Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28447 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 05/11/2019), n.28447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8068/2014 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato

MARIA SALAFIA, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONARDO

CARBONE;

– ricorrente –

contro

S.C.J., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSIO ARIOTTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 519/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

pubblicata li 11/12/2013 R.G.N. 305/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per estinzione;

udito l’Avvocato LEONARDO CARBONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 519/2013, ha respinto l’appello proposto dalla Cassa Nazionale Forense avverso la sentenza emessa dal Tribunale della stessa sede in funzione di Giudice del lavoro nei confronti dell’avv.to S.C.J., con la quale era stata accolta l’opposizione proposta da quest’ultimo avverso la cartella di pagamento con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di Euro 375,00 a titolo di sanzione per omesso invio del “modello 5” relativo alla dichiarazione reddituale dell’anno 2005.

2. Ad avviso della Corte territoriale, pacifico che l’avvocato S. dal 29 marzo 2004 era iscritto all’Albo professionale degli avvocati in Italia (Brescia) ed anche all’Albo professionali degli avvocati di Madrid e che aveva optato per l’iscrizione presso la cassa di previdenza spagnola, ricordato il contenuto della L. n. 576 del 1980, art. 17, comma 1, nel testo originario e del D.M. 22 maggio 1997, art. 4 e pur considerando il principio espresso da questa Corte di cassazione a sezioni unite n. 9184 del 2012, doveva ritenersi insussistente l’obbligo di comunicazione dei redditi in capo all’avvocato S. in ragione della necessaria interpretazione evolutiva ispirata al rispetto dei principi di non discriminazione per nazionalità ed applicazione del D.M. 22 maggio 1997, art. 4, che esonera dall’obbligo in questione l’avvocato iscritto all’albo professionale che sia pure iscritto ad altro albo ed alla relativa cassa nei caso in cui lo stesso opti per quest’ultima. Inoltre, la circostanza che l’attività dell’avvocato S. si svolgesse principalmente in Italia ove era residente non era decisiva poichè era proprio la legislazione italiana per tali ragioni applicabile ex art. 13 del Regolamento CEE n. 883 del 2004 che, per quanto detto, non prevedeva l’obbligo di comunicazione.

3. Avverso tale sentenza ricorre la Cassa Forense sulla base di due motivi. L’avvocato S.C.J. resiste con controricorso.

4. Le parti hanno depositato dichiarazione congiunta di rinunzia agli

atti in vista dell’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con istanza del 31 maggio 2019, sottoscritta dagli Avvocati Leonardo Carbone, Alessio Ariotto e S.C.J., le parti hanno rappresentato di aver risolto stragiudizialmente la controversia con compensazione delle spese di lite ed hanno dichiarato di rinunziare agli atti di causa.

2. Stante la rinunzia al ricorso, deve essere dichiarata la estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ed avendo le parti affermato di aver regolato anche le spese non si fa luogo alla statuizione di condanna alle spese di lite ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

3. Infine, va affermato che, in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 30/09/2015 n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA