Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28456 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 15/12/2020), n.28456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18905-2019 R.G. proposto da:

CONSORZIO PALAZZO JACOBUCCI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 37, presso

lo studio dell’avvocato LANFRANCO MASSIMI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANO RECCHIONI;

– ricorrente –

contro

QUALITY ENGINEERING SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO, 23,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ERCOLE MOSCARINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato EVO TALONE;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 722/2019 del

TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che chiede che

la Corte di Cassazione rigetti il ricorso, con le conseguenze di

legge.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Pescara, con “sentenza non definitiva” (rectius: ordinanza) dell’8 maggio 2019, pronunciata in sede di opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 952 del 2018, richiesto ed ottenuto dalla Quality Engineering s.r.l. nei confronti del Consorzio Palazzo Jacobucci per corrispettivo professionale, ha respinto l’eccezione di nullità del decreto per asserita sussistenza di rapporto di litispendenza/continenza con altro procedimento introdotto dinanzi al Tribunale di L’Aquila, con atto di citazione notificato il 20.02.2019, difettando qualunque elemento di continenza fra i due procedimenti e non solo per mancanza di identità di soggetto e di titolo, ma anche un rapporto di interdipendenza con riferimento ad un unico rapporto negoziale, per avere quello pendente avanti a L’Aquila ad oggetto un’azione surrogatoria proposta dalla società intimante nei confronti del Comune di L’Aquila per ottenere il credito vantato rispetto l’ente locale dal medesimo Consorzio.

Avverso siffatto provvedimento il Consorzio ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, articolato su tre motivi, cui ha resistito la Quality Engineering con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c..

Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni, presentate nel senso del rigetto del ricorso, ed all’esito del loro deposito è stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale hanno depositato memorie illustrative entrambe le parti.

Considerato che:

– con il primo motivo il Consorzio lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., comma 2 e art. 40 c.p.c., comma 1, per non avere il Tribunale rilevato la dedotta continenza della causa di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto alla causa R.G. n. 272/2018 pendente dinanzi al Tribunale di L’Aquila ed in subordine per non avere dichiarato l’incompetenza quantomeno sotto il profilo della connessione fra le due causa, sulla base di un ragionamento svolto in termini astratti sui rapporti che possono esistere fra un’azione surrogatoria ed una di condanna per non essere completamente diverse le vicende sostanziali poste a fondamento delle rispettive domande. Il credito della QE nei confronti del Consorzio avrebbe la sua genesi all’interno della stessa vicenda sostanziale e giuridica da cui scaturisce il diritto del Consorzio di ottenere l’erogazione pubblica per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma abruzzese del 2009 da parte del Comune di L’Aquila, di qui la surrogatoria che non può che passare attraverso la verifica della debenza dell’importo dovuto allo stesso Consorzio.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 38 e 40 c.p.c., oltre ad omessa pronuncia su eccezioni di incompetenza e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33 del codice del consumo, per non avere il Tribunale statuito sull’eccezione di riconducibilità del Consorzio e nella figura del “consumatore” o comunque per avere erroneamente rigettato, almeno implicitamente, tale eccezione, che avrebbe imposto la declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale di L’Aquila, quale foro del consumatore.

Con il terzo mezzo il ricorrente deduce l’omessa pronuncia ovvero la violazione e/o la falsa applicazione di legge per non avere il Tribunale statuito sulla eccezione, sollevata dallo stesso Consorzio, dell’erroneo riferimento all’art. 1182 c.c., comma 3 per radicare la competenza del Tribunale di Pescara quale forum destinatae solutionis o comunque per avere erroneamente rigettato, almeno in via implicita, tale eccezione.

Le censure – da trattare in via unitaria per la evidente connessione argomentativa che le avvince – sono prive di fondamento.

Va precisato che avanti al Tribunale di L’Aquila pende l’azione surrogatoria proposta ex art. 2900 c.c. da Quality Engineering per accertare il credito, avente fonte legale, spettante al Consorzio Palazzo Jacobucci nei confronti del Comune di L’Aquila quale contributo complessivo per la ricostruzione posta sisma del fabbricato denominato (OMISSIS). Il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Pescata ha, di converso, ad oggetto il credito – avente fonte negoziale – spettante alla Quality Engineering per l’attività professionale svolta in favore del Consorzio.

La questione posta all’attenzione di questa Corte è se vi possa essere una qualche relazione, da qualificarsi sotto il profilo della connessione – dovendosi del tutto escludersi una fattispecie di litispendenza per evidenti ragioni -, fra i crediti di cui sopra, dal momento che fra le somme richieste al Comune di L’Aquila a titolo di contributo alla ricostruzione rientrerebbero gli esborsi sostenuti (o da sostenere) dal Consorzio per la ricostruzione di (OMISSIS), fra cui la somma pretesa dalla Quality Engineering.

E’ appena il caso di richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui per dare luogo alla competenza per connessione ex art. 40 c.p.c. non è sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza fra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma è necessario che tra esse ricorra uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 e segg. c.p.c. (Cass. 5 giugno 1984 n. 3397, Cass. 28 giugno 1976 n. 2433).

Nella specie, esclusa senz’altro l’ipotesi dell’art. 34 c.p.c., stante la diversità delle parti nelle due cause, non sussiste alcuno degli altri rapporti cui riferimento il citato art. 40 c.p.c., correttamente denegata la loro ricorrenza dallo stesso Tribunale di Pescara.

Per quanto riguarda, in particolare, l’art. 33 c.p.c., il fatto che il petitum sia identico nell’una e nell’altra causa, pretendendo dal Consorzio la Quality Engineering in proprio il pagamento di somma pari a quella domandata in via di surroga dalla stessa società al Comune di L’Aquila e di cui sarebbe creditore lo stesso Consorzio, è circostanza di per sè irrilevante, poichè la norma postula, ai fini dello spostamento di competenza, che ricorra l’ipotesi, nella specie insussistente, di domande proposte dalla medesima parte contro più persone, mentre il diritto fatto valere dalla Quality Engineering avanti al Tribunale di L’Aquila appartiene a soggetto diverso, il Consorzio, e a diverso titolo.

Nè può essere condivisa l’eccezione del Consorzio che assume di essere “consumatore” e di avere pertanto diritto al “foro del consumatore”, ovvero il Tribunale di L’Aquila, essendosi in presenza di ricorso proposto da un consorzio, come tale privo per sua natura della qualità di persona fisica, per cui non può essere trattato come tale ai fini della tutela del consumatore.

Per completezza argomentativa va, altresì, osservato che per eccepire l’incompetenza territoriale la parte deve formulare l’eccezione con riferimento a tutti i possibili criteri di radicamento della competenza del giudice adito, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 18-20 c.c., a pena di inammissibilità, mentre nella specie ha eccepito l’incompetenza del Tribunale di Pescara sotto il profilo del forum destinatae solutionis, e del foro generale delle persone giuridiche, nulla ha detto invece sul criterio della competenza ex art. 20 c.p.c., ossia il forum contractus.

Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi, con dichiarazione della competenza del Tribunale di Pescara a conoscere dell’opposizione del decreto ingiuntivo de quo e con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Pescara; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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