Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28455 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 07/11/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 07/11/2018), n.28455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11950/2014 proposto da:

B.M., M.M., BU.RI.,

M.R., T.G., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

G. PIERLUIGI DA PALESTRINA, 48 (STUDIO PROFESSIONALE NATALI), presso

lo studio dell’avvocato GIANCARLO FAZI, che li rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

TRENITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS) – Società con socio unico,

soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie

dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI

22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 881/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 05/11/2014 R.G.N. 33/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

Che la Corte di appello di Ancona con la sentenza n. 881/2013 aveva accolto l’appello principale proposto da Trenitalia spa avverso la decisione con la quale il locale tribunale aveva condannato la società a pagare le differenze retributive maturate dal lavoratori in epigrafe nel corso della prestazione di lavoro resa nell’ambito di appalto con Trenitalia. La Corte territoriale aveva ritenuto la non applicabilità del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, all’ipotesi di specie, trattandosi di norma non applicabile agli appalti pubblici, con riferimento al vincolo di solidarietà previsto dalla disposizione con riguardo agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti dei lavoratori addetti all’appalto. La corte territoriale aveva infatti valutato che alla società Trenitalia, soggetto equiparabile alla pubblica amministrazione in ragione della natura pubblica del servizio svolto, non fosse applicabile una disciplina, quale quella di cui al richiamato art. 29, prevista per le aziende private.

Avverso detta decisione i lavoratori in epigrafe hanno proposto ricorso affidato a 10 motivi ed a successiva memoria cui ha resistito Trenitalia con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Le prime due censure sono relative alla violazione degli artt. 112,342 e 434 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso di appello privo del requisito di specificità.

Rileva questa Corte che il mancato inserimento nel ricorso in sede di legittimità degli specifici punti dell’atto di appello ritenuto viziato rende inammissibile la censura, a tal fine non risultando sufficiente la mera denuncia del vizio ed il rinvio al ricorso in appello inserito in calce. A riguardo questa Corte ha precisato che “ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità” (Cass. n. 22880/2017).

I motivi sono pertanto inammissibili.

2) Il terzo e quarto motivo possono essere trattati congiuntamente poichè attengono alla denuncia di violazione ed errata interpretazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) delle disposizioni regolative la fattispecie (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29,D.L. n. 76 del 2013). Si dolgono i ricorrenti della decisione adottata dalla corte territoriale sulla non applicabilità dell’art. 29 all’appalto di pulizie commissionato da Trenitalia in ragione del servizio di natura pubblica svolto dalla stessa società.

Questa Corte ha avuto recentemente occasione di chiarire che “In materia di appalti pubblici, il divieto posto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, che esclude l’applicabilità alle pubbliche amministrazioni della responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del citato Decreto, ulteriormente specificato dal D.L. n. 76 del 2013, art. 9 (conv., con modif., dalla L. n. 99 del 2013), non sussiste nei confronti di soggetti privati (nella specie, Trenitalia s.p.a.), cui pure si applica il codice dei contratti pubblici quali “enti aggiudicatori”, attesa l’assenza di un espresso divieto di legge e la compatibilità tra il D.Lgs. n. 276 del 2003, che regola la materia dell’occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, ed il D.Lgs. n. 163 del 2006, che opera, invece, sul piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, ma con più intensa concentrazione sull’esecuzione dell’appalto (Cass. n. 8955/2017; conf. Cass. n. 10731/2016).

La Corte ha osservato che, fermo restando il divieto di applicazione della disciplina della solidarietà alla Pubblica Amministrazione non esiste un analogo divieto di applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nei confronti dei soggetti privati, quale Trenitalia s.p.a., cui pure si applica il codice dei contratti pubblici, nella sua qualità di “ente aggiudicatore” (secondo la definizione dell’art. 3, ventinovesimo comma D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 29, comma 2). E’ stato sottolineato come il codice dei contratti pubblici non contenga una disciplina di legge autosufficiente, in sè esaustiva nè aliunde integrabile e che esso, al contrario, è compatibile con disposizioni ad esso esterne, come chiaramente denunciato dal rinvio, per quanto in esso non espressamente previsto in riferimento all’attività contrattuale, alle disposizioni stabilite dal codice civile (D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 2, comma 4) e che, proprio in virtù di un tale rimando, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, cui è preclusa per espresso divieto di legge l’integrazione con il D.Lgs. n. 276 del 2003, si è ritenuto applicabile il regime di garanzia dei lavoratori (più in generale degli ausiliari) dell’appaltatore previsto dall’art. 1676 c.c. (ancora da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432). Per i soggetti privati, quale Trenitalia è stato ritenuto a ragione applicabile il regime di responsabilità solidale stabilito dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29,comma 2, anche qualora committenti in appalti pubblici, alla cui disciplina pure siano soggetti, essendo stata esclusa ogni incompatibilità tra le due discipline (Cass. n. 10731/2016).

Alla luce dei principi esposti le censure risultano fondate.

Le ulteriori censure, inerenti l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio quale l’oggetto dell’appalto (pulizia materiali rotabili), nonchè la valutazione di fatti non allegati (quale l’oggetto dell’appalto), risultano assorbiti dall’accoglimento dei motivi sopra indicati.

Allo stesso modo risultano pure assorbiti gli ulteriori motivi (omessa pronuncia ed omesso esame sulla responsabilità di Trenitalia ex art. 1676 c.c. e responsabilità ex art. 1218 c.c., anche in ordine alle spese legali sostenute dal lavoratori), dall’accoglimento dei motivi 3) e 4).

La sentenza deve quindi essere cassata con riferimento ai motivi 3) e 4), con declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi ed assorbimento degli ulteriori motivi, e rinviata la causa, in relazione ai motivi accolti, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, perchè decida anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il 1 ed il 2 motivo; accoglie il 3^ e il 4^ motivo e dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza con riferimento ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in altra composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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