Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28449 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 07/11/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 07/11/2018), n.28449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9003/2014 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VITOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato JOSEGINA D’ANGOLA

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AUTOMARE S.R.L., D.D.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 169/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 18/02/2013 R.G.N. 608/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza del 16 febbraio 2013, la Corte di appello di Salerno respingeva il gravame proposto da V.G. avverso la pronuncia del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda avanzata dall’appellante nei confronti della s.r.l. Automare, per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con quest’ultima e per la condanna alle connesse spettanze economiche, nonchè la domanda riconvenzionale proposta dalla società nei confronti del ricorrente per la restituzione di somme indebitamente prelevate da quest’ultimo;

2. di tale decisione domanda la cassazione il V., affidando l’impugnazione a sei motivi; la società è rimasta intimata;

3. il V. ha depositato in prossimità dell’adunanza, memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è inammissibile perchè tardivamente notificato;

2. ed invero lo stesso risulta avviato alla notifica oltre il termine annuale decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata;

3. trova, invero, applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 1, nella formulazione antecedente all’innovazione del termine annuale prevista dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, che ha sostituito l’indicato termine annuale a decorrere dal 4.7.2009, con disposizione applicabile ai giudizi instaurati, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della Legge, dopo la data della sua entrata in vigore;

4. il presente giudizio è stato instaurato in data 8 aprile 2009, quindi antecedentemente alla data da ultimo indicata, ed il termine annuale applicabile per il ricorso in cassazione, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza resa all’esito del giudizio di appello, 16 febbraio 2013, era decorso prima che il ricorso fosse avviato per la notifica, in data 3.4.2014, senza considerare che la stessa data indicata in calce al ricorso risulta successiva all’indicato termine;

5. nulla va statuito sulle spese, essendo la società rimasta intimata;

6. essendo stato il ricorso proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, presupposti che ricorrono anche in ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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