Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28455 del 19/12/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 28455 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso 14668-2007 proposto da:
CARIDI
ROSARIO
CRDRSR44H25H224N,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo
studio dell’avvocato SCRIVO PASQUALE, rappresentato e
difeso dall’avvocato DE STEFANO ALBERTO giusta delega
in atti;
– ricorrente contro
QUATTRONE SERGIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato
in ROMA,
VIA OTTAVIANO 91,
presso lo studio
dell’avvocato D’OTTAVIO GABRIELE, rappresentato e
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Data pubblicazione: 19/12/2013
difeso dall’avvocato D’OTTAVIO GABRIELE giusta delega
in atti;
– controricorrente nonchè contro
QUATTRONE SAVERIO, QUATTRONE DOMENICO, QUATTRONE
QUATTRONE DIEGO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 107/2004 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 25/05/2006 R.G.N.
587/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/06/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato GABRIELE D’OTTAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.
d
ANNA, QUATTRONE ANTONINO, QUATTRONE CATERINA,
I FATTI
Rosario Caridi, nel convenire in giudizio Demetrio Quattrone
dinanzi al tribunale di Reggio Calabria, espose che, nel
settembre del 1990, gli aveva concesso in locazione un terreno su cui insisteva una struttura coperta di circa 10 mq. – per
Avendo egli realizzato sul terreno locato un capannone e un
fabbricato incemento, ed avendo rilasciato l’immobile a seguito
di una intimazione di sfratto, chiese che gli fosse riconosciuto
il diritto a percepire il controvalore dei miglioramenti e delle
addizioni apportate, ex artt. 1592 e 1593 c.c.
Il giudice di primo grado accolse in parte la domanda, che venne
invece rigettata, su appello del Quattrone, dalla corte di
Reggio Calabria.
Ha proposto ricorso per cassazione Rosario Caridi.
Resiste Sergio Quattrone con controricorso.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Con il primo ed unico motivo,
si denuncia violazione di norme di
diritto in relazione all’art. 360 comma l n. 3 c.p.c..
La censura è corredata dal seguente quesito di diritto
(formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis, nel vigore del D.lgs. 40/2006):
Dica la Corte se l’indennità prevista dagli artt. 1592 e 1953 O
può essere riconosciuta o meno allorché l’opera che costituisce
miglioramento e addizione al fondo locato risulti abusiva ma sia
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l’esercizio dell’attività di autocarrozzeria.
stata avanzata istanza di condono e corrisposta l’oblazione
dovuta.
Il quesito è inammissibile.
Ne appare difatti evidente la eccentricità e la non conferenza
rispetto alla
ratio decidendi
che, dopo aver affrontato
adottata dal giudice territoriale
incidenter tantum
il tema della
comunque ritenuto, con apprezzamento di fatto scevro da vizi
logico-giuridici, che l’esecuzione delle opere in contestazione
non rappresentassero un miglioramento obbiettivo del fondo,
quanto piuttosto una limitazione dello stesso (folio 19 della
sentenza impugnata).
Tale
ratio decidendi
non risulta in alcun modo criticata nel
(motivo e nel) quesito che si esamina.
La disciplina delle spese segue – giusta il principio della
soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
che si liquidano in complessivi E. 2700, di cui E. 200 per
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
spese.
Così deciso in Roma, li 21.6.2013
Si attesta la registrazione presso
l’Agenzia delle Entrate di Roma 2
serier4 al n. 370se 3 versate
IL FUNZlQ1RO
concessione in sanatoria (rilevandone l’inesistenza in atti), ha