Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2845 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. III, 05/02/2021, (ud. 12/10/2020, dep. 05/02/2021), n.2845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32349-2019 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in Milano, via Monte nero 70,

presso lo studio dell’avv. FRANCESCA VARONE, che lo rappresenta e

difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE MILANO, MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 3508/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2020 dal Consigliere Dott. RUBINO Lina.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.S., cittadino del (OMISSIS), patrocinato dall’avv. Varone, propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, notificato il 18.10.2019, avverso la sentenza n. 3508 del 2019 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata in data 20.08.2019, con la quale la corte d’appello ha rigettato le domande di riconoscimento della protezione internazionale proposte dal ricorrente.

Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il ricorrente ripercorre nel ricorso la propria vicenda personale: nato in (OMISSIS), di religione (OMISSIS), di famiglia molto povera, non sposato, senza figli, lasciava il (OMISSIS) nel 2015, allorchè, dopo aver sedato insieme ad un cugino un litigio tra (OMISSIS) e (OMISSIS), il cugino veniva ucciso dai (OMISSIS) e lui, che li denunciava, veniva minacciato.

Nulla dice nella parte dedicata alla esposizione del fatto sulle ragioni per cui la corte d’appello ha confermato il rigetto delle sue domande.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,7,8.

Attacca la decisione là dove ha ritenuto non credibile il suo racconto, benchè lui abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la sua domanda. Con il secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non avendo il giudice di secondo grado compiuto un giudizio approfondito e comparativo tra le informazioni provenienti dal ricorrente e la situazione delle sue aree di provenienza, nel rispetto del dovere di cooperazione istruttoria.

Non chiarisce però a quale delle varie ipotesi di protezione internazionale faccia riferimento.

Con il terzo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 nonchè l’omesso esame della situazione esistente in (OMISSIS). Critica la sentenza impugnata laddove ha rigettato la domanda volta al riconoscimento della protezione umanitaria, senza compiere una autonoma valutazione su di essa, e senza considerare il suo percorso di integrazione documentato in secondo grado con i documenti attestanti l’attività lavorativa attualmente svolta.

Il ricorso è complessivamente inammissibile.

La sentenza impugnata è estremamente succinta, e tuttavia il ricorso non la censura adeguatamente, è estremamente scarno ed eccessivamente generico, non contiene neppure una sufficientemente chiara, benchè sommaria, esposizione della vicenda processuale nella sua completa comprensibilità, in violazione di quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Non si confronta mai con la motivazione della decisione impugnata ma soltanto con il suo esito e non indica neppure quali fossero i motivi di appello, non consentendo di individuare le questioni devolute al giudice dell’impugnazione.

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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