt. 185 in
relazione all’art. 1965 ss. c.c..
La censura è corredata dal seguente quesito:
In presenza di un accordo definito con le stesse parti solamente
un accordo di massima, che richiede una ulteriore fase
istruttoria per accertare la sua realizzabilità concreta e

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Quanto al denunciato vizio di motivazione, va rammentato come il

questa viene in tutto o in parte esclusa e in mancanza, inoltre,
di una terza parte non facente parte del processo, con la
conseguenza che alcune clausole dell’atto debbono essere
sostituite d’imperio dal giudice ed altre sono irrealizzabili se
non previo consenso di una parte estranea, si accerti se l’atto

c.c. ovverossia se esso possa rivestire tutti i caratteri del
verbale di conciliazione giudiziale con i conseguenti effetti.
Il motivo (e con esso il quesito che lo sorregge), al di là
degli evidenti limiti espositivi che ne rendono oltremodo
difficile la comprensione, è a sua volta inammissibile, oltre
che per i vizi che connotano le censure esaminate in precedenza,
anche perché si risolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto
inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze
come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente,
difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della
sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c.,
si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle
risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite
dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza
censure del tutto inaccoglibili,
trascrizione,

in parte qua,

da un canto, per la mancata

degli atti di causa rilevanti la cui

interpretazione egli assume errata (con conseguente violazione
del noto principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione),

dall’altro, perché la valutazione delle risultanze

probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute

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sia una transazione agli effetti degli artt. 185 c.p.c. e 1965

più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento
di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il
quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della
propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre,
nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di

impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare
le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro
tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza
processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’
principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360
n. 5 del codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto
nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare
il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo
controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a
diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al
quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti
del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa
significazione), controllandone la logica attendibilità e la
giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali
alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di
prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema
ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur
denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della
sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perché in
contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del

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altre (pur astrattamente possibili e logicamente non

giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova
valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate
effectum)

quoad

sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del

– procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia
trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non

consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere
analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di
fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità
maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione
procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di
appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di
ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri
desiderata -,

quasi che nuove istanze di fungibilità nella

ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente
proponibili dinanzi al giudice di legittimità.
In particolare, poi, quanto all’interpretazione adottata dai
giudici di merito con riferimento al contenuto della convenzione
transattiva per la quale è processo, alla luce di una
giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice
va nuovamente riaffermato che, in tema di ermeneutica
contrattuale, il sindacato di legittimità non può investire il
risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei
,
giudizi di
esclusivamente

fatto riservati al giudice di merito,

ma

normativi

di

il

rispetto

dei

canoni

interpretazione (sì come dettati dal legislatore agli artt. 1362
ss. c.c.) e la coerenza e logicità della motivazione addotta

9

f

(così, tra le tante,

funditus,

Cass. n.2074/2002): l’indagine

ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di
merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per
inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative
regole di interpretazione (vizi entrambi impredicabili, con

deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della
ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di
merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa
valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da
quegli esaminati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
La disciplina delle spese segue – giusta il principio della
soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
che si liquidano in complessivi E. 2200, di cui E. 200 per
spese.
Così deciso in Roma, li 21.6.2013

riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che

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