Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28452 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. I, 22/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28452
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.R., C.D., elettivamente domiciliati in
Roma, alla via Boccherini 3, presso lo studio dell’avv. Aldo De
Caria, rappresentati e difesi dall’avv. Gioffrè William del foro di
Palmi, come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA, rappresentato e difeso per legge
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma,
alla via dei Portoghesi 12, elettivamente domiciliato;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro emessa il
7.4.08 e depositato il 21.4.08.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 24.11.2011 dal
consigliere dr. Magda Cristiano;
udito il P.M., nella persona del Sostituto P.G. dott. FIMIANI
Pasquale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Catanzaro, con decreto del 21.4.08, ha riconosciuto il diritto di C.D. ad essere risarcito del danno non patrimoniale subito per l’eccessiva durata del processo penale svoltosi dinanzi al Tribunale di Palmi, che lo ha visto coimputato, insieme a A.R., del reato di cui all’art. 483 c.p., e art. 61 c.p., n. 2 e che è stato definito con sentenza di assoluzione del 21.4.06; ha invece respinto la domanda dei ricorrente di risarcimento del danno patrimoniale, asseritamene consistente nelle spese legali e di consulenza sostenute per la difesa, rilevando che esse erano legate da nesso di causalità al processo e non alla sua eccessiva durata, ed ha, altresì, respinto la domanda risarcitoria della A., escludendo che quest’ultima, che aveva appreso dell’imputazione solo il 25.2.03, allorchè le era stato notificato il decreto di rinvio a giudizio, potesse aver patito una sofferenza economicamente apprezzabile nei 24 giorni in cui il processo si era per lei protratto oltre il termine di ragionevole durata di tre anni.
Il C. e l’ A. hanno chiesto la cassazione del provvedimento, affidandola ad unico motivo di ricorso.
Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l’unico motivo di ricorso A.R. e C. D. denunciano vizio di omessa e/o insufficiente motivazione rispetto a punti decisivi della controversia. Rilevano, sotto un primo profilo, che la Corte territoriale, pur avendo aver affermato che il termine iniziale da cui far decorrere il computo per la durata del processo penale è quello in cui l’inchiesta ha una ripercussione nella sfera personale del soggetto, da identificarsi nella comunicazione dell’informazione di garanzia o di qualunque atto equipollente, ha contraddittoriamente fatto decorrere tale termine per l’ A. dalla data del decreto di rinvio a giudizio anzichè da quella, anteriore, in cui all’imputata venne notificato l’avviso di chiusura delle indagini, con contestuale informazione di garanzia.
Deducono, poi, che la motivazione del decreto è contraddittoria anche con riguardo al rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale del C., posto che le spese legali di cui è stato chiesto il rimborso sono state, quantomeno in parte, sostenute quando era già decorso il termine di ragionevole durata del procedimento.
2) Rileva la Corte che al ricorso, proposto contro un provvedimento pubblicato il 21.4.08, si applicano l’art. 366 c.p.c. nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 5 e l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dall’art. 6 del medesimo D.Lgs. ed abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d).
2.1) Il comma 1, n. 6) della prima delle due disposizioni richiamate richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorrente che si duole dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito indichi specificamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che lo produca anche in sede di legittimità. (Cass. nn. 12969/011, 11946/011, 11746/011, 9362/011).
2.2) La seconda disposizione esige, sempre a pena di inammissibilità, che la censura con la quale si deduce un vizio di motivazione contenga un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. nn. 17950/011, 11292/011, 8315/011, Cass. S.U. n. 12339/010).
I ricorrenti non hanno adempiuto alle indicate prescrizioni, in quanto pur dolendosi, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, del mancato esame da parte della Corte territoriale di documenti decisivi ai fini dell’accoglimento delle domande proposte, si sono limitati ad affermare che tali documenti erano stati acquisiti “agli atti”, senza trascriverne compiutamente il contenuto e senza depositarli nella presente sede, e non hanno neppure provveduto a riassumere, in un’apposita parte del motivo a ciò deputata, le loro complessive ragioni di doglianza.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna C. D. e A.R., in via tra loro solidale, a pagare al Ministero della Giustizia le spese del processo, che liquida in Euro 900 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011