Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28457 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 05/11/2019), n.28457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE XXXX

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20454-2018 proposto da:

O.U., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STA’I’O, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 1196/2018 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipato del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

che:

viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Torino del 23 maggio 2018, reiettivo del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che si difende con controricorso il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis

c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost., art. 101 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, e art. 6 Cedu, per non avere il Tribunale proceduto alla fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti, pur in assenza della disponibilità della videoregistrazione dell’audizione dell’odierno ricorrente compiuta dalla Commissione territoriale;

– che il motivo è fondato;

– che il Tribunale ha ritenuto come l’udienza di comparizione delle parti non dovesse essere fissata, attesa la sufficienza della verbalizzazione delle sue dichiarazioni dinanzi alla Commissione territoriale, in mancanza della videoregistrazione;

– che questa Corte ha, però, ora chiarito come “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass. 17717/2018);

– che i rimanenti due motivi sono assorbiti;

– che, dunque, il decreto impugnato va cassato con rinvio a Tribunale, in diversa composizione, il quale, pronunciando altresì sulle spese di questo giudizio di legittimità, provvederà a decidere sulla domanda proposta, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia innanzi al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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