Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28453 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28453 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 4153-2008 proposto da:
MAROTTA

DARIO

MRTDRA72H03F839V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
LICENZIATI CRISTIANO giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
1115

contro

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. 04349061004 in persona del
Responsabile della Direzione Sinistri MAURO PRINCIPE,

L

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL’UNITA’
24, presso lo studio dell’avvocato ROMANO CAMILLO, che

1

Data pubblicazione: 19/12/2013

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BORGIA FRANCESCO giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

SANSONE COSTANTINO;
intimato

avverso la sentenza n. 3743/2007 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 02/04/2007, R.G.N. 30549/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/05/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato CRISTIANO LICENZIATI;
udito l’Avvocato CAMILLO ROMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

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I FATTI

Nel settembre del 2005 Dario Marotta propose appello avverso la
sentenza del giudice di pace di Napoli, che aveva accolto la sua
domanda di risarcimento del danno subito dalla autovettura di sua
proprietà, liquidando, peraltro, una somma incongrua rispetto al

liquidazione delle spese di lite.
La corte di appello di Napoli accolse l’impugnazione limitatamente
a tale ultima doglianza, confermando la liquidazione del danno
alla vettura operata dal giudice di prime cure.
Per la cassazione della sentenza della Corte partenopea Dario
Marotta ha proposto ricorso illustrato da un unico motivo di
censura.
Delle parti intimate, la HDI Assicurazioni ha resistito con
controricorso, mentre Costantino Sansone non ha svolto attività
difensiva.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.
si denuncia

Con il primo ed unico motivo,

violazione e falsa

applicazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c.; 2043 c.c.; omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art.
360 primo coma nn. 3 e 5 c.p.c..
La censura è corredata dai seguenti quesiti di diritto (formulato
ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
nel vigore del D.lgs. 40/2006):

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ratione temporis,

danno stesso – e ingiustificatamente incongrua era stata la stessa

1)Accerti la Corte se vi è stata violazione e falsa applicazione
degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c., 2043 c.c.
2)Accerti la Corte se vi è stata omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa la liquidazione del danno subito
dal ricorrente;
dica

la

Corte se l’art.

345 comma

3 c.p.c.,

nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova nel
giudizio di secondo grado, ivi compresi i documenti, consente al
giudice di appello di ammettere,

oltre alle nuove prove

che le

parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non
imputabile, quelle che ritenga, nel quadro delle risultanze già
acquisite, indispensabili perché dotate di un’influenza causale
più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come
rilevanti, hanno sulla decisione finale della controversia e che
tale facoltà non può non essere esercitata in modo arbitrario,
dovendo essere espressa in un provvedimento motivato, il cui
contenuto è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art.
360 nn. 3 e 5 c.p.c.
Il motivo è inammissibile.
Questo giudice di legittimità ha già avuto più volte modo di
affermare, in via di premessa generale, che il quesito di diritto
deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.,
in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica
unitaria della questione. Ne consegue che è inammissibile il
motivo di ricorso tanto se sorretto da un quesito la cui
formulazione sia del tutto inidonea a chiarire l’errore di dirit

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3) Pertanto,

imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta
controversia (Cass. 25-3-2009, n. 7197), quanto che sia destinato
a risolversi (Cass. 19-2-2009, n. 4044) nella generica richiesta
(quale quelle di specie) rivolta al giudice di legittimità di
stabilire se sia stata o meno violata una certa norma – e tanto è

dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di
merito.
Il quesito deve, di converso, investire la

ratio decidendi della

sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto:
le stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente
specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve ritenersi
inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. il
ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli
motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di
diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo
circolare, che già presupponga la risposta (ovvero la cui risposta
non consenta di risolvere il caso sub iudice).
La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva (Cass.
19892/09), che il ricorrente
fattispecie concreta, poi
tipico, infine formuli,

dapprima indichi in esso la

la rapporti ad uno schema normativo

in forma interrogativa e non assertiva, il

principio giuridico di cui chiede l’affermazione; onde, va
ribadito (Cass. 19892/2007) l’inammissibilità del motivo di
ricorso il cui quesito si risolva (come nella specie) in una

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a dirsi anche nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi

generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di
legge denunziata nel motivo.
Quanto al tema del cd. “quesito multiplo”, quale quello di specie,
questa stessa Corte ha più volte evidenziato come debba ritenersi
inammissibile il quesito

formulato in termini tali da richiedere

nell’ipotesi in cui sia proposto un quesito multiplo, la cui
formulazione imponga al giudice di legittimità di sostituirsi al
ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione, per
poi procedere alle singole risposte che potrebbero essere tra loro
diversificate

(Cass. 29 gennaio 2008, n. 1906; 29 febbraio 2008,

n. 5471; 23 giugno 2008, n. 17064). Nella specie, i quesiti
formulati dalla difesa di parte ricorrente (che evoca,
indifferenziatamente le norme di cui agli artt. 115, 116 e 345
c.p.c.) appartengono, incontrovertibilmente, a tale categoria (in
senso ulteriormente specificativo, Cass. 14 giugno 2011, n. 12950,
stabilisce che va qualificato come quesito multiplo quello che sia
formulato in modo tale da rendere necessaria una molteplicità di
risposte da parte della Corte, e tale altresì che le relative
risposte risultino tra loro differenziate),

onde l’impossibilità,

per il collegio, di applicare quella diversa e meno rigorosa
giurisprudenza di cui a Cass. 31 agosto 2011, n. 17886.
Sulla sintesi necessaria per l’esame del denunciato vizio di
motivazione della sentenza impugnata, ancora le sezioni unite di
questa corte hanno specificato (Cass. ss.uu. 20603/07) l’esatta
portata del sintagma “chiara indicazione del fatto controverso”

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una previa attività interpretativa della Corte, come accade

relazione

al

quale

la motivazione

si

assume

omessa

o

contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare
la decisione: la relativa censura deve contenere, cioè, un momento
di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva

sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità.
Tale sintesi espositiva, nella specie, manca del tutto.
Violando patentemente tali principi, tutti i quesiti formulati
devono essere dichiarati inammissibili.
La disciplina delle spese segue – giusta il principio della
soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
che si liquidano in complessivi E. 1500, di cui E. 200 per spese.
Così deciso in Roma, li 17.5.2013

puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in

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