Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2845 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22710-2015 proposto da:

D.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 56

QUARTO PIANO INT. 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BON

LACCIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito L’Avvocato Bonaccio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 21 settembre 2010 presso la Corte d’appello di Roma D.M.M. e Di.Ma.Ma. chiedevano la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile in tema di rapporti di vicinato, promosso nel 1977 da T.V. e M.M. davanti al Tribunale di Cagliari nei confronti di De.Ma.Ma., e poi esteso nei confronti del fratello di quest’ultimo, D.M.M.. Il giudizio presupposto era stato definito transattivamente nel 2010, con cancellazione della causa dal ruolo. Con decreto del 18 febbraio 2015 la Corte d’Appello di Roma accoglieva la domanda di Di.Ma.Ma., ritenendo il periodo eccedente la durata ragionevole del giudizio presupposto pari a 28 anni e liquidando perciò l’indennizzo di Euro 19.600,00.

Per la cassazione di questo decreto D.M.M. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, mentre il Ministero della Giustizia si è difeso con controricorso. Ricorrente memoria 378.

I tre motivi di ricorso lamentano il primo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di d.M.M., il secondo la violazione e falsa applicazione dell’art. 131 c.p.c. per omessa indicazione nel decreto della parte D.M.M., il terzo la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto di determinare in Euro 700,00 l’importo annuo dell’indennizzo liquidato.

Va dapprima superata l’eccezione del Ministero controricorrente di inammissibilità del ricorso in rapporto al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il ricorso di D.M.M. è effettivamente redatto per assemblaggio, attraverso la pedissequa riproduzione mediante copie fotostatiche dell’intero contenuto degli atti processuali del giudizio di equa riparazione e del giudizio civile presupposto. Tuttavia, tale riproduzione integrale viene preceduta ed interpolata da una sufficiente sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione dedotta in questa sede, funzionali all’esame delle censure proposte (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 4324 del 24/02/2014).

Il ricorso è poi fondato nei suoi primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, rimanendo assorbito il terzo.

Il decreto impugnato è nullo in quanto non menziona D.M.M., attore al pari di Di.Ma.Ma. in forza del ricorso depositato il 21 settembre 2010, nè tiene in alcun conto la sua domanda, omettendo ogni pronuncia riguardo ad essa.

Va quindi accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviata la causa la pronuncia sulla domanda di d.M.M. alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà pure alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017.

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