Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28451 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28451 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 26450-2007 proposto da:
GEMINI

S.R.L.

in

persona

del

suo

legale

rappresentante pro tempore MARCO BIAGINI, GEMINI TILE
S.R.L. in persona del suo legale rappresentante
LUCIANO TILE, elettivamente domiciliate in ROMA,
PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio
dell’avvocato CAPECE MINUTOLO DEL SASSO VALENTINO,
che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BORELLI GIORGIO giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

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Data pubblicazione: 19/12/2013

T.A.T. CERAMICHE S.P.A.;
– intimata –

sul ricorso 28814-2007 proposto da:
T.A.T. CERAMICHE S.P.A. 01765140353 in persona del
Presidente del consiglio d’Amministrazione e legale

domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 44, presso lo
studio dell’avvocato GONNELLA GIULIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato SAMORI’ GIANPIERO giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

GEMINI TILE S.R.L.

in persona del suo legale

rappresentante pro tempore Sig. LUCIANO QUIRICI,
GEMINI S.R.L. in persona del suo legale
rappresentante pro tempore Sig. MARCO BIAGINI,
elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA AUGUSTO
IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato CAPECE
MINUTOLO DEL SASSO VALENTINO, che le rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BORELLI GIORGIO
giusta delega in atti;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 937/2006 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 14/09/2006, R.G.N.
1222/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

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rappresentante Dr. MICHELE SANGERMANO, elettivamente

udienza del 17/05/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato GIORGIO BORELLI;
udito l’Avvocato FRANCESCO SCHILLACI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

riunione per il rigetto del ricorso principale e per
l’inammissibilità del ricorso incidentale;

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Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso previa

I FATTI
Nell’ottobre del 2002 la T.A.T. Ceramiche propose opposizione
avverso il decreto con il quale, in accoglimento del ricorso
della s.r.l. Gemini, il tribunale di Modena le aveva ingiunto
il pagamento della somma di oltre 61 mila euro, da essa dovuta

agenzia.
L’opposizione fu rigettata per difetto di legittimazione
passiva del convenuto evocato in giudizio, sul presupposto che
la Tat l’avesse proposta nei confronti di un soggetto – la
Gemini Tile s.r.l. – diverso e distinto dall’originario
creditore.
La corte di appello di Bologna, investita del gravame proposto
dalla società opponente, preso atto che, dinanzi a se, la
Gemini srl non si era costituita mentre era intervenuta
volontariamente la Gemini Tile, e riassunte

in limine

le

vicende processuali che avevano condotto l’appellante
all’erronea identificazione della controparte – onde
l’erroneità del decisum del giudice di primo grado, che avrebbe
dovuto, alternativamente, disporre la rinnovazione della
citazione ovvero la prosecuzione del giudizio, alla luce del
principio giurisprudenziale della autocorrezione del processo , dispose la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi
del disposto dell’art. 354 c.p.c..

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in forza di plurime voci di credito nascenti da rapporti di

Per la cassazione della sentenza della Corte emiliana le due
società, Gemini e Gemini Tile, hanno congiuntamente proposto
ricorso illustrato da 6 motivi di censura.
Resiste la TAT con controricorso integrato da ricorso
incidentale (cui resistono con controricorso le ricorrenti

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Entrambi i ricorsi riuniti sono infondati.
IL RICORSO PRINCIPALE
Con il primo motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione di norme di diritto (art. 645 I comma c.p.c. anche
in relazione all’art. 645 II comma c.p.c., nonché in relazione
all’art. 164 c.p.c. e all’art. 643 c.p.c.).
La censura è corredata dal seguente quesito di diritto
(formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis,

nel vigore del D.lgs. 40/2006):

Dica la Corte se il giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo di cui all’art. 645 c.p.c. sia costituito da due
fasi, la prima prodromica e necessaria, nella quale il giudice
deve esaminare l’ammissibilità alla fase processuale successiva
della cognizione piena di merito, valutazione che deve essere
fatta sulla scorta dei principi propri del giudizio “speciale’
di opposizione a decreto ingiuntivo di cui al I comma dell’art.
645 c.p.c. e solo allorquando abbia accertato la ammissibilità
dell’opposizione,

rectius

la effettiva

vocatio in ius

del

soggetto legittimato a contraddire (cioè il creditore in via

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principali).

monitoria) e la corretta notifica allo stesso, “ammetta”
l’opponente alla seconda fase, quella del giudizio di merito a
cognizione piena.
Dica conseguentemente la Corte se il richiamo contenuto nel
secondo comma dell’art. 645 c.p.c. alle norme del procedimento

instaurazione del contraddittorio nei confronti del creditore
in via monitoria.
Al quesito – pur volendo prescindere dai suoi non marginali
profili di inammissibilità, attesane la evidente astrattezza e
la sostanziale duplicità degli interrogativo posti oggi al
collegio, in spregio degli ormai consolidati principi
predicati,

in subiecta materia,

da questo giudice di

legittimità – non può essere data risposta positiva nei sensi
auspicati dalla ricorrente.
La corte felsinea, nel rimettere la causa al primo giudice, ha,
con motivazione esente da vizi logico-giuridici, che questa
Corte interamente condivide, fatto applicazione del principio,
già in passato affermato in sede di legittimità, secondo il
quale deve essere esclusa, in tema di identificazione degli
effettivi destinatari di un atto processuale, la legittimità di
un’interpretazione rigorosamente formalistica, volta a
privilegiare strategie difensive volte al conseguimento
del(l’unico) risultato costituito dal passaggio in giudicato
della sentenza
non dissimile,

(e pluribus,

Cass. 12325/2001, in fattispecie

mutatis mutandis,

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da quella che oggi occupa il

ordinario davanti al giudice adito presupponga la intervenuta

collegio, relativa ad atto di appello notificato ad un soggetto
dal nome di battesimo diverso da quello dell’effettivo
destinatario dell’impugnazione).
Va pertanto riaffermato il principio di diritto secondo il
quale

all’errore sulle generalità del destinatario –

ed alla

notificazione in caso di assoluta incertezza sulla persona,
fisica o giuridica, cui la notificazione è diretta –

consegue

la duplice possibilità della prosecuzione del giudizio

(ove gli

atti siano ritenuti idonei al raggiungimento dello scopo, alla
luce di un elementare e generale principio di lealtà
processuale, che costituisce

in parte qua

regola sostanziale di buona fede),

il

pendant

della

ovvero della rinnovazione

della citazione e della sua notificazione (

se ritenute nulle

per incertezza assoluta sul relativo destinatario).
Con il secondo motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione di norme di legge (art. 137 c.p.c. anche in
relazione all’art. 156 e 157 c.p.c., nonché in relazione
all’art. 160 c.p.c..
La censura è corredata dai seguenti quesiti:
Dica la Corte se:
a) La procura speciale conferita ad un procuratore ai sensi degli
artt. 83 e 638 c.p.c. conferisce a tale procuratore la
qualifica di consegnatario solo per l’eventuale opposizione a
quel decreto ingiuntivo, oppure lo legittimi a ricevere atti
indirizzati a soggetti diversi dal creditore ricorrente;

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conseguente, eventuale nullità della citazione e della

b) La

notificazione

dell’opposizione

a

decreto

ingiuntivo

effettuata a persona diversa dal legittimato passivo a
consegnatario diverso e a destinatario diverso, sia idonea ad
essere comunque sussunta nell’istituto della nullità ai sensi
dell’art. 160 c.p.c., ovvero sia inesistente;

passivo,

nella

quale si

indica

un procuratore quale

consegnatario di altra parte in forza di procura speciale ed in
un luogo che solo casualmente è il medesimo rispetto a quello
in cui la notificazione avrebbe dovuto avvenire sia idonea ad
essere comunque sussunta nell’istituto della nullità ovvero sia
inesistente;
d) La notificazione effettuata a persona diversa dal legittimato
passivo a consegnatario diverso e a destinatario diverso
costituisca violazione del disposto dell’art. 638 c.p.c.,
debitamente richiamato dall’art.

645 c.p.c. e, in caso

affermativo, se ciò costituisca nullità ovvero inesistenza
della notificazione.
Con 11 terzo motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione di norme di legge per erronea e falsa sussunzione
alla norma di cui all’art. 164 I comma c.p.c. anziché a quella
dell’inesistenza dell’atto anche in riferimento all’art. 99
c.p.c. e all’art. 2907 c.c., nonché all’art. 156 c.p.c.;
violazione e falsa applicazione di norme di legge per erronea e
falsa sussunzione alla norma di cui all’art. 164 I comma c.p.c.

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c) Una notificazione effettuata a persona diversa dal legittimato

anziché anche a nullità ex art. 164 IV comma c.p.c. in
relazione ai vizi di cui all’art. 163 comma 3 n. 3 c.p.c..
La censura è corredata dal seguente quesito:
Dica la Corte se un atto affetto da plurime nullità (ed in
particolare dalle nullità ex art. 163 nn. 2, 3 e 4 c.p.c.) sia

Anche tali doglianze (sorretta da quesiti che si pongono a loro
volta ai limiti estremi dell’ammissibilità) – che possono
essere congiuntamente esaminate attesane la intrinseca
connessione – non meritano accoglimento.
La Corte felsinea, con motivazione scevra da errori di diritto,
ha difatti ritenuto,

da un canto

(folio 9 della sentenza oggi

impugnata), che l’intenzione dell’odierna resistente fosse,
inequivocabilmente, quella di opporsi al decreto ingiuntivo
emesso su ricorso della Gemini srl,

dall’altro

(folio 14), che

la citazione, nel suo complesso, contenesse alcuni importanti
riferimenti alla posizione alla Gemini Tile onde la
comprensibile quanto rilevante incertezza sull’effettivo
destinatario dell’atto. La conseguente declaratoria di nullità
(e non di inesistenza) degli atti processuali di cui ancor oggi
si discute, e la predicata esigenza di procedere alla loro
rinnovazione, risultano, pertanto, del tutto conformi a
diritto.
Con il *quarto motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione di legge, nella fattispecie violazione dell’art.
83 c.p.c. anche in riferimento all’art. 156 c.p.c., nonché in

9

meramente nullo ovvero sia inesistente.

relazione all’art. 159 c.p.c.; in particolare, carenza dello
ius postulandi

connesso alla delega conferita in atto di

citazione; sue conseguenze.
La censura è corredata dai seguenti quesiti:
– Dica la Corte se la procura speciale a margine di un atto si
esclusivamente

nell’atto,

rectius

alla

controversia

esplicitata

quella che emerge dalla lettura del

contenuto dell’atto, dalla indicazione delle parti del processo
e dalle domande ivi contenute, ovvero se tale procura speciale
sia estensibile anche ad una controversia fra parti diverse da
quelle esplicitate nell’atto in forza della spendita del

nomen

iuris seppur avulsa dal contenuto dell’atto medesimo;
– Dica altresì se la procura rilasciata a margine dell’atto di
appello, e per di più a più patroni e con elezione di domicilio
diversa da quella del giudizio di primo grado possa sanare con
effetto

ex tunc

la carenza dello

ius postulandi

di cui al

giudizio di primo grado;
– Dica inoltre se la inesistenza della procura conferisca
comunque la facoltà al giudice di disporre la rinnovazione
della

notifica

asseritamente

nulla

e

della

citazione

asseritamente nulla per i vizi di cui all’art., 164 I comma
c.p.c.;
– Dica infine se la nullità della procura conferisca comunque la
facoltà al giudice di disporre la rinnovazione della notifica
asseritamemnte nulla e della citazione asseritamente nulla per
i vizi di cui all’art. 164 I comma c.p.c.
10

riferisca

I quesiti (e con essi il motivo che li precede) risultano,
prima ancora che infondati nel merito, patentemente e
irredimibilmente

destinati

a

cadere

sotto

la

scure

dell’inammissibilità, sotto plurimi, concorrenti profili.
Questo giudice di legittimità ha già avuto più volte modo di

sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da
costituire

una

sintesi

logico-giuridica

unitaria

della

questione, onde consentire alla corte di cassazione
l’enunciazione di una

regula iuris suscettibile di ricevere

applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso
dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il
motivo di ricorso tanto se sorretto da un quesito la cui
formulazione sia del tutto inidonea a chiarire l’errore di
diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla
concreta controversia (Cass. 25-3-2009, n. 7197), quanto che
sia destinato a risolversi (Cass. 19-2-2009, n. 4044) nella
generica richiesta (quale quelle di specie) rivolta al giudice
di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata una
certa norma – e tanto è a dirsi anche nel caso in cui il
ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale
norma da parte del giudice di merito. Il quesito deve, di
converso, investire la

ratio decidendi

della sentenza

impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto: le
stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente
specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve

111

affermare che il quesito di diritto deve essere formulato, ai

ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod.
proc. civ. il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione
dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un
quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un
interrogativo circolare, che già presupponga la risposta
sub

iudice).
La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva
(Cass. 19892/09), che il ricorrente dapprima indichi in esso la
fattispecie concreta, poi

la rapporti ad uno schema normativo

tipico, infine formuli, in forma interrogativa e non assertiva,
il principio giuridico di cui chiede l’affermazione; onde, va
ribadito (Cass. 19892/2007) l’inammissibilità del motivo di
ricorso il cui quesito si risolva (come nella specie) in una
generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione
di legge denunziata nel motivo.
In particolare, sul tema del cd. “quesito multiplo”, quale
quello di specie, questa Corte ha più volte evidenziato come
debba ritenersi inammissibile il quesito

formulato in termini

tali da richiedere una previa attività interpretativa della
Corte, come accade nell’ipotesi in cui sia proposto un quesito
multiplo, la cui formulazione imponga alla Corte di sostituirsi
al ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione,
per poi procedere alle singole risposte che potrebbero essere
tra loro diversificate

(Cass. 29 gennaio 2008, n. 1906; 29

febbraio 2008, n. 5471; 23 giugno 2008, n. 17064). Ebbene,

12

(ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso

quesiti

formulati dalla difesa

incontrovertibilmente, a tale

ricorrente

appartengono,

species facti

(in senso

ulteriormente specificativo, Cass. 14 giugno 2011, n. 12950,
stabilisce che va qualificato come quesito multiplo

quello che

sia formulato in modo tale da rendere necessaria una

che le relative risposte risultino tra loro differenziate),
onde l’impossibilità, per il collegio, di applicare quella
diversa (e condivisa) giurisprudenza (Cass. 31 agosto 2011, n.
17886) secondo la quale, specularmente, il motivo di ricorso
deve ritenersi ammissibile volta che il ricorrente, pur avendo
formulato distinti e plurimi quesiti di diritto corrispondenti
alle diverse articolazioni di cui si compone la censura mossa
alla sentenza di merito, abbia pur tuttavia denunciato la
violazione di diverse norme di legge con riferimento ad
un’unica, eventualmente fondamentale questione di diritto
oggetto della richiesta decisione.
Con il quinto motivo,

si denuncia

contraddittoria motivazione

circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in
particolare in riferimento alla volontà di

TAT di opporsi al

decreto ingiuntivo in riferimento alla contraddittorietà
dell’atto di citazione.
La censura è inammissibile.
Sulla sintesi necessaria per l’esame del denunciato vizio di
motivazione della sentenza impugnata, le stesse sezioni unite
di questa Corte hanno puntualmente specificato (Cass. ss.uu.

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molteplicità di risposte da parte della Corte, e tale altresì

20603/07) l’esatta portata del sintagma “chiara indicazione del
fatto controverso” in relazione al quale la motivazione si
assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali
la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a
giustificare la decisione: la relativa censura deve contenere,
un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto –

che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non
ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di
valutazione della sua ammissibilità.
Tale sintesi espositiva, nella specie, manca del tutto.
Con il sesto motivo,

si denuncia, infine,

violazione e falsa

applicazione di legge, nella fattispecie violazione dell’art.
160 c.p.c. in riferimento agli artt. 1362 e 1367 c.c.
Questo il quesito di diritto formulato a conclusione del motivo
in esame:
Dica la Corte se la volontà della parte, così come interpretata
dal giudice, sia idonea a sanare i vizi di nullità dell’atto
stesso, trasformando un atto intrinsecamente nullo in un atto
di nullità relativa e se la interpretazione della volontà della
parte, idonea a sanare il vizio di nullità, possa essere
individuata non solo dal tenore dell’atto stesso, ma anche dal
documenti prodotti dalla parte che ha redatto l’atto nullo.
Il motivo è inammissibile.
Sotto un duplice, concorrente profilo.
Il primo, quello della astrattezza del quesito che, coniugato
con la totale assenza di indicazione della fattispecie

14

cioè,

concreta, lo rende di per sé solo inidoneo

tout court all’esame

della Corte.
Il secondo, quella della improponibile richiesta di rivisitare
il frutto di un’attività interpretativa del giudice di merito,
che, scevra, nella specie, da qualsivoglia vizio logico-

controllo di legittimità demandato a questo giudice.

IL RICORSO INCIDENTALE
Anche tale impugnazione risulta destituita di fondamento, volta
che, con essa, si lamenta, del tutto erroneamente, la mancata
estromissione dal giudizio ancor oggi pendente della Gemini
Tile, la quale, a torto o a ragione, fu parte del giudizio fin
dal primo grado, avendo in tal senso statuito il giudice di
prime cure.
Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati.
La disciplina delle spese segue – giusta il principio della
reciproca soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e dichiara compensate
le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, li 17.5.2013

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IL CONSIGLIERE STENSORE

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giuridico, si sottrae per ciò solo, ed in via definitiva, al

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