Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28455 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. I, 22/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17351-2009 proposto da:

COMUNE DI CROPANI (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FERDINANDO DI SAVOIA

3, presso l’avvocato ANDREOZZI PIERVANNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SCIUMBATA LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.P. (c.f. (OMISSIS)), F.G.

(C.F. (OMISSIS)), F.D. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA

395, presso l’avvocato MAZZONI FEDERICA, rappresentati e difesi

dall’avvocato LOSURDO STEFANO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 650/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2011 dal Presidente Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.P., F.G. e F.D. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro il Comune di Cropani, assumendo che nei primi mesi del 1989 l’amministrazione comunale aveva costruito nella loro proprietà un profondo canalone per lo smaltimento delle acque reflue, oltre ad una strada in terra battuta occupando le porzioni necessarie per l’esecuzione delle opere sine titulo; che a seguito della realizzazione di tali opere tra queste ed il confine era residuata una striscia di terreno divenuta inservibile ed inedificabile; che il Comune aveva ulteriormente occupato senza alcun provvedimento espropriativo una vasta superficie di terreno, utilizzandolo per la realizzazione di una massicciata e per opere di urbanizzazione. Chiedevano, pertanto, al Tribunale adito il risarcimento del danno in conseguenza della irreversibile trasformazione dei fondi occupati.

Il Comune convenuto si costituiva in giudizio soltanto alla data fissata per la precisazione delle conclusioni.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda degli attori condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 98.837,00, rivalutata secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati alla data del 1.9.1989, con gli interessi legali sulla somma capitale rivalutata anno per anno.

Detta sentenza veniva impugnata dal Comune di Cropani dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro.

Il Comune formulava un unico motivo di gravame, denunciando l’erroneità della sentenza per l’errata valutazione delle prove ed il mancato riconoscimento della intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dagli attori in considerazione del fatto che il periodo iniziale dell’occupazione non poteva farsi risalire all’anno 1989, ma agli anni 60, essendo l’urbanizzazione dell’area iniziata a partire da detto periodo.

Gli appellati spiegavano a loro volta appello incidentale, assumendo che il risarcimento non doveva essere liquidato in applicazione del D.L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 ma sulla base del valore venale delle aree acquisite.

La Corte adita, con sentenza del 28.7-19.9.2008, rigettava l’appello principale e, accogliendo quello incidentale, condannava il Comune di Cropani al pagamento in favore di T.P., F. G. e F.D., in solido tra loro, della somma complessiva di Euro 195.284,66, con interessi e rivalutazione.

Avverso detta sentenza il Comune di Cropani ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. T.P., F. D. e F.G. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione art. 360 c.p.c., comma 3) in ordine alla errata e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., deducendo che il giudice a quo avrebbe erroneamente dichiarato infondato l’appello principale proposto dal Comune sul rilievo che il gravame difettava del requisito di specificità del mezzo di impugnazione, non avendo impugnato espressamente la decisione del giudice di primo grado relativa all’inammissibilità per tardività dell’eccezione di prescrizione.

Secondo il ricorrente tale requisito non difetterebbe perchè il motivo di impugnazione relativo alla inammissibilità dell’eccezione per tardività della sua proposizione sarebbe intrinseco e, quindi, compreso nella proposta censura di errata valutazione delle prove.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., considerato che il giudice d’appello, accogliendo il motivo di gravame, avrebbe sostenuto relativamente alla domanda di risarcimento per i danni subiti dalla residua proprietà degli attori, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che i dati forniti dal consulente sono inidonei a provare il danno affermato dagli attori.

I controricorrenti hanno eccepito la inammissibilità del ricorso per difetto di procura, dato che la procura posta a margine del ricorso per cassazione non risulta sottoscritta dal sindaco in carica al momento della proposizione del ricorso.

Detta procura è firmata da G.A., mentre il sindaco in carica al momento della stesura e della notifica del ricorso (rispettivamente effettuate in data 9.6.2009 e 9.7.2009) era C.B., proclamato sindaco nelle consultazioni elettorali del 6-7 giugno 2009, come si evincerebbe dalla Delib. consiglio comunale Comune di Cropani 24 giugno 2009, n. 12.

Avendo i controricorrenti eccepito la inammissibilità del ricorso per difetto dei poteri rappresentativi dell’Ente Pubblico della persona che ha sottoscritto il ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto provare l’esistenza di detti poteri al momento del rilascio della procura speciale al difensore (cfr. cass. n. 19824 del 2011), prova che invece non è stata fornita.

In ogni caso, essendo stata la sentenza impugnata depositata il 19.9.2008, il ricorrente avrebbe dovuto concludere ciascuno dei due motivi di ricorso, a pena di inammissibilità con un idoneo quesito di diritto.

Nel caso di specie i due quesiti sono generici, in quanto formulati senza la specifica indicazione della fattispecie concreta e del principio che in relazione a tale fattispecie dovrebbe essere applicato in luogo di quello adottato dal giudice di merito.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del Comune al pagamento a favore dei resistenti, in solido tra loro, delle spese del giudizio di cassazione, che, tenuto conto del valore della controversia, appare giusto liquidare in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 (tremiladuecento), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA