Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28457 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. I, 22/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M. e I.A.M., elettivamente

domiciliati in Roma, via C. Mirabello 6, presso l’avv. Tropiano

Maurizio, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti e controricorrenti –

contro

Gulf Agency Co ((OMISSIS)) LLC, in persona del legale

rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, P. Mazzini 27 presso l’avv.

Sperati Raffaele, che con l’avv. Marco Rossi la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

Am.Se. in proprio e nella qualità di esercente la

patria potestà sulle figlie minorenni C.B. e

L., elettivamente domiciliata in Roma, P. Martiri di Belfiore

2 presso l’avv. Alessandro Musmeci, che con l’avv. Guido Campobasso

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

Med Service Line s.r.l. in persona del legale rappresentante,

Co.An., D.D.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1297/06 del

2.5.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5.12.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Sperati per Gulf Agency e Musmeci per Am.;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’estinzione del ricorso principale,

per l’inammissibilità di quello incidentale e l’assorbimento di

quello incidentale condizionato di Am..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 2.7.1999 il Presidente del Tribunale di Napoli ingiungeva a MSL s.r.l., Med Service Line s.r.l., C.A. quale amministratore di entrambe le società, C.O. e I.A. quali sindaci di entrambe le società, A.M. quale sindaco della MSL, D.D. quale sindaco della Med Service Line, il pagamento di US 81.481,65 in favore della Gulf Agency CO. LLC, quale credito per l’attività di raccomandazione marittima svolta da quest’ultima società.

A seguito di opposizione il Tribunale revocava il detto decreto e rigettava la domanda della ricorrente, che a sua volta impugnava la decisione. La Corte di appello adita dichiarava estinto il giudizio nei confronti degli eredi di C.O., nel frattempo deceduto e, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava I. e A. al pagamento della somma originariamente richiesta con il ricorso per ingiunzione, oltre che alla rifusione delle spese processuali.

Avverso la decisione A. e I. proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resistevano con controricorso la Gulf Agency e Am.Se., in proprio e per i figli minori, nella qualità di erede di C.O..

Con il controricorso sia la Gulf che la Am. proponevano inoltre ricorso incidentale (quest’ultimo condizionato) rispettivamente articolato in sei ed in due motivi, ricorso a sua volta resistito, per quanto riguarda quello proposto dalla Gulf, dai ricorrenti principali A. e I..

Successivamente con atto del 6.7.2009 A. e I. dichiaravano di rinunciare alla proposta impugnazione in ragione di una transazione stipulata tra i detti ricorrenti e D.D., da una parte, e la Gulf Agency dall’altra, rinuncia cui aderivano le altre parti ( D. e Gulf ) dell’accordo.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 5.12.2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. si osserva che va dichiarata l’estinzione del giudizio per quanto riguarda il rapporto A. – I. – Gulf Agency, oggetto di trattazione e di esame nel ricorso principale.

Analogamente deve dirsi per il rapporto D. – Gulf Agency, rispetto al quale la pretesa erroneità della decisione della Corte di Appello è stata censurata dalla società con il terzo motivo del ricorso incidentale.

Passando quindi all’esame degli altri motivi del ricorso incidentale della Gulf Agency e di quello della Am., essendo gli stessi attinenti a profili non superati dall’intervenuto accordo transattivo sopra richiamato, si rileva che con essi l’originaria intimante ha rispettivamente denunciato:

1) violazione degli artt. 303 e 305 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, con riferimento alla declaratoria di estinzione del giudizio nei confronti degli eredi di C..

L’evento interruttivo sarebbe stato infatti dichiarato all’udienza del 22.12.2004 ed il ricorso per riassunzione sarebbe stato depositato prima della scadenza del termine semestrale di cui all’art. 305 c.p.c..

La circostanza dunque che la notifica dell’atto di riassunzione sarebbe stata eseguita erroneamente, perchè effettuata presso il procuratore costituito della parte deceduta anzichè presso gli eredi, sarebbe irrilevante, dovendosi al fine indicato tenere esclusivo conto della data del deposito in cancelleria dell’atto notificando;

2) violazione dell’art. 16 preleggi e vizio di motivazione sul punto, con riferimento alla negata esistenza, da parte del Corsaro che aveva formulato eccezione in tal senso, di una condizione di reciprocità fra la legislazione italiana e quella (OMISSIS) (la Gulf Agency ha infatti sede in (OMISSIS)), in relazione alla natura della pretesa fatta valere nel presente giudizio.

L’eccezione in questione sarebbe invero priva di pregio perchè il nostro ordinamento riconosce comunque a qualunque soggetto il diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.); la stessa sarebbe attinente al rito e non al merito sicchè, stante la mancanza di una espressa rilevazione al riguardo, si sarebbe determinata una preclusione per effetto del decorso del termine di cui all’art. 180 c.p.c.; sarebbe stata infine provata la sussistenza della reciprocità;

4) violazione dell’art. 2449 c.c., comma 1, e art. 2407 c.c., comma 2, sotto il profilo che la responsabilità del sindaco per violazione degli obblighi di cui ai citati articoli sarebbe personale e diretta e si configurerebbe come obbligazione “ex lege”, estranea allo schema dell’art. 2043 c.c..

5) violazione degli artt. 653 e 112 c.p.c., per la mancata statuizione di rigetto dell’opposizione e di conferma del decreto ingiuntivo opposto, per la parte della decisione in cui era stato respinto l’appello nei confronti della sentenza di primo grado;

6) violazione dell’art. 91 c.p.c., per l’inadeguata liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio.

A sua volta l’ Am. ha dal canto suo lamentato:

1) violazione dell’art. 2407 c.c. all’epoca vigente, in quanto la responsabilità dei sindaci non potrebbe essere disgiunta da quella degli amministratori, nella specie non dichiarata;

2) violazione dell’art. 2394 c.c. nella precedente formulazione, atteso che era stata accolta la domanda della Gulf contro la MSL s.r.l. ed i sindaci A. – I., mentre la legittimazione all’esercizio dell’azione riconosciuta ai creditori sociali in caso di fallimento della società (la M.S.L., infatti, era stata dichiarata fallita) spetterebbe al curatore fallimentare.

Osserva il Collegio che è fondato il primo motivo del ricorso incidentale della Gulf Agency. In proposito va preliminarmente rilevato, in punto di fatto, che la dichiarazione di interruzione del processo è stata effettuata all’udienza del 22.12.2004, mentre il ricorso per la conseguente riassunzione è stato depositato il 2.5.2005, e quindi entro il termine semestrale previsto dall’art. 305 c.p.c. all’epoca vigente. La riassunzione, dunque, risulta tempestivamente proposta, mentre il vizio è stato rilevato dalla Corte di Appello con riferimento alla successiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, notifica che sarebbe stata male eseguita perchè effettuata presso il difensore della parte deceduta, anzichè presso gli eredi di questa. Orbene se non appare dubbia l’irritualità della detta notifica, diversamente deve dirsi per quanto concerne gli effetti che da essa si sono fatti derivare, effetti individuati nella tardività della riassunzione nei confronti degli eredi del C., per essere questa avvenuta il 12.11.2005 all’esito della richiesta di un nuovo termine per il rinnovo della notifica, formulata il 28.9.2005. Al riguardo si richiamano le argomentazioni poste a base di recente sentenza emessa da questa Corte (C. 2011/10016) che, decidendo su fattispecie del tutto analoga a quella oggetto di esame, ha evidenziato come, nel meccanismo per la riattivazione del rapporto processuale interrotto, si debbano distinguere i due momenti della “editio actionis” e della ” vocatio in ius” sicchè, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria, il termine semestrale di cui all’art. 305 c.p.c. non ha alcun ruolo nella successiva notifica dell’atto, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio. Da ciò quindi discende che, ove il deposito del ricorso sia stato tempestivo e la conseguente notifica risulti viceversa viziata o inesistente, deve essere assegnato alla parte un ulteriore termine per il compimento dei necessari adempimenti, essendo tali formalità indipendenti rispetto a quelle prescritte dall’art. 305 c.p.c., ai fini del giudizio circa la tempestività dell’atto di riassunzione.

L’accoglimento del primo motivo del ricorso Gulf determina poi l’assorbimento delle ulteriori censure prospettate dalla detta società nei confronti dell’ Am., avendo la Corte di Appello omesso ogni delibazione al riguardo, per effetto della dichiarata estinzione del giudizio relativamente a tale rapporto.

E’ viceversa infondato il ricorso incidentale di Am.

S..

Ed infatti si rileva in proposito che è inammissibile il primo motivo di impugnazione, con il quale è stata denunciata l’erroneità dell’affermazione di responsabilità dei sindaci della società, per la mancanza di analoga pronuncia in danno degli amministratori, che della prima avrebbe rappresentato il necessario presupposto. La Corte di Appello, cui era stata prospettata la medesima questione, ha invero disatteso le argomentazioni sottoposte al suo esame, motivando specificamente sull’autonomia delle posizioni degli amministratori e dei sindaci, sui doveri su questi ultimi incombenti e sull’identico valore causale delle diverse azioni o omissioni concorrenti nella produzione dell’evento (pp. 9, 10, 11, 12), profili che non sono stati oggetto di alcuna censura. Quanto poi al secondo motivo, lo stesso risulta infondato poichè la Corte di Appello ha individuato un comportamento colpevole dei sindaci della società debitrice, al quale ha addebitato gli effetti pregiudizievoli subiti dalla società creditrice, Gulf Agency, e ciò da una parte è in linea con il dettato normativo (art. 2394 c.c. all’epoca vigente) e, dall’altra, non esclude il diritto di azione della società per gli eventuali danni dalla stessa subiti a causa del censurabile comportamento dei suoi organi, azione quest’ultima per il cui esercizio è legittimato il curatore del fallimento della società, nel cui ambito C. O. rivestiva la qualità di sindaco. Conclusivamente va dichiarato estinto il giudizio relativamente ai rapporti di Gulf Agency con A., I. e D., va accolto il primo motivo del ricorso incidentale di Gulf Agency, restando assorbiti gli altri e va infine rigettato il ricorso incidentale di Am..

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione per l’esame nel merito del rapporto Gulf Agency – Am., oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, dichiara estinto il giudizio relativamente ai rapporti A.-.Iasevoli -.G.A.e.Dragone -.G. A.a.i.p.m.d.r.i.d.G. A.d.a.g.a.r.i.r.i.

d. A., cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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