Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28447 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28447 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 30601-2011 proposto da:
RASPAOLO PIETRO C.F.

FRSPPTR52M14F158R,

FILOCAMO

FRANCESCO C.F. FLCFNC48B14F1581, LICATA CLAUDIO C.F.
LCTCLD61TO3F158R,

DE

SALVO

ANDREA

C.F.

DSLNDR45H05F158J, MUSUMECI ROCCO C.F.
MSMRCC52E25A552K, tutti elettivamente domiciliati in
2013
3291

ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio
dell’avvocato DI PIERRO NICOLA, rappresentati e
difesi dall’avvocato CUCINOTTA ROSARIO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 19/12/2013

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C.F. 01585570581, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA
CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato TARTAGLIA

atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 11/02/2011 R.G.N.
2313/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato COLUCCI ANGELO per delega CUCINOTTA
ROSARIO;
udito l’Avvocato TARTAGLIA FURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

FURIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in

RG n 30601/2011

Licata Claudio ed altri/ Rete Ferroviaria Italiana

Svolgimento del processo
Con sentenza dell’11/2/2011 la Corte d’Appello di Catanzaro, in sede di rinvio a seguito della
sentenza della Corte di Cassazione n 11137/2008, ha respinto la domanda dei ricorrenti, dipendenti
di Rete Ferroviaria con inquadramento nella III area, volta ad ottenere il superiore inquadramento
nella IV area così riformando la sentenza del Tribunale di Messina.
La Corte di Cassazione aveva cassato la sentenza della Corte d’Appello di Messina, la quale aveva

dalla Corte territoriale era carente in quanto effettuata solo con riferimento all’aspetto
dell’autonomia, ritenuta operativa per il livello superiore ed esecutiva con riferimento al livello
posseduto, senza raffrontare le mansioni, dopo averne specificato il contenuto, dell’area di
appartenenza con quelle dell’area richiesta.
La Corte d’Appello di Catanzaro all’esito del raffronto tra le norme contrattuali e le mansioni di
fatto svolte ha escluso la fondatezza della domanda dei ricorrenti .
Avverso la sentenza propongono ricorso in cassazione i lavoratori formulando quattro motivi.
Si costituisce Rete Ferroviaria depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato note
ex art 378 cpc

Motivi della decisione
1)Con il primo motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione. Lamentano che la Corte territoriale ,contravvenendo a quanto stabilito dalla
Cassazione che aveva accertato una lieve carenza di motivazione per non essere stato operato il
raffronto tra le declaratorie e le mansioni in concreto svolte così come descritte dai testi, era andata
ben oltre ed aveva radicalmente rivisto il procedimento logico giuridico seguito nella sentenza
cassata, dovendo invece il suo intervento limitarsi ad una più congrua motivazione al fine di
integrare quella della sentenza della Corte d’Appello di Messina, la quale doveva essere
confermata.
Il motivo è infondato.
Deve affermarsi, infatti, che al giudice di rinvio competono gli stessi poteri del giudice di merito
che ha pronunciato la sentenza cassata. Nel caso in cui – come nella specie – la sentenza sia stata
cassata per soli vizi di motivazione, il giudice del rinvio conserva tutte le facoltà che gli
competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione
della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare
il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o

riconosciuto il diritto dei ricorrenti al superiore inquadramento, rilevando che l’indagine svolta

implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del
discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento
annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e
sopperire ai difetti argomentativi riscontrati ( cfr Cass n 4018/2006,n. 5316/2009).
2)Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa o insufficiente motivazione per aver
ritenuto le mansioni dei lavoratori non rientranti nella IV area. Lamentano una motivazione
superficiale e la mancata considerazione che nel nuovo CCN L le mansioni dei ricorrenti di addetti

inoltre, era stato attribuito loro anche il compito di formazione dei nuovi assunti con ciò
confermandosi che erano in possesso delle conoscenze teorico-pratiche dell’area IV.
Rilevano che dalla lettura delle testimonianze risultava provato che erano in possesso della
specifica conoscenza tecnico- pratica e dell’autonomia ed iniziativa operativa, caratteristiche
dell’area superiore . Sottolineano che essi agivano con modalità di intervento autonome in
particolare in caso di emergenza ; che gli interventi programmati erano solo una parte del loro
lavoro ; che , tuttavia, la Corte aveva appuntato su questi la sua attenzione senza tenere conto della
gestione dei guasti e delle emergenze e che, comunque, anche per gli interventi programmati essi
operavano in piena autonomia su un’area territoriale sempre più vasta tenuto conto che in Sicilia
esisteva una sola sede DOTE.
Le censure sono infondate.
La motivazione,nella complessiva articolazione dei vari passaggi argomentativi, non presenta i
profili di contraddittorietà o insufficienza denunciati , posto che il procedimento logico-giuridico
diretto alla determinazione dell’inquadramento dei lavoratori, richiesto da questa Corte con la
sentenza n 11137/2008 ,non è stato disatteso dandosi, al contrario, congruamente atto nella
pronunzia delle fasi di tale procedimento, e cioè, dell’accertamento in fatto delle attività lavorative
in concreto svolte dai lavoratori , dell’individuazione delle qualifiche previste dal contratto
collettivo di categoria e del raffronto tra il risultato della prima indagine e le classificazioni
contenute nella normativa contrattuale applicabile.
Una volta verificata la corretta applicazione dei criteri che regolano il detto procedimento
valutativo, nessuna ulteriore censura trova spazio, atteso che, per consolidato orientamento
giurisprudenziale di questa Corte l’accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte
dal dipendente, ai fini dell’inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori,
costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità,
se sorretto da logica ed adeguata motivazione ( cfr., tra le altre, anche Cass 30.10.2008 n. 26234,
Cass 2.9.2003 n. 12791, Cass. 5.3.2004 n. 4537, Cass. 10.7.2009 n. 16200).
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al DOTE erano state inserite nella IV area pur essendo le mansioni svolte sempre identiche e che,

In particolare la Corte territoriale , rispondendo ad uno specifico rilievo contenuto nella sentenza di
rinvio circa il mancato esame e raffronto delle declaratorie contrattuali, ha effettuato, in primo
luogo, una corretta analisi delle norme della contrattazione collettiva contenenti la descrizione
delle mansioni dell’area terza e dell’area quarta evidenziando che per l’area terza è sufficiente una
specifica conoscenza, mentre per l’area quarta è richiesta una più incisiva e qualificante
preparazione e capacità professionale ; che i dipendenti dell’area quarta sono a monte addetti ad
un’attività complessa , mentre quelli della terza possono utilizzare complesse apparecchiature, ma

La Corte territoriale ha quindi sottolineato quanto sia più qualificante gestire attività complesse
piuttosto che solo utilizzare complesse apparecchiature ed ha rilevato che gli addetti alla terza area
possono svolgere anche attività di coordinamento di gruppi ,ma quelli della quarta svolgono anche
compiti di sperimentazione, manutenzione, controllo e verifica nonché di collaudo che sono
espressione di maggiore capacità professionale.
L’interpretazione della normativa contrattuale non risulta oggetto di specifiche censure da parte dei
ricorrenti .
La Corte territoriale ha esaminato, poi, le mansioni che gli stessi ricorrenti hanno indicato nel
ricorso introduttivo e , tenuto conto dell’istruttoria svolta, ha concluso, in primo luogo, che
“l’attività di monitoraggio globale …l’interruzione e ripristino dell’alimentazione elettriche nelle
ipotesi di manutenzione sulla base delle indicazione impartite dal coordinatore impianti elettrici”,
non possono essere considerate quali attività complesse. Circa la manutenzione che i ricorrenti
assumo di aver svolto , la Corte territoriale ha precisato che essa si concretava non già “nella
direzione in loco della manutenzione”, ma “nel coordinamento tra la manutenzione e l’erogazione
della elettricità”e che ” fare manutenzione” non significava solo interruzione delle linee ma era
attività più complessa che partiva dall’individuazione del problema tecnico per concludersi con la
sua risoluzione. Quanto alla” gestione dei guasti ed emergenze” la Corte territoriale ne ha
ridimensionato la rilevanza trattandosi pur sempre della gestione in riferimento al corretto
funzionamento delle linee elettriche. Infine, la Corte territoriale ha rilevato che l’attività dei
ricorrenti non poteva essere ricondotta all'”attività di sperimentazione, manutenzione e collaudo”
tipiche della IV area atteso che la manutenzione era svolta nei termini sopra indicati mentre gli
stessi ricorrenti non avevano neppure indicato nel ricorso introduttivo di aver svolto”
sperimentazione e manutenzione ” .
Le censure dei ricorrenti, da un lato ,richiamano solo genericamente la prova testimoniale svolta
dalla quale, secondo i lavoratori, risulterebbe accertata la diversa rilevanza delle loro mansioni e,
dall’altro ,si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie senza
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non sono addetti ad attività complesse.

specificare quali prove decisive sarebbero state trascurate dalla Corte territoriale e senza neppure
riportare per intero le dichiarazioni dei testi , difettando il ricorso ,sotto tale profilo, anche di
autosufficienza.
I ricorrenti si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti formulando in definitiva una
richiesta di duplicazione del giudizio di merito ,senza evidenziare contraddittorietà della
motivazione della sentenza impugnata o lacune così gravi da risultare detta motivazione
sostanzialmente incomprensibile o equivoca. Costituisce principio consolidato che “Il ricorso per

vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di
merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento,
di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi,
dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione sotto il profilo
della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi
sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del
mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o
rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni
complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logicogiuridico posto a base della decisione. ” ( Cass. n 2357/2004; n 7846/2006; n 20455/2006; n
27197/2011) .
Infine, quanto agli elementi probatori favorevoli ai ricorrenti desumibili dal successivo CCN L deve
rilevarsi che di tale contratto non vi è menzione nella sentenza impugnata, né i ricorrenti hanno
precisato in quale atto la questione sia stata rilevata e depositata la relativa documentazione e se
sulla stessa si sia svolto il contraddittorio . In mancanza di tali dati il motivo, sotto tale profilo, è
anche inammissibile.
La sentenza impugnata appare, in conclusione, adeguatamente motivata, priva di ditChi logici o
contraddizioni, oltre che immune da errori di diritto, circa l’affermata esclusione del diritto dei
ricorrenti al superiore inquadramento.
3) Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di regole di
interpretazione contrattuale e processuale essendo rimaste trascurate circostanze obiettive utili.
Il motivo è infondato.

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cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera

Deve affermarsi, infatti, che i ricorrenti si limitano ad indicare il mancato esame del foglio
disposizioni n 33 del 2/7/1996 nel quale era indicato che gli impianti sarebbero stati gestiti dal
dirigente operativo trazione elettrica di Contesse, con ciò dimostrandosi che il DOTE di Contesse
gestiva tutti gli impianti di trazione elettrica. La decisività di tale documento ,ai fini
dell’accertamento del diritto dei ricorrenti al superiore inquadramento, non è indicata dai ricorrenti
ma anzi appare da escludersi avuto riguardo alla circostanza che la disposizione si riferisce al
dirigente operativo e non già alle figure inquadrate nell’area III quali i ricorrenti e, comunque,

le prove , controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle
ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
4) Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione delle regole di interpretazione
contrattuale nell’accertamento della portata e significato della contrattazione collettiva.
Non sono, tuttavia, dedotti i criteri di ermeneutica che sarebbero stati violati ed il modo con il quale
il ragionamento del giudice si sarebbe dagli stessi discostato, non potendo la relativa censura
limitarsi ad una mera prospettazione, come nella specie, di un risultato interpretativo diverso da
quello accolto nella sentenza (Cfr. Cass. 3015/06).
Le censure dei ricorrenti non sono idonee , pertanto, ad invalidare la decisione impugnata con la
quale la Corte d’Appello si è attenuta ai principi contenuti nella sentenza di questa Corte.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato con condanna dei ricorrenti a pagare le
spese processuali relative al presente giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese processuali liquidate in € 100,00 per
esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Roma 19/11/2013
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L’estensore
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Il Funzionario Giudiziario

spetta al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare

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