Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28458 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 05/11/2019), n.28458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7719/2018 R.G. proposto da:

J.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Ottaviano, con

domicilio in Roma, via degli Scipioni, n. 265, presso lo studio

dell’Avv. Domenico Liberatore;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 150/18

depositata il 26 gennaio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre

2019 dal Consigliere Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO

Che:

J.S., cittadino del Gambia, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, avverso la sentenza del 26 gennaio 2018, con cui la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile, in quanto proposto con ricorso e notificato oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento impugnato, il gravame interposto avverso l’ordinanza emessa il 24 maggio 2017 dal Tribunale di Ancona, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta dal ricorrente;

che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 702-quater c.p.c., sostenendo che, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 27, comma 1, lett. f), al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, comma 9, nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dal D.Lgs. 20 gennaio 2008, n. 35, art. 35, non trova più applicazione il principio secondo cui l’appello va proposto con citazione, avendo il legislatore introdotto una specifica disposizione che, al fine di accelerare la definizione del giudizio, prescrive, in deroga alla disciplina generale del rito sommario di cognizione, la forma del ricorso per l’atto introduttivo del procedimento di appello, con la conseguenza che la tempestività del gravame dev’essere valutata con riferimento alla data di deposito del medesimo atto, anzichè a quella della notificazione;

che la predetta questione, già ripetutamente affrontata da questa Corte, e risolta in senso sfavorevole al ricorrente (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 26/10/2018, n. 27283; 26/07/2018, n. 19821; 13/07/2017, n. 17420), è stata recentemente sottoposta all’esame delle Sezioni Unite, le quali, riconsiderando il predetto orientamento, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello proposto ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c. avverso la decisione di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda di riconoscimento della protezione internazionale non dev’essere introdotto con citazione, ma con ricorso, e ciò in aderenza al tenore letterale della norma, dal quale si desume la volontà del legislatore di disciplinare innovativamente la forma dell’atto d’impugnazione, così sottraendola all’efficacia dell’art. 702-quater cit., altrimenti giustificata dal generico richiamo al rito sommario di cognizione contenuto nell’art. 19, comma 1 (cfr. Cass., Sez. Un., 8/11/2018, n. 28575; v. anche Cass., Sez. VI, 16/11/2018, n. 29506; 12/12/2018, n. 32059);

che la tempestività dell’appello dev’essere conseguentemente valutata in riferimento non già alla data della notificazione dell’atto introduttivo, ma a quella del deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice di secondo grado, quale adempimento idoneo a determinare la presa di contatto con l’organo investito della decisione in ordine all’impugnazione della sentenza di primo grado;

che è stato altresì precisato che tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, si configura come un overruling processuale, destinato ad assumere carattere peculiare sotto il profilo della sua operatività nel tempo, nel senso che il predetto principio deve considerarsi applicabile anche all’appello proposto in data anteriore a quella della pubblicazione della pronuncia di legittimità che inaugurò il precedente orientamento (cfr. Cass., Sez. VI, 13/07/2017, n. 17420, cit.), e ciò in ragione dell’affidamento suscitato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla perpetuazione della regola antecedente, costantemente ribadita da questa Corte, secondo cui l’appello avverso l’ordinanza emessa all’esito del giudizio svoltosi con il rito sommario di cognizione va proposto con citazione, anzichè con ricorso;

che alla stregua dei predetti principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non merita consenso la sentenza impugnata, la quale, dato atto dell’avvenuta proposizione dell’appello con ricorso, anzichè con citazione, lo ha ritenuto tardivo, rilevando che lo stesso, pur essendo stato depositato il 6 luglio 2017, e quindi entro il trentesimo giorno dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata, effettuata l’8 giugno 2017, era stato notificato il 30 ottobre 2017;

che il ricorso va pertanto accolto, dovendosi ricondurre ad un mero errore materiale l’affermazione di manifesta infondatezza contenuta nella proposta formulata dal relatore, la quale risulta d’altronde correttamente motivata con riferimento alla citata decisione delle Sezioni Unite;

che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa alla Corte d’appello di L’Aquila, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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