Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28454 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28454 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

SENTENZA

sul ricorso 12521-2007 proposto da:
RONCA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA F.GROSSI GONDI 62, presso lo studio dell’avvocato
FOTI CARLO SEBASTIANO, rappresentato e difeso
dall’avvocato AGNUSDEI GIUSEPPE giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013
1459

contro

SBROCCHI ROCCO, BANCA NAPOLI S.P.A.;
– intimati –

sul ricorso 15886-2007 proposto da:

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Data pubblicazione: 19/12/2013

SBROCCHI

ROCCO

SBRRCC62E24H568X,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo
studio dell’avvocato IERADI ANTONIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato CALDARELLA FORTUNATO ANTONIO
giusta delega in atti;

contro

RONCA GIUSEPPE, BANCA NAPOLI S.P.A. ;
– intimati

avverso la sentenza n. 22/2007 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 22/01/2007 R.G.N. 2187/20 – 04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE AGNUSDEI;
udito l’Avvocato ANTONIO IERADI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del
ricorso incidentale.

2

– ricorrente –

Svolgimento del processo

Rocco Sbrocchi, premettendo di aver ottenuto, con sentenza della
Corte di appello di Bari del 2 ottobre 2000 n. 858, il
trasferimento coattivo della proprietà ed il rilascio di un
terreno di Giuseppe Ronca – che glielo aveva promesso in vendita

di lire 6.800.000 – da pagare, secondo il preliminare, alla
stipula dell’ atto pubblico – entro un mese dal passaggio in
giudicato di detta sentenza, e che il Ronca nel febbraio 2001
gli aveva restituito l’ assegno per il pagamento di detto
importo e nel marzo 2001 aveva rifiutato l’ offerta reale della
predetta somma, nel maggio 2001 lo citava per la convalida
dinanzi al Tribunale di Lucera.
Il Tribunale, rilevato che la Corte di Appello di Bari aveva
disposto il trasferimento del terreno ed il suo rilascio alla
condizione del passaggio in giudicato della sentenza, e ritenuto
che da tale momento iniziava a decorrere il termine per il
pagamento del prezzo, poiché avverso detta sentenza pendeva
ricorso per cassazione, ai sensi dell’ art. 1208 n. 5 cod. civ.
rigettava la domanda.
Rocco Sbrocchi interponeva appello sostenendo che invece,
correttamente interpretata la sentenza della Corte di Appello di
Bari 2000/858 – anche alla luce della conferma della Corte di
cassazione con sentenza n. 11572 del 2004 – il pagamento del
prezzo era rimesso alla sua volontà a decorrere dalla
pubblicazione della stessa, con termine ultimo di un mese dal
3

– subordinatamente alla prova del pagamento del residuo prezzo

suo passaggio in giudicato, evento quest’ ultimo

ormai

verificatosi – a cui era condizionato soltanto il trasferimento
definitivo del diritto di proprietà del terreno. Infatti a norma
dell’ art. 2932 cod. civ. egli aveva l’ obbligo di offrire o
eseguire la sua prestazione e la sentenza poteva disporre il

semplice di detto pagamento, sì che spettava a lui scegliere il
momento dell’ adempimento, entro il termine finale, e darne
prova per ottenere il rilascio del terreno.
La Corte di Appello di Bari,

con sentenza del 22 gennaio 2007,

nella contumacia del Ronca,

ha accolto l’ appello di Rocco

Sbrocchi convalidando l’ offerta reale del residuo prezzo perché
il termine di adempimento

è

a favore del debitore (art. 1184

c.c.) per cui, anche prima della scadenza, egli può mettere in
mora il creditore per liberarsi dell’ obbligo e senza nocumento
per costui perché il trasferimento del bene era subordinato al
passaggio in giudicato della sentenza.
Ricorre per cassazione Giuseppe Ronca cui resiste Rocco Sbrocchi
che ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione.
kva.A.-14-0v14A.■”.1;~:+4C■S I.Con il primo motivo il ricorrente principale deduce:

“Violazione di norme di diritto e di principi informatori
dell’ordinamento: art. 360 comma l n. 3 c.p.c. (nella relazione
con l’ art. 2932 c.c./art. 1208 c.c.)” e conclude, in via
principale “per violazione dell’ art. 2932 c.c. perché l’
offerta reale del prezzo a saldo, convalidata dalla Corte di
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trasferimento coattivo del diritto alla condizione potestativa

Appello di Bari, è stata effettuata prima del passaggio in
giudicato della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 858
del 2000 (titolo azionato per la proposizione dell’ azione di
convalida da parte del sig. Sbrocchi), costitutiva del
contratto di compravendita”; in via subordinata “per violazione

reale effettuata dal sig. Sbrocchi non è comprensiva della
totalità della somma dovuta dei frutti o degli interessi e
i

delle spese liquide, con riserva di eventuale supplemento e
mancando la richiesta al giudice adito della liquidazione
dell’ammontare dovuto”, e correda le censure, ai sensi dell’
art. 366 bis cod. proc. civ., con la richiesta a questa Corte
di statuizione “che l’ offerta reale del prezzo non può farsi
in tema di decisione ex art. 2932 c.c. prima del passaggio in
giudicato di tale decisione perché la sentenza resa ex art.
2932 c.c. di natura costitutiva di un contratto preliminare non
ha efficacia esecutiva immediata” e che “non è valida e non
produce effetti l’ offerta reale effettuata senza la
specificazione che la stessa sia comprensiva della totalità
della somma dovuta, dei frutti o degli interessi e delle spese
liquide, senza la riserva di un eventuale supplemento e in
assenza della richiesta al giudice adito della liquidazione
dell’ ammontare del dovuto, perché in violazione delle
disposizioni dell’ art. 1208 comma 1 n. 3 c.c.”.
La prima censura è infondata, la seconda inammissibile.

5

j

del disposto di cui all’ art. 1208 n. 3 c.c. in quanto l’offerta

Ed infatti, premesso che, come emerge dalla narrativa, in base
all’ accordo preliminare tra Sbrocchi e Ronca il residuo prezzo
doveva esser pagato alla stipula del contratto definitivo,
secondo l’ orientamento consolidato di questa Corte in tal caso
il promissario compratore il quale chieda, ai sensi dell’art.

concludere il contratto avente per oggetto il trasferimento;
della proprietà di una cosa determinata, non è tenuto a pagare
o ad offrire il prezzo.
In questa ipotesi, infatti la sentenza costitutiva, che ex art.
2932 cod. civ. tiene luogo del contratto definitivo non
concluso, imporrà, con le opportune statuizioni, il pagamento
del prezzo (o della parte residua di esso) come condizione per
il verificarsi dell’effetto traslativo derivante dalla pronuncia
e a questi principi si è attenuta la Corte di appello di Bari
con la sentenza n. 858 del 2000. E poiché

i

l’esecutività

provvisoria, ex art. 282 cod. proc. civ., della sentenza
costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., è limitata
ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione
dell’effetto costitutivo in un momento successivo, e perciò non
si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta
sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alle
modificazione giuridica sostanziale, essa non può essere
riconosciuta né al capo decisorio relativo al trasferimento
dell’immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla
condanna al rilascio dell’immobile in danno del promittente
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2932 cod. civ., l’esecuzione specifica dell’obbligo di

venditore (Sezioni Unite n. 4059 del 2010), come infatti nella
specie espressamente stabilito nella suddetta sentenza.
Quindi,

essendo

il

pagamento

del

prezzo

prestazione

corrispettiva destinata ad attuare il sinallagma contrattuale,
il termine

nella specie finale

di adempimento deve

il giudice ha stabilito un termine ulteriore rispetto al momento /
del passaggio in giudicato della sentenza che trasferisce
coattivamente il bene (Cass. 690 del 2006) come nella specie_il
promittente venditore non può esser messo in mora se rifiuta di
ricevere il pagamento prima di tale scadenza

i

e dunque, al

momento della citazione in giudizio del Ronca per la convalida
dell’ offerta reale

del prezzo da parte dello Sbrocchi, non

avendo questi nessun interesse a liberarsi della sua
obbligazione poiché non ancora esigibile (Cass. 8250 del 2009) né potendo in tal modo lo Sbrocchi anticipare il rilascio dell’
immobile espressamente subordinato dalla Corte di Appello al
passaggio in giudicato della sentenza costitutiva – il rifiuto
del Ronca era legittimo e la domanda era infondata. Tuttavia,
poiché nelle more tra la sentenza di primo grado ed il giudizio
di secondo grado la sentenza della Corte di appello di Bari n.
858 del 2000 è passata in giudicato, si è verificata la
condizione di accoglimento della domanda di convalida ancorché
i suoi elementi costitutivi siano venuti ad esistenza solo in
detta seconda fase di giudizio.

7

ritenersi stabilito a favore di entrambe le parti e perciò, se

Così corretta, ai sensi dell’ art. 384 ultimo comma cod. civ.,
la motivazione della sentenza impugnata, il motivo va respinto.
1.2- La seconda censura è invece inammissibile perché il Ronca è
rimasto contumace in appello e quindi devono ritenersi
rinunciate, a norma dell’ art.

346 cod. proc. civ., le sue

dell’appello, in tal modo ponendo appellato e appellante su un
piano di parità – senza attribuire alla parte, rimasta inattiva
ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente
di maggior favore – sì da far gravare su entrambi, e non solo
sull’appellante, l’onere di prospettare al giudice del gravame
le questioni (domande ed eccezioni) non accolte o rimaste
assorbite, in difetto presumendosi che manchi un interesse alla
decisione, mancanza che ben può essere imputata anche alla parte
contumace (Cass. 19555 del 2006, 23489 del 2007), con la EF
conseguenza che è precluso il ricorso per cassazione avverso la
sentenza di appello che legittimamente non ha preso in esame le
eccezioni del Ronca (a norma dell’ art. 1208, n.3 cod.civ.) da
ritenere rinunciate.
3.- Con il terzo motivo lo Sbrocchi deduce:” Insufficiente e
contraddittoria motivazione circa fatti decisivi della
controversia. Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.”
Il motivo, privo della indicazione del fatto controverso

e

delle ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, onere
imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ. applicabile ratione
temporis, da formulare riassuntivamente
8

e sinteticamente in

domande ed eccezioni, in coerenza con il carattere devolutivo

modo da costituire un “quid pluris” rispetto alla illustrazione
della censura, così da consentire al giudice di valutare
• immediatamente il nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza
logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove
correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al

3.- Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.
4.- Si compensano le spese del giudizio di cassazione per le
alterne vicende del giudizio e per le ragioni della decisione.
P.Q.M.

La Corte’Nrrigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il
ricorso incidentale.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 21 giugno 2013.

ricorrente, è inammissibile.

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