Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28457 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28457 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 14837-2007 proposto da:
DELL’AQUILA SALVATRICE, elettivamente domìciliata in
ROMA, PIAZZA GIOVANE ITALIA 7, presso lo studio
dell’avvocato PONTISSO, rappresentata e difesa
dall’avvocato FILOSA LUCIO giusta delega in atti;
rícorrente contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimata –

avvero la

nentAnZa p_ i30/2006

del TRIDUNAL

DT

NAPOLI SEDE DISTACCATA DI PORTICI, depositata il

1

Data pubblicazione: 19/12/2013

12/04/2006 R.G.N. 752/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/06/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

I FATTI

Salvatrice Dell’Aquila convenne dinanzi al giudice di pace di
Napoli la s.p.a. Assicurazioni Generali – impresa designata ex
art. 20 della legge 990/69 – chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente

quale essa istante aveva riportato lesioni.
Il giudice di primo grado accolse in parte la domanda.
Il tribunale di Napoli,

investito del gravame proposto

dall’attrice che lamentava una insufficiente quantificazione del
risarcimento, lo rigettò.
Per la cassazione della sentenza del giudice partenopeo
Salvatrice Dell’Aquila ha proposto ricorso illustrato da 3
motivi.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato quanto al suo primo e secondo motivo.
Con il primo motivo,

si denuncia

omessa e insufficiente

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c..
La censura è corredata dalla esposizione del seguente fatto
controverso (formulata ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.,
applicabile ratione temporis, nel vigore del D.lgs. 40/2006):
Ricorre il vizio denunciato in ordine ai fatti controversi e
decisivi costituiti dalla non giustificata applicazione delle
tabelle di cui alla legge 57/01 operata dal primo giudice ed

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stradale il cui responsabile era rimasto ignoto e all’esito del

espressamente

l’effetto

censurata per

riduttivo portato

all’importo liquidato, nonché dalla omessa applicazione degli
aggiornamenti disposti con il D.M. indicato, ed ancora dalla
immotivata applicazione della percentuale minima valutata dal
CTU.
si denuncia violazione degli artt. 1223 e

1224 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).
La censura è corredata dal seguente quesito:
E’ necessario che l’istanza del danneggiato per la liquidazione
del danno da svalutazione monetaria sia avanzata
litis,

in limine

non soccorrendo quella specificata in corso di causa,

ovvero detta liquidazione rientra nel potere-dovere di ufficio
del giudicante.
Entrambi i motivi sono fondati, tanto con riferimento al
criterio di liquidazione adottato in prime cure ed erroneamente
confermato in appello, nonostante la fondatezza di entrambe le
censure oggi rappresentate a questa Corte, quanto con riguardo
alla (non) riconosciuta rivalutazione monetaria, con decisione
che contrasta con una ormai più che consolidata giurisprudenza
di legittimità in subiecta materia.
E’ viceversa infondato il
processuali, denuncia

terzo motivo,

che, in tema di spese

violazione e falsa applicazione degli

artt. 81, 93 e 100 c.p.c., e che pone al collegio il quesito di
diritto afferente alla legittimazione ad impugnare il relativo
capo di sentenza in caso di distrazione ex art. 93 c.p.c.,
quesito cui deve essere fornita risposta opposta a quella

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Con il secondo motivo,

auspicata dal ricorrente, quanto alla relativa legittimazione
soggettiva, secondo il recente insegnamento di cui a Cass.
15745/09, al quale il collegio intende dare continuità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso,

motivi accolti e rinvia il procedimento al tribunale di Napoli
in diversa composizione.
Così deciso in Roma, li 21.6.2013

rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai

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