Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28453 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 15/12/2020), n.28453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9108-2019 proposto da:

P.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato JURI MONDUCCI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMAGNA, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE

10, presso lo studio dell’avvocato PAOLA PEZZALI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO ZAMPARINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1858/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 1225 del 2017, accoglieva l’opposizione proposta da P.M.G. alle ordinanze di ingiunzione emesse dall’Azienda U.S.L. della Romagna, ritenuta l’incompetenza territoriale dell’autorità amministrativa che aveva proceduto alla contestazione della violazione del D.Lgs. n. 158 del 2006, art. 14, comma 3, lett. B) (per avere commercializzato un suino destinato alla macellazione senza rispettare i termini di sospensione dell’antibiotico Enrofloxecin) e del D.Lgs. n. 158 del 2006, art. 15, comma 6, lett. D) (per non avere riportato, nella dichiarazione di provenienza e destinazione dei suini commercializzati, che gli animali erano stati sottoposti a trattamento con antibiotico nei 90 giorni precedenti la data della macellazione), per essere stati i fatti commessi presso l’azienda agricola sita in (OMISSIS).

In virtù di gravame interposto dall’Azienda U.S.L. della Romagna, la Corte di appello di Bologna, nella resistenza dell’appellato, con sentenza n. 1858 del 2018, accoglieva l’appello e, per l’effetto, rigettava l’opposizione proposta dal P., sulla base della preliminare questione relativa alla carenza di potere per incompetenza dell’Autorità amministrativa procedente, ritenendo rilevante a tal fine il luogo dell’accertamento, pacifica la commissione dell’illecito in Castiglione di Ravenna, sede del macello.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna il P. propone ricorso per Cassazione, fondato su un unico motivo, cui l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna resiste con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

– con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 158 del 2006, art. 14, comma 3, lett. B) e del D.Lgs. n. 158 del 2006, art. 15, comma 6, lett. d). In particolare, ad avviso del ricorrente, la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto competente l’autorità amministrativa che ha proceduto all’irrogazione della sanzione, mentre l’illecito sarebbe stato commesso in Imola, presso la sede dell’allevamento dei suini.

Il motivo è infondato.

E’ preliminare osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina di cui alla L. n. 689 del 1981 per luogo in cui è stata commessa l’infrazione – in base al quale si radicano sia la competenza dell’autorità amministrativa cui spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17), nel luogo della commissione dalla violazione, sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22) – deve intendersi quello in cui l’infrazione e stata accertata, purchè sussista la competenza territoriale degli organi accertatori (Cass. n. 1876 del 2000; Cass. n. 3923 del 2010 e Cass. n. 1418 del 2019).

Tuttavia, ai fini dell’individuazione della competenza territoriale dell’autorità che emette l’ordinanza – ingiunzione, il criterio del luogo dell’accertamento della violazione, dedotto dal predetto orientamento giurisprudenziale dal sistema, non si sostituisce al criterio del luogo della commissione della violazione, emergente dalla lettera della legge (L. n. 689 del 1981, art. 17), ma lo presuppone (Cass. 4 agosto 2000, n. 10243).

Sicchè, “ai fini della individuazione dell’autorità amministrativa e del giudice rispettivamente competenti, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare la sanzione (art. 17) e a decidere sulla conseguente opposizione (art. 22), il luogo della commissione dell’illecito è da reputarsi coincidente con il luogo dell’accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell’infrazione nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sè idonea ad integrare contegno sanzionabile”.

L’operatività di questa presunzione deve tuttavia essere esclusa, per assenza della base logica su cui riposa, quando la stessa imputazione indichi un luogo della commissione del fatto diverso da quello dell’accertamento, relegando questo a mero luogo del reperimento delle prove di un illecito commesso altrove” (Cass. n. 10917 del 2003; Cass. n. 18075 del 2004).

Nel caso in esame risulta che l’illecito fu commesso in (OMISSIS), dal momento che, da una parte, l’organo accertatore non ha indicato un luogo di commissione diverso da quello dell’accertamento e, dall’altra, le condotte contestate sono divenute rilevanti solo allorchè gli animali sono stati introdotti nel macello.

Le infrazioni, infatti, non risultano perfezionate con la somministrazione degli antibiotici nell’allevamento a (OMISSIS), bensì con la macellazione e commercializzazione degli animali in (OMISSIS).

Tale accertamento, inerente circostanze di fatto e non di diritto, risulta appannaggio del giudice del merito e, pertanto, non sindacabile in questa sede.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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