Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28448 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 15/12/2020), n.28448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19281-2019 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER

44, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MANGAZZO, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIACOMO CAMPANILE;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO DURATURO;

– resistente –

avverso l’ordinanza 3736/2018 R.G. del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositata il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Napoli, nell’ambito del procedimento n. 3736/2018, avente ad oggetto domanda formulata ai sensi dell’art. 2932 c.c. da C.L., promissario acquirente, nei confronti di P.R., promittente alienante con ordinanza del 16 maggio 2019, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Napoli Nord.

L’attore ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza avverso la predetta ordinanza.

L’intimata P. ha resistito con comparsa di costituzione.

Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito è stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che:

il ricorrente deduce che il Tribunale di Napoli oltre a non reputare come esclusivo il foro convenzionale di cui all’art. 7 del contratto preliminare sottoscritto in data 03.03.2016, avrebbe errato nell’escluderne anche la natura di foro convenzionale. Assume, infatti, che, in considerazione del tenore letterale della clausola, è da escludere che le parti avessero inteso pattuirlo come esclusivo, ma ciò dovrebbe comportare la individuazione della competenza del Tribunale di Napoli quale foro convenzionale stabilito dalle parti e dunque in aggiunta a quelli già previsti dagli artt. 18 – 20 c.p.c..

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Il Tribunale di Napoli ha fondato la propria statuizione declinatoria della competenza in favore del Tribunale di Napoli Nord sul duplice rilevo che:

a) il Tribunale di Napoli Nord sarebbe competente tanto secondo il criterio di collegamento di cui all’art. 18 c.p.c., risiedendo la convenuta in Sant’Antimo, quanto secondo i criteri di collegamento di cui all’art. 20 c.p.c. essendo Sant’Antimo sia il luogo in cui è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio. sia il luogo in cui tale obbligazione doveva essere adempiuta;

b) la clausola di cui all’art. 7 del contratto dedotto in giudizio, che indicava il Tribunale di Napoli quale foro competente per il caso di controversie, non attribuiva a tale designazione carattere di esclusività, non contenendo alcuna inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti di esclude la competenza degli altri fori previsti dalla legge.

I suddetti argomenti non sono concludenti.

Che il foro convenzionale del Tribunale di Napoli non sia esclusivo rileverebbe per escludere l’incompetenza del tribunale di Napoli Nord, ove l’attore avesse adito tale giudice; ma non consente di escludere la competenza del tribunale di Napoli, in concreto adito dall’attore. Tale foro, infatti, in quanto convenuto tra le parti, si aggiungeva, ai sensi dell’art. 29 c.p.c., comma 1, ai fori che l’attore poteva scegliere, pur senza escludere, ai sensi dell’art. 29 c.p.c., comma 1 la competenza alternativa dei fori di cui agli artt. 18 e 20 codice di rito.

Ha dunque errato il Tribunale di Napoli nel negare all’attore il diritto di avvalersi della competenza derogata, ancorchè non esclusiva, convenuta tra le parti.

In accoglimento del ricorso, si impone pertanto la declaratoria della competenza del Tribunale di Napoli, al quale si rimette anche la statuizione sulle spese di questo regolamento.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa l’ordinanza impugnata e, previa riassunzione nel termine di legge, rimette le parti, per la prosecuzione del processo, dinanzi al Tribunale di Napoli, anche per la regolamentazione delle spese di questa fase.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA