Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28454 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 07/11/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 07/11/2018), n.28454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12210/2014 proposto da:

M.L., MA.GR., eredi legittimi, rispettivamente

nella qualità di vedova e di nipote di C.V.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo

studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA TRENTIN, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

SACOFIN S.P.A. in liquidazione, in persona dei Liquidatori e legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato MARCO BIGNARDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO PACILIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1394/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/11/2013 R.G.N. 637/2010.

Fatto

rilevato che:

il Tribunale di Bologna, con sentenza nr. 339 del 2010, rigettava la

domanda proposta da C.V., dante causa delle odierne ricorrenti, avente ad oggetto la domanda di risarcimento per danno biologico, in ragione della prolungata esposizione all’amianto, per difetto di legittimazione passiva;

la Corte di Appello di Bologna – investita con gravame da Co.Vi., poi deceduto nelle more del giudizio e proseguito dalle eredi- pur accertata la legittimazione passiva della Sacofin S.p.A., con sentenza nr. 1394 del 2013, respingeva la domanda; in particolare, escludeva l’origine professionale del carcinoma alla laringe contratto dal C. per essere giudicata la neoplasia riconducibile, in via esclusiva, a fattori extralavorativi (fumo ed assunzione di alcool) e, quindi, degradata a mera occasione l’esposizione all’amianto;

hanno proposto ricorso per cassazione M.L. e Ma.Gr., nella qualità di eredi, affidato a tre motivi (con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia su una parte della domanda; con il secondo motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., art. 41 c.p., art. 2697 c.c.; con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione per le parti nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione delle norme dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c.);

ha resistito la società Sacofin SpA in liquidazione con controricorso, illustrato, altresì, da memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1. c.p.c..

Diritto

considerato che:

è fondato il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge;

questa Corte afferma, con consolidato orientamento (cfr., fra le altre, Cass. nr. 1770 del 2018; Cass. nr. 6105 del 2015; Cass. nr. 23990 del 2014), che in materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia di per sè sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge;

il principio, da ribadirsi in questa sede, non è stato correttamente applicato dalla Corte d’Appello che non ha riconosciuto o escluso, in termini di certezza, l’efficacia concausale dell’esposizione all’amianto, pur dando atto nel provvedimento impugnato di un rischio derivante dall’esposizione medesima “che non può essere escluso” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata) limitandosi a riportare dati statistici generali non adeguatamente calati e riferiti al caso concreto;

la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, procederà a rinnovare il giudizio di fatto sostenendo o negando, in termini certi, il ruolo concausale della vicenda lavorativa;

restano, pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi;

al giudice di rinvio è demandato, altresì, di provvedere in merito alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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