Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28448 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. I, 22/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7745/2009 proposto da:

L.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA OTRANTO 18, presso l’avvocato VINCENZO MASULLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SCALIGINA Pietro, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 106/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositato il 24/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELIA DECISIONE

1. Con decreto 24 settembre 2008, la Corte d’appello di Potenza ha respinto la domanda, proposta dal signor L.A. nei confronti del Ministero della Giustizia, di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo esecutivo con pignoramento di un immobile dello stesso L..

2. Per la cassazione del decreto, notificato il 16 gennaio 2009, ricorre il signor L. per quattro motivi, con atto in data 20 marzo 2009.

3. Il ricorso, proposto contro un decreto notificato il 16 gennaio 2009, porta la data del 20 marzo 2009 ed è stato notificato il 23 marzo 2009. Esso è dunque tardivo, perchè posteriore al sessantesimo giorno dalla notifica del decreto impugnato.

4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del soccombente alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 7 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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