Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28452 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 05/11/2019), n.28452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28109-2017 proposto da:

O.W., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA PIA RIZZO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2034/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La corte d’Appello di Venezia, in riforma della pronuncia di primo grado) ha rigettato integralmente la domanda di protezione internazionale del cittadino straniero.

Il tribunale in primo grado aveva riconosciuto al ricorrente la protezione sussidiaria.

La Corte d’Appello ha ritenuto contraddittorio il ragionamento seguito dal tribunale dal momento che il primo giudice dopo aver condiviso le perplessità della Commissione territoriale in ordine alla veridicità della storia resa in audizione, ha riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria nonostante con riferimento alla situazione di pericolo in tutto lo stato nigeriano rappresentata dal richiedente, l’esame delle fonti giornalistiche più aggiornate (2016-2017)abbiano illustrato come l’Imo State goda di una situazione particolarmente favorevole grazie al governo in carica che ha permesso la costruzione di nuovi centri d’istruzione e infrastrutture. Le criticità dell’area, pur registrate, non raggiungono un livello tale di intensità da integrare le condizioni richieste per l’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), evidenziando le fonti EASO che gli eventi riscontrati sono stati episodi di terrorismo, non un vero e proprio conflitto armato.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidato a quattro motivi. E’ stata depositata, inoltre, memoria, non ammissibile perchè tardiva. Nel primo motivo viene censurata l’affermazione secondo la quale la protezione sussidiaria sia protezione nuova ed in parte assimilabile alla protezione umanitaria, essendo quest’ultima una protezione residuale concedibile in via del tutto discrezionale quando le protezioni principali non possano essere riconosciute.

Tale discrezionalità deve escludersi per la sussidiaria.

La censura è inammissibile rivolgendosi non ad una ratio decidendi della pronuncia impugnata ma ad una premessa illustrativa del sistema normativo della protezione internazionale.

Nel secondo motivo viene censurato l’omesso esame della credibilità del ricorrente, impedito dall’aver ritenuto il racconto stereotipato. La Corte d’Appello ha specificamente escluso la credibilità del richiedente proprio sotto il profilo della non specificità del racconto e della sua natura ripetitiva e stereotipata. La valutazione è stata svolta in concreto ed è insindacabile.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 252 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per aver fondato la propria ricerca officiosa su una sola fonte giornalistica “Il Guardian”. A parte il profilo d’inammissibilità della censura perchè inerente al merito deve rilevarsi che la Corte d’Appello ha consultato anche la fonte EASO, in piena osservanza dell’art. 8 cit..

Nel quarto motivo viene dedotta l’errata applicazione dell’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE per aver ritenuto che lo Stato italiano ne avesse recepito la disposizione e che non si potesse considerare la pericolosità dello Stato di origine indipendentemente dall’area di provenienza.

Il motivo è manifestamente infondato perchè il principio euorunitario, non recepito, riguarda la verifica di aree sicure nello Stato anche diverse da quella di provenienza al fine di escludere la protezione sussidiaria. Nella specie la Corte d’Appello ha invece del tutto correttamente svolto un’indagine sulla pericolosità dell’area di provenienza del cittadino nello Stato di origine, escludendola con giudizio insindacabile in quanto fondato sull’esame delle fonti e su motivazione del tutto adeguata.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. In mancanza di difese della parte intimata non deve procedersi alla statuizione sulle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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