Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28455 del 05/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 05/11/2019), n.28455
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 778-2018 proposto da:
EREDI C.S.G. SAS, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PARIOLI 59, presso lo studio dell’avvocato MICHELE MIRAGLIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE SIERVO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto N. R.G. 262/2014 del TRIBUNALE di LAGONEGRO,
depositato il 28/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA
NAZZICONE.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che:
è stato proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Lagonegro n. 7’146 del 28 novembre 2017, il quale ha rigettato l’opposizione allo stato passivo promossa dall’odierna ricorrente;
– che non svolge difese il Fallimento (OMISSIS).
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
– che i motivi di ricorso possono essere così riassunti:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 9911, per avere il giudice di merito ritenuto che il creditore avesse l’onere di produrre nuovamente nel giudizio di opposizione i documenti già depositati con la presentazione della domanda di insinuazione al passivo;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e art. 99 L. Fall., avendo il tribunale ritenuto sfornita di riscontro probatorio la domanda di insinuazione allo stato passivo;
– che il primo motivo è manifestamente fondato;
– che, infatti, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, “soddisfatta dall’opponente la condizione prescritta dalla norma (art. 99 L. Fall.) circa la specifica indicazione dei documenti prodotti, il tribunale in sede di opposizione è tenuto ad acquisire i documenti in questione, seppur non prodotti nuovamente in fase di opposizione, in quanto tali documenti, una volta allegati all’originaria istanza di ammissione al passivo, rimangono nella sfera di cognizione dell’ufficio giudiziario, inteso nel suo complesso, anche in tale fa-se” (Cass. n. 25513/2017);
– che, nel caso di specie, dunque, l’indicazione della documentazione già prodotta nella verifica del passivo, nonchè la formulazione dell’istanza di acquisizione dei documenti richiamati ad opera dell’odierno ricorrente, avrebbero consentito al tribunale l’esame del merito dell’opposizione;
– che il secondo motivo è assorbito;
– che il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Lagonegro, in diversa composizione, anche per le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Lagonegro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019