Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28449 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28449 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

h

SENTENZA

sul ricorso 20723-2010 proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI C.F.
80224030587, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA
DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrente –

2013

contro

3312

SANTOMENNA ROSA C.F. SNTRS061L59H646N;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 19/12/2013

SANTOMENNA ROSA C.F. SNTRS061L59H646N, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GUARINO SALVATORE PAOLO, giusta delega
in atti;

contro
MINISTERO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI C.F.

0022 40
– intimato avverso la sentenza n. 468/2010 della CORTE D’APPELLO
dì POTENZA, depositata il 17/06/2010 R.G.N. 762/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto dei ricorsi.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

RG 20723-10
,

Con la sentenza di cui si chiede la cassazione la Corte di appello
i di Potenza, riformando in parte la sentenza del Tribunale di
Potenza, pronunciando sulla domanda di Santomenna Rosa, proposta nei
confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui
è dipendente con inquadramento,nell’area funzionale B – posizione

diritto ad essere inquadrata nel profilo professionale d’ispettore
del lavoro area funzionale C posizione economica C/2 ovvero – in via
subordinata – posizione economica C/1 ed accoglie quello relativo
alle differenze retributive afferenti lo svolgimento delle superiori
mansioni corrispondenti alla area funzionale C posizione economica
C/2.

A fondamento del

decisum

la Corte del merito, per quello che

interessa in questa sede, ritiene corretto ex CCNL e CCI
l’inquadramento della Santomenna – già inquadrata nella VI qualifica
funzionale – nell’area funzionale B posizione economica B/3.
Reputa,poi, la Corte territoriale,fondata, sulla base della
espletata istruttoria, la domanda diretta ad ottenere il pagamento
delle differenze retributive concernenti lo svolgimento delle
superiori mansioni di cui all’area funzionale C posizione economica
C/2.
Avverso questa sentenza il Ministero in epigrafe ricorre in
cassazione sulla base di due censure.
a

1

economica B/3 – rigetta il capo concernente l’accertamento del suo

Resiste con controricorso la parte intimata che propone impugnazione
incidentale assistita da un’unica censura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l’impugnazione

Con il primo motivo del ricorso principale il Ministero deduce
violazione e falsa applicazione dell’art. 52, comma 1, del DLgs 30
marzo 2001 n.165 e delle disposizioni del CCNL comparto Ministeri
1998/2001 ( art. 16 in relazione all’art. 360 n. 3 cpc) nonché
difetto di motivazione.

Sostiene il Ministero che la Corte del merito riconosciuta la
correttezza dell’inquadramento della dipendente nell’area funzionale
B posizione economica B/3 non poteva, poi, ritenere che la stessa
avesse svolto mansioni superiori rientranti nell’area C, anche
perché l’attività prestata rientrava pienamente nel profilo di
appartenenza.

Con la seconda censura del ricorso principale il Ministero denuncia
violazione e falsa applicazione del CCNL comparto ministeri
1998/2001 integrato con le norme del CCNL 94/97 e del successivo
contratto integrativo in combinato disposto con l’art.2013 cc e
l’art. 52, comma l, del DLgs 30 marzo 2001 n.165 in relazione
all’art. 360 n.3 cpc nonché difetto di motivazione.

2

della stessa sentenza.

Richiama, in proposito, il Ministero il precedente di questa Corte
‘ di cui alla sentenza n. 16038 del 2010 che, secondo il ricorrente
principale, avrebbe confermato, per gli addetti alla vigilanza e per
gli accertatori l’inquadramento in area B posizione economica B3 con
esclusione di qualsiasi possibilità di ottenere l’inquadramento

mansioni proprie della posizione economica C.

Con il ricorso incidentale la Santomenna allega violazione dell’art.
52, comma 5, del DLgs 30 marzo 2001 n.165 relativamente all’art. 3,
commi l ° e 2 ° , del CCNI del 31 maggio 2000 e dell’allegato a nonché
insufficiente motivazione su di un fatto decisivo della
controversia.

Rileva,a1 riguardo, la Santomenna che erroneamente la Corte del
merito non ha riconosciuto, sia pure ai soli fini retributivi, lo
svolgimento delle superiori mansioni d’ispettore del lavoro di cui
all’ area C -posizione economica C2.

I due ricorsi, in quanto strettamente connessi dal punto di vista
logico-giuridivo, vanno trattati congiuntamente.

Occorre premettere che questa Corte con la sentenza n. 16038 del
2010 nell’affermare il principio secondo il quale in tema di
pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del
– personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo
speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico,
che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità

3

funzionale C e con irrilevanza dell’accertamento di eventuali

delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato
privato con la conseguenza che le scelte della contrattazione
collettiva in materia di inquadramento del personale e di
corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono
sottratte al sindacato giurisdizionale, ha sì asserito l’irrilevanza

dell’inquadramento e non anche in relazione al disposto dell’art.
52, comma 5 0 del DLgs n. 165 del 2001, che fa salvo il diritto del
lavoratore alle differenze di retribuzione nel caso di svolgimento
di mansioni superiori rectius di assegnazione a mansioni superiori.

Correttamente, pertanto, la Corte del merito, dopo aver rigettato il
capo della domanda della Santomenna diretto ad ottenere un diverso
inquadramento, ha proceduto all’esame del capo della domanda
afferente l’accertamento del suo diritto – ex art. 52, comma 5 ° , del
DLgs n. 165 del 2001 – alla corresponsione delle differenze
retributive per l’esercizio di mansioni superiori riconoscendo, con
motivazione adeguata e come tale sottratta al sindacato di questa
Corte, la spettanza delle differenze retributive corrispondenti
all’area professionale C .

Né è consentito a questa Corte annullare la sentenza impugnata sotto
profili diversi da quelli denunciati.

Tanto comporta che il ricorso principale va rigettato.

Quanto al ricorso incidentale tenuto conto che la Corte del merito
condanna il Ministero in epigrafe (V. parte motiva pag. 13) al

4

delle mansioni in concreto svolte, ma solo ai fini

pagamento del trattamento economico corrispondente – come sopra
osservato

alla posizione economica 0/2 è evidente che la

Santomenna non ha interesse alla presente impugnazione con la quale,
appunto, si chiede la cassazione della sentenza impugnata nella
parte in cui non viene riconosciuto il suo diritto alle differenze
retributive relative alla posizione economica 0/2 di cui al
richiamati CCNL e CCI. Né vi è censura sul quantum debeatur.

In base alle esposte considerazioni, pertanto, il ricorso principale
va rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile.

La reciproca soccombenza dà conto della compensazione delle spese
del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi rigetta quello principale e dichiara
inammissibile quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di
legittimità

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
2013

Il Presidente
Dott

Stile

– Il Consigliere est.
Dott. Gi sepp N p l

5

3

novembre

••

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