Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28453 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 05/11/2019), n.28453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21202-2018 proposto da:

I.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 15375/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – I.P. ricorre nei confronti del Ministero dell’Interno contro il decreto del 21 maggio 2018 con cui il Tribunale di Brescia ha respinto la sua domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale ovvero umanitaria.

7. L’amministrazione intimata resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Premesse tre questioni di legittimità costituzionale del decreto legge numero 13 del 2017, come convertito in L. n. 46 del 2017, concernenti la mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza, la previsione di un termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso per cassazione nonchè della non impugnabilità in appello del decreto pronunciato dal Tribunale, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, per aver omesso di compiere il necessario giudizio di bilanciamento tra il grado di inserimento sociale raggiunto da esso ricorrente e la condizione di provenienza, avuto riguardo al suo diritto di condurre una vita dignitosa.

Ritenuto che:

4. – Il collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. – Le questioni di legittimità costituzionale sono state già disattese da questa Corte (v. Cass. n. 17717/2018 e 27700/2018).

5.2. – Ti motivo è inammissibile.

Il ricorso prescinde dalla ratio decidendi posta dal giudice di merito a sostegno della propria decisione: il Tribunale ha difatti osservato che la protezione umanitaria non poteva essere riconosciuta “non avendo il ricorrente allegato, come era suo onere… fattori meritevoli di prote7.one diversi da quelli esaminati per il riconoscimento della protezione internazionale e per i quali il collegio ha espresso un giudizio di infondatezza per inattendibilità del richiedente”.

Questa Corte ha già avuto modo di osservare che la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della chiesta protezione non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336-18, Cass. 18197-15).

Questo sta a dimostrare che il ricorrente non ha colto la ragione di rigetto della sua domanda; a fronte della quale egli avrebbe dovuto innanzitutto specificare in qual modo e in qual senso, invece, l’allegazione dei fatti era stata specificata.

6. – Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrcnte, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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