Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28454 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 05/11/2019), n.28454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2363-2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA FROLDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1426/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 26/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La corte d’Appello di Ancona ha rigettato la domanda volta al riconoscimento del diritto alla protezione internazionale proposta da M.S., confermando la pronuncia di primo grado.

A sostegno della decisione ha affermato che il racconto del richiedente è stato generico, stereotipato e non credibile (aggressioni e percosse dovute al mancato pagamento di un debito), oltre a non integrare alcuna delle condizioni di riconoscimento della protezione internazionale, in mancanza di elementi individualizzanti. Peraltro la situazione generale del Bangladesh non è conforme alle condizioni richieste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Difetta infine l’allegazione di condizioni di vulnerabilità.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidata ad un unico motivo relativo alla violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, essendo stato erroneamente ritenuto dalla Corte d’Appello che il giudice di secondo grado fosse esentato dall’obbligo di approfondimento istruttorio, sulla mera base della contraddittorietà tra le dichiarazioni rese davanti alla Commissione ed al giudice di primo grado. La censura è inammissibile in quanto non coglie alcuna delle rationes decidendi del provvedimento impugnato come descritte nella parte narrativa, esprimendo una censura del tutto generica ed articolata in modo astratto, non riconducibile ai temi d’indagine dedotti in giudizio.

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Non si deve procedere ad alcuna statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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