Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28449 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. I, 22/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19611/2007 proposto da:

P.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 102, presso l’avvocato

COSTANTINI ALESSIO, rappresentata e difesa dall’avvocato DE GIORGIO

Giuliana, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MEGASYSTEM S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

VESCOVIO 7 – SC. B – INT. 11 – P. 5, presso l’avvocato ANTRILLI

RAFFAELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato MASCIANTONIO

Raffaele, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 160/2007 del TRIBUNALE di LANCIANO, depositata

il 02/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Megasystem s.r.l., aggiudicataria e quindi acquirente a seguito di asta fallimentare di due immobili con annessi garages di proprietà del fallito S.A., con precetto in data 30 settembre 2006 ne ha intimato il rilascio a P.M., coniuge separata del S., che ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Lanciano, assumendo di detenerli legittimamente in forza di titolo opponibile all’intimante, consistente nell’assegnazione a suo favore di quegli immobili, già adibiti a casa familiare, in base all’omologa della separazione personale dal coniuge, poi fallito, precedente al decreto di trasferimento ed alla stessa sentenza di fallimento, e trascritto in data 20 ottobre 2001.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio nei confronti della società Megasystem, che ha eccepito sia che anche la P. era stata dichiarata fallita e che comunque gli immobili in contestazione erano gravati d’iscrizione ipotecaria anteriore alla trascrizione del titolo dedotto dalla predetta, il Tribunale, con sentenza n. 160 depositata il 2 maggio 2007, ha disposto il rigetto dell’opposizione.

Avverso questa decisione P.M. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi resistiti dalla società intimata con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso denuncia:

1.- violazione e falsa applicazione dell’art. 586 c.p.c. e dell’art. 2919 c.c. e critica l’affermazione del Tribunale che avrebbe immotivatamente attribuito effetto purgativo alla vendita del bene esecutato in favore del terzo acquirente che, di contro, acquista con due limiti, la salvezza del possesso di buona fede e l’opponibilità degli atti opponibili al creditore pignorante.

Il quesito di diritto chiede per l’effetto se l’effetto purgativo sancito dall’art. 2919 c.c., vada interpretato nel senso che sono opponibili all’acquirente i diritti opponibili al creditore pignorante, e significativamente, il diritto all’assegnazione della casa familiare.

2.- violazione e falsa e della L. n. 898 del 1970, art. 6 e dell’art. 155 c.c.. Il quesito di diritto chiede se tali norme vadano interpretate nel senso che l’assegnazione della casa familiare trascritta prima del fallimento del coniuge divorziato proprietario, sia opponibile all’acquirente del bene, venduto all’asta in sede fallimentare, sul quale quel diritto incide.

3.- contraddittoria motivazione laddove si assume nella sentenza impugnata che la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale non risulta provata in atti. Tra i documenti elencati nell’atto di citazione in opposizione e depositati unitamente ad esso risultano la copia della nota di trascrizione del 26 luglio 2001 n. di presentazione 18, n. 11366 reg. generale e n. 8618 reg.

particolare con timbro della conservatoria dei RR.II. R., in cui sono precisato il titolo, i dati catastali e le persone cui si riferiscono.

Quest’ultimo motivo, il cui esame s’impone in via preliminare stante la priorità logica della questione ivi rappresentata, prospetta l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire un motivo di revocazione che avrebbe dovuto essere dedotto innanzi al Tribunale. La ricorrente ascrive infatti a tale organo la falsa percezione della realtà processuale causata da svista obiettivamente e immediatamente rilevabile che lo ha indotto ad affermare l’inesistenza del fatto indicato, assolutamente decisivo, incontestabilmente emergente dai documenti prodotti siccome in essi positivamente accertato, dunque un errore meramente percettivo che non ha coinvolto l’attività valutativa sulla situazione esattamente percepita nella sua oggettività.

Dal momento che, come premesso, tale errore non può essere fatto valere in questa sede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Resta travolto l’esame delle ulteriori censure.

Si dispone la compensazione integrale delle spese del presente giudizio in considerazione della natura degli interessi sottostanti l’insorgere della controversia.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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