Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28450 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 05/11/2019), n.28450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26702/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

P.C., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FILIPPO CALA’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 176/2014 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositata il 11/06/2014 R.G.N. 592/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza n. 176 del 2014, pronunciando ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, ha condannato l’INPS ad erogare a P.C. la pensione di inabilità civile L. n. 118 del 1971, ex art. 12;

2. per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS, affidando il ricorso a tre motivi, cui ha resistito, con controricorso, P.C..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. l’INPS, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6; 2) art. 445 bis c.p.c., commi 6 e 7, art. 2697 c.c., L. n. 118 del 1971, art. 12; 3) violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 12,L. n. 153 del 1969, art. 26 e succ. mod., della L. n. 33 del 1980, art. 14 septies e succ. mod., censura la sentenza impugnata per avere pronunciato la condanna al pagamento del beneficio preteso all’esito del giudizio di merito previsto dell’art. 445 c.p.c., comma 6, sul presupposto della sussistenza delle condizioni reddituali ed in assenza di idonea fonte di prova, anzichè limitarsi ad accertare il requisito sanitario all’esito del ricorso che la parte privata aveva tempestivamente proposto, dopo la formulazione della dichiarazione di dissenso alle conclusioni di insussistenza del requisito sanitario cui era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio;

4. i motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati;

5. in continuità con i precedenti di questa Corte (da ultimo Cass. n. 9876 del 2019) vanno riaffermati i principi di seguito richiamati in ordine all’ambito del giudizio previsto dall’art. 445-bis c.p.c., u.c. e all’eventuale definizione, del giudizio di cognizione cui il Tribunale deve dar corso;

6. la novella al codice di rito, con l’introduzione dell’art. 445 bis, ha avuto il dichiarato fine di realizzare una maggiore economicità dell’azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata delle controversie previdenziali e assistenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

6. il legislatore ha attribuito ad un più rapido accertamento della condizione sanitaria il valore risolutivo del considerevole numero di controversie e ha ritenuto che l’introduzione di un modello procedimentale improntato ad un sommario accertamento, seguito da un eventuale giudizio di cognizione, potesse sortire effetti acceleratori e deflativi del contenzioso;

7. la novella, come i precedenti di questa Corte hanno già rimarcato, ha coronato la riforma realizzata con il D.L. n. 78 del 2009, conv. con modif. in L. n. 102 del 2009, che ha accentrato nell’Inps la titolarità dell’accertamento del requisito sanitario per le provvidenze in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, e ha modificato, con il D.L. n. 203 del 2005, art. 20, comma 5, art. 10, comma 6, convertito nella L. n. 248 del 2005, eliminando l’obbligo di notifica degli atti introduttivi dei giudizi all’Avvocatura dello Stato e la qualifica di litisconsorte necessario del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

8. inoltre, con lo stesso D.L. 2009, art. 20, comma 3, è stato disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, le domande volte ad ottenere i benefici nelle materie sopra indicate, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’ente medesimo;

9. l’Istituto trasmette, quindi, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali per lo svolgimento della visita;

10. l’accertamento dei requisiti socio-economici o extrasanitari prescritti per ciascun beneficio previdenziale o assistenziale segue soltanto all’eventuale esito positivo dell’accertamento sanitario, non potendo darsi un inutile dispendio dell’azione amministrativa attraverso accertamenti non conseguenti ad una positiva verifica delle condizioni sanitarie richieste dall’ordinamento per fruire di una determinata prestazione;

11. l’invio del verbale di invalidità civile, cecità o sordità, attiverà la verifica amministrativa in ordine alla sussistenza dei requisiti extrasanitari per lo specifico beneficio richiesto dall’assistito;

12. la stessa sequenza modale e temporale è stata riprodotta con il rito sommario introdotto con la novella, concentrando nel preventivo accertamento giudiziale e nell’eventuale successivo giudizio di cognizione che ad esso fa seguito, il contraddittorio sulla condizione sanitaria di un beneficio negato dall’ente previdenziale e ciò esclusivamente per tale profilo, oggetto esclusivo dell’interlocuzione tra ente previdenziale ed assistito già avvenuta nella pregressa fase amministrativa;

13. conferma questa simmetria l’art. 445 bis c.p.c., che ha individuato ipotesi di ricorso alla procedura per a.t.p.o. (oltre quelle previste dalla L. n. 222 del 1984) omogenee rispetto a quelle per le quali il procedimento di accertamento sanitario è ormai attribuito integralmente alla competenza dell’istituto previdenziale;

14. il richiamo al citato D.L. n. 203, art. 10, comma 6 bis, convertito, con modificazioni, dalla richiamata L. n. 248, conferma che l’Inps ne è parte necessaria;

15. tali considerazioni, unitamente al rilievo che l’accertamento sanitario omologato con il decreto previsto dall’art. 445 bis, comma 5, viene notificato agli enti competenti che, compiute le necessarie verifiche, provvedono al pagamento della prestazione, avalla la soluzione già adottata da questa Corte. con le sentenze nn. 6010, 6084 e 6085 del 2014 e n. 8533 del 2015, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che, a mente del comma 5, in caso di mancata contestazione diviene immodificabile, ed è opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto;

16. è pur vero che costituisce principio condiviso e consolidato di questa Corte l’improponibilità di azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza (v., fra le altre, Cass. n. 8533 del 2015 e la giurisprudenza ivi richiamata);

17. la premessa logica da cui muove tale conclusione (valorizzata, fra le altre, da Cass., Sez. U, n. 27187 del 2006) è che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti (arg. ex art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 99 e 278 c.p.c.) e i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri.

18. solo in casi eccezionali, predeterminati per legge, possono essere accertati i fatti separatamente dal diritto che l’interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art. 696 c.p.c.; sulla verità di un documento: art. 220 c.p.c., sulla verificazione di scrittura privata e art. 221 c.p.c., sulla querela di falso);

19. non sono ritenute, quindi, proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza (v., fra le tante, per l’inammissibilità dell’azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile, Cass. n. 6731 del 2014, Cass. n. 1035 del 2015 e numerose successive conformi);

20. la novella introdotta nel 2011 va letta, dunque, tenendo conto della volontà deflativa ed acceleratoria perseguita dal legislatore, impedendo, tuttavia, che l’accertamento del requisito sanitario si ponga come fattore a sè stante, avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, di cui non a caso fa esplicita menzione il citato art. 445 bis, comma 1, laddove individua la legittimazione attiva in capo a “chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti” e àncora l’accertamento sanitario alla “pretesa fatta valere”;

21. all’esito positivo, sulla base della prospettazione del ricorrente, dei requisiti per dare ingresso all’accertamento tecnico, il giudice proseguirà nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 cit.), che non preclude l’ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato;

26. in assenza di contestazioni, viene emesso il decreto di omologa, espressamente definito non impugnabile giacchè il rimedio concesso a chi intenda precludere la ratifica delle conclusioni del consulente tecnico officiato nel giudizio sommario si colloca esclusivamente in un momento anteriore, ossia prima dell’omologa e nel termine fissato dal giudice per contestare la consulenza tecnica;

27. se invece una delle parti contesti la possibilità del giudice di ratificare l’accertamento medico, si apre il procedimento di cognizione, con onere della parte dissenziente di proporre al giudice, in un termine perentorio, un ricorso contenente, a pena di inammissibilità, la specificazione dei motivi di contestazione;

31. la contestazione alle risultanze della consulenza tecnica è delineata, nell’art. 445 bis, come fattispecie a formazione progressiva articolata in due fasi distinte: la prima, con la dichiarazione di dissenso, la seconda, con la proposizione della domanda giudiziale ai sensi del comma 6, che non incontra preclusioni in relazione alle argomentazioni difensive, anche di natura tecnica, che possano essere svolte (sul termine per il deposito della dichiarazione di dissenso v. Cass. n. 24408 del 2018);

32. la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena d’inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso prevista dal comma 4, sibbene direttamente con il ricorso introduttivo del giudizio, previsto dal comma 6, poichè in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma, è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al comma 4, tanto più che a quest’ultima potrebbe anche non seguire l’introduzione del giudizio di cognizione (v. Cass. n. 12332 del 2015 cit.);

33. i dubbi di costituzionalità del sistema così delineato, con riferimento agli artt. 3,24,38 e 111 Cost., sono stati dichiarati infondati dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 243 del 2014);

34. il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per a.t.p.o., giacchè sussiste anche l’interesse dell’Inps a contestare dette conclusioni e a che il giudizio di merito non venga dichiarato inammissibile: il mancato deposito del ricorso introduttivo del giudizio entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico, nonchè la definizione del giudizio con sentenza di inammissibilità del ricorso, privano di conseguenze le contestazioni mosse alle conclusioni del consulente, ai sensi del comma 4, e consentono alla controparte di ottenere dal giudice il decreto di omologazione delle stesse (v., fra le altre, Cass. n. 8533 del 2015 cit.);

38. l’inappellabilità della decisione – espressamente delimitata al giudizio previsto dall’art. 445 bis, comma 6 – conferma l’introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, lasciando impregiudicato l’ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame;

39. la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro, l’accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria;

40. l’ordinamento ammette sentenze di condanna condizionata, allorquando l’evento condizionante sia realmente tale, quale fatto futuro ed incerto, e sussista interesse ad una pronuncia in tal senso; viceversa, stante l’obbligo generale del giudice di pronunciare su “tutta” la domanda (art. 112 c.p.c.), non è di regola ammesso che si chiuda il processo con l’accertamento solo di alcuni elementi della fattispecie costitutiva di un dato diritto, rimettendosi ad altro giudizio l’accertamento degli altri fatti costitutivi;

41. ciò a meno che, come è nel caso di cui all’art. 445 bis, u.c., la pronuncia sia, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicchè quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018);

42. ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell’accertamento tecnico preventivo;

43. in difformità con quanto fin qui illustrato, il Tribunale ha pronunciato condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del beneficio, ritenute assertivamente esistenti tutte le condizioni di legge per il diritto al beneficio preteso, anzichè limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l’erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari;

44. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda di condanna dell’INPS al pagamento della pensione di inabilità in favore dell’assistita;

45. la novità della questione non preceduta da un consolidato orientamento di legittimità all’epoca del deposito del ricorso consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda di condanna dell’INPS al pagamento della pensione di inabilità civile; dichiara compensate le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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