Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28458 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 15/12/2020), n.28458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18357 – 2019 R.G. proposto da:

B.G., – c.f. (OMISSIS) – R.E. – c.f. (OMISSIS) –

elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in

Cosenza, al viale Cosmai, n. 16, presso lo studio dell’avvocato

Gianluca Vetere che li rappresenta e difende in virtù di procura

speciale a margine del ricorso.

– ricorrenti –

contro

INTRUM ITAY s.p.a., – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – (quale incorporante

la “C.A.F.” s.p.a.), in persona della dottoressa R.L.

(autorizzata giusta procura del 25.3.2016 autenticata a ministero

notar A.M.T.), quale mandataria (giusta procura del

9.6.2015 per notar P.G.) della “RUBIDIO SPV” s.r.l. –

c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtù di procura

speciale in calce al controricorso dall’avvocato Massimiliano Muni

ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tevere, n. 48, presso

lo studio dell’avvocato Colomba De Simone.

– controricorrente –

e

S.G.C. – SOCIETA’ GESTIONE CREDITI s.r.l. – p.i.v.a. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza dei 21.11/4.12.2018 della Corte d’Appello di

Catanzaro;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre

2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. La “S.G.C.- Società Gestione Crediti” s.r.l. promuoveva dinanzi al Tribunale di Cosenza in danno di B.G. ed R.E. espropriazione immobiliare per un credito di Euro 238.001,71 nascente da mutuo fondiario – assistito da garanzia ipotecaria – accordato con atti del 3.12.1985 e del 13.2.1986.

2. Con ricorso al giudice dell’esecuzione immobiliare B.G. ed R.E. proponevano opposizione.

Deducevano il difetto di legittimazione attiva della esecutante, l’intervenuta prescrizione del credito, l’erroneo computo degli interessi in dipendenza della nullità – per indeterminatezza, per violazione del tasso soglia e per violazione del divieto di anatocismo – della relativa clausola.

Chiedevano dichiararsi l’illegittimità dell’intrapresa esecuzione con il favore delle spese di lite e con condanna dell’esecutante al risarcimento dei danni.

3. Respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione, con atto di citazione notificato in data 27.5.2010 B.G. ed R.E. attendevano all’introduzione del giudizio di merito.

4. Si costituiva la “S.G.C. – Società Gestione Crediti” s.r.l..

Instava per il rigetto dell’avversa opposizione.

5. Espletata la consulenza tecnica contabile, con sentenza n. 1002/2014 il Tribunale di Cosenza, in parziale accoglimento dell’opposizione, determinava il credito dell’opposta nell’importo di Euro 174.334,58, oltre interessi di mora dal 24.4.1989 all’attualità, al tasso di cui ai D.M. per i mutui fondiari, con detrazione dell’importo per interessi di Euro 275.092,55.

6. B.G. ed R.E. proponevano appello.

Resisteva la “S.G.C.- Società Gestione Crediti” s.r.l..

Si costituiva la “C.A.F.” s.p.a., mandataria della “Rubidio SPV” s.r.l., cessionaria del credito controverso.

7. Con sentenza dei 21.11/4.12.2018 la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava il gravame.

8. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso B.G. ed R.E.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

La “Intrum Itay” s.p.a (incorporante la “C.A.F.” s.p.a.), mandataria della “RUBIDIO SPV” s.r.l., ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

9. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis, 1 co., c.p.c. ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

10. I ricorrenti hanno depositato memoria.

11. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 134 c.p.c. per omessa pronuncia.

Deducono che avevano censurato il primo dictum, nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto operante, ai fini del computo degli interessi di mora, il tasso convenzionale e non già quello legale, per due ordini di ragioni.

Deducono che avevano censurato in parte qua il primo dictum, in primo luogo giacchè il creditore pignorante aveva rinunciato agli interessi di mora al tasso convenzionale alla stregua del conteggio successivo al precetto depositato in sede di precisazione delle conclusioni.

Deducono che avevano censurato in parte qua il primo dictum, in secondo luogo giacchè difetta nel caso di specie un valido accordo in mancanza di sottoscrizione del “capitolato” allegato al mutuo fondiario.

Deducono quindi che la corte d’appello ha omesso ogni pronuncia in ordine alla ragione di censura in secondo luogo addotta.

12. Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

13. Sussiste la denunciata omissione di pronuncia alla luce del complessivo e specifico tenore dell’impugnato dictum della Corte d’Appello di Catanzaro.

Invero la corte di merito ha dato atto (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) che con il secondo articolato motivo di gravame gli appellanti avevano censurato il primo dictum pur nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto sussistente un valido accordo circa la misura convenzionale dell’interesse applicabile “anche in assenza di sottoscrizione del relativo “capitolato”” (così sentenza d’appello, pag. 6).

E nondimeno la corte calabrese si è pronunciata unicamente sulla prima questione veicolata dal secondo motivo d’appello, prima questione concernente la pretesa rinuncia del creditore agli interessi di mora asseritamente contenuta nel computo successivo al precetto.

14. Ulteriormente si tenga conto di quanto segue.

Innanzitutto – ed è il caso di specie – che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito – che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c. – ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. 16.5.2012, n. 7653; Cass. (ord.) 27.11.2017, n. 28308).

Altresì, che non si condivide l’assunto della controricorrente secondo cui “la decisione della Corte in ordine alla eccepita esistenza della rinuncia (…) presuppone necessariamente (…) la valutazione in merito all’efficacia del Capitolato di mutuo e delle disposizioni negoziali in esso pattuite (così controricorso, pag. 9).

Si tratta evidentemente ed indiscutibilmente di profili distinti e del tutto autonomi.

Infine, che la denunciata omissione di pronuncia si conforma (cfr. ricorso, pag. 7) alle indicazioni di cui all’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 17931 del 24.7.2013 (nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge; cfr. altresì Cass. 29.11.2016, n. 24247).

15. In accoglimento del ricorso la sentenza dei 21.11/4.12.2018 della Corte d’Appello di Catanzaro va – nei limiti dell’accolto motivo – cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

16. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..

PQM

La Corte così provvede:

accoglie il ricorso; cassa in relazione e nei limiti dell’accolto motivo la sentenza dei 21.11/4.12.2018 della Corte d’Appello di Catanzaro e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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