Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28448 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28448 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso n. 4970/2012 proposto
DA
SANTOFERRARA URBANO, elettivamente domiciliato in
Roma, Viale Gorizia n. 14, presso lo Studio legale Associato Sinagra- Sabatini- Sanci, rappresentato dall’Avv. Franco
Sabatini e dall’Avv. Franco Oronzo coma da procura a
margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI
S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante
2(),(3 –

3sc)

pro tempore Avv. Tito Codagnone, elettivamente domicilia-

ta in Roma, Via Germanico n. 99, presso lo studio dell’Avv.
Massimiliano Panetta, rappresentata e difesa, unitamente e

Data pubblicazione: 19/12/2013

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disgiuntamente, dagli Avv.ti Vittorio Supino e Lorenzina
lezzi come da procura in calce al controricorso
Controricorrente
per la cassazione della sentenza n. 651/11 della Corte di
nella cause

iscritte al R.G. n. 705 dell’anno 2009 e al n. 945 del 2010.
Udita la relazione del Cons. Dott. Alessandro De Renzis
svolta nella pubblica udienza del 20.11.2013;
udito l’Avv. GAMBINO LIBORIO, per delega dell’Avv.
FRANCO SABATINI e dell’Avv. FRANCO ORONZO, per il
q
ricorrente;
udito l’Avv. VITTORIO SUPINO per la controricorrente;
sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott.
GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per
l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Cassa di Risparmio di Chieti impugnava- con distinti ricorsi- la sentenza non definitiva n. 806/2006 del Tribunale
di Chieti, che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato da tale società al dipendente URBANO
SANTOFERRARA con lettera del 5.02.2002 per giusta causa in relazione ad addebiti riguardanti inadempimenti quale
• delegato alla sicurezza, nonché la sentenza definitiva n.
224 del 2010 dello stesso Tribunale, che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto al superiore inquadramento di fun-

Appello di L’Aquila del 9.06.201113.08.2011

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zionario di primo livello, con le conseguenze economiche
dal 1°.08.1998 al 22.12.2003, data di cessazione del rapporto per un secondo licenziamento.
La Corte di Appello di L’Aquila con sentenza n. 651 del

riforme della sentenza definitiva di primo grado, ha rigettato la domanda del Santoferrara con riferimento all’indennità
di reperibilità, al premio di produzione e rendimento per
l’anno 2001, al danno biologico e al danno da demansionamento.
La stessa Corte ha dichiarato inammissibile l’appello della
Cassa di Risparmio nei confronti della sentenza non definitiva con riguardo alla statuizione sul licenziamento, dichiarato illegittimo dal primo giudice.
Il Santoferrara ricorre per cassazione con due motivi
La Cassa di Risparmio resiste con controricorso.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con

il primo motivo il ricorrente lamenta omesso esame

di fatto decisivo, violazione dell’art. 57 CCNL 11.07.1997 e
del diritto vivente in tema di note di qualifica.
In particolare il Santoferrara contesta la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che il giudizio di “insufficiente” fosse di ostacolo al diritto di esso ricorrente al

premio di rendimento, nonostante la nota relativa a tale
giudizio non fosse accompagnata da una motivazione sia

2011, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale

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pure sintetica in ordine al rendimento e alla capacità del
lavoratore.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata con accertamento in fatto ha ritenu-

“insufficiente”, e ciò trova riscontro proprio nell’art. 57 del
richiamato CCNL del 1997, che consentiva al lavoratore di
presentare ricorso alla Direzione aziendale contro la nota
di qualifica negativa, facoltà di cui lo stesso non si avvalse.
D’altro canto non è ammissibile in questa sede di legittimig”.

tà riproporre doglianze non fatte valere nel procedimento
delineato dalla normativa collettiva.
La

stessa

sentenza

ha

coerentemente

dedotto

dall’attribuzione della nota negativa il mancato riconoscimento del premio di rendimento e ha anche puntualizzato
che il fatto di avere goduto in precedenza del premio non
potesse legittimare un diritto quesito del lavoratore.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione su più fatti decisivi, riguardanti il mancato riconoscimento del danno biologico e da demansionamento.
Il Santoferrara rileva che la sentenza impugnata ha omesso
di considerare le valutazioni del consulente tecnico di primo grado, che aveva indicato nella misura del 20 % il danno biologico, come pure non ha tenuto conto della docu-

to che il Santoferrara non avesse contestato il giudizio di

.

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mentazione dimostrativa del disegno di marginalizzazione
attuato dalla banca nei suoi confronti con la privazione
dell’incarico di “responsabile dell’Ufficio Tecnico”.
Il motivo è privo di pregio e va disatteso.
doglianza della

Cassa di Risparmio riguardante il riconoscimento del danno
biologico ha osservato che il consulente tecnico di ufficio
aveva fatto riferimento ad episodi di discriminazione e persecuzione, nonché a mortificazione delle capacità professionali e di carriera, senza però che su tali fatti vi fosse la
minima traccia probatoria.
Orbene tale valutazione, sostenuta da motivazione adeguata e logica, non viene scalfita dalla censura del ricorrente,
il quale non fa che riportare il contenuto della CTU, la quale secondo costante indirizzo giurisprudenziale non costituisce mezzo di prova, ma un mezzo di controllo dei fatti
costituenti la prova, il cui onere rimane pur sempre a carico
delle parti.
Di tale principio il giudice di appello ha fatto buongoverno,
ritenendo, come già detto, che la parte appellata non avesse fornito la prova del danno biologico, avendo fatto riferimento ad episodi riferiti dal CTU.
Il Santoferrara contesta, come già detto, la sentenza impugnata anche per avere trascurato di esaminare molteplici
documenti,

dimostrativi

della

sua

marginalizzazione

La sentenza impugnata nell’accogliere

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nell’ambito lavorativo, ma il richiamo ad essi non assume
valore decisivo.
Al riguardo si osserva che il ricorso, contenente la pedissegua riproduzione di diversi atti, non soddisfa il requisito

del medesimo ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale ad una piena comprensione e valutazione delle censure, al fine di evitare di delegare alla Corte di legittimità una attività, consistente nella
lettura integrale degli atti assemblati finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione,
che inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della parte ricorrente, e, quindi del suo difensore (cfr Cass. n.
10244 del 2 maggio 2013; Cass. n. 17168 del 2012; Cass.
n. 1905 del 2012; SU n. 5698 del 2012).
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 3000,00vper
compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma addì 20 novembre 2013
Il Cons. rel est.

Il

idente

di cui all’art. 366, primo comma, CPC, costituendo onere

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