Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28446 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28446 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 19935-2008 proposto da:
CASTIGLIONI MARCO C.F. CSTMRC66A07F205R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MARZIALE 47, presso lo studio
dell’avvocato GIANLUIGI BARONE, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
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contro
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. 06382641006,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI
16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE,

Data pubblicazione: 19/12/2013

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
RUBENS ESPOSITO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7093/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 23/07/2007 R.G.N. 8548/2005;

udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito l’Avvocato FESTA DOMENICO per delega BARONE
GIANLUIGI;
udito l’Avvocato RUGGIERI GIANFRANCO per delega
CONSOLO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

r.g.n. 19935/2008 Castiglioni Marco c/RAI
ud. 14/11/2013

Svolgimento del processo

1.

Castiglioni Marco conveniva in giudizio la Rai Radiotelevisione italiana s.p.a.
davanti al Tribunale di Roma, chiedendo dichiararsi la nullità del termine apposto
ai dieci contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel periodo compreso tra
il 1988 e il 2002, per collaborare con mansioni di truccatore/parrucchiere per le

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Nel contraddittorio con la Rai, il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando
l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato con decorrenza 25/1/1996, con
ordine di rispristinare il rapporto di lavoro con inquadramento del ricorrente come
truccatore-parrucchiere di 6° livello e condannava la società al risarcimento del
danno commisurato alla retribuzione mensile per la predetta qualifica per il
periodo dal 26/7/2002 fino alla data del rispristino.

3. Proponeva gravame la RAI, sull’erronea interpretazione della L.n.56/87, della
L.n.230/62 con particolare riferimento al requisito della specificità dei programmi
radiotelevisivi e della creatività delle mansioni svolte, e sull’erronea esclusione della
risoluzione per mutuo consenso.
4. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 23 luglio 2007, in parziale
accoglimento del gravame ed in riforma della decisione di primo grado, rigettava
ogni domanda proposta per il periodo successivo al settembre 1998,
confermando, nel resto, la decisione (dichiarazione dell’esistenza di un unico
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino al 21.9.1998).
5. La Corte del gravame escludeva, quanto ai plurimi contratti a termine stipulati fino
al settembre 1998, la specificità dei programmi televisivi per i quali era stata
prestata l’attività svolta dal lavoratore non ravvisando il peculiare ed essenziale
contributo professionale, tecnico o artistico del Castiglioni nella realizzazione dei
medesimi; escludeva, altresì, l’illegittimità dei rapporti a tempo determinato
instaurati dopo il settembre 1998 e, a tali legittime assunzioni, annetteva valenza
novativa del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in precedenza stabilito ed
escludeva, pertanto, la possibilità di riconoscere, in atto, un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, sul presupposto dell’estinzione, in radice, del pregresso
rapporto di lavoro per effetto dell’intervenuta novazione con la legittima stipula
del contratto a termine.
6. Avverso detta sentenza Castiglioni Marco ricorre con sei motivi, illustrati da
memoria. Resiste la RAI, Radiotelevisione italiana s.p.a., con controricorso,
ulteriormente illustrato con memoria, ex art. 378 c.p.c., ed invoca l’applicazione
dello jus superveniens (art.32, comma 5, 1.n.183/2010).

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Rossana Mancino est.
r.g.n. 19935/2008 Castiglioni Marco c/RAI

svariate trasmissioni televisive analiticamente indicate nella sentenza impugnata.

Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunziando violazione della 1.n.230/1962, il ricorrente si
duole che la Corte territoriale abbia ritenuto intervenuto un accordo novativo in
relazione ai pregressi illegittimi rapporti a tempo determinato, ed assume che
l’accertamento della nullità del termine apposto ai primi contratti di lavoro rende
superfluo l’esame della legittimità del termine apposto ai successivi contratti,

8. Parimenti con il secondo motivo, deducendo, in aggiunta alla già illustrata
violazione di cui al mezzo che precede, la violazione degli artt.1230,1231,1234 c.c.
e 112 c.p.c., il ricorrente si duole che la Corte, senza la formulazione della relativa
eccezione da parte della difesa della RAI e senza compiere attività istruttoria, abbia
inteso individuare una volontà novativa nel contratto stipulato il 21 settembre
1998. Assume che, a parte il rilievo che per ritenere realizzata una novazione, la
Corte avrebbe dovuto verificare, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza dell’
animus novandi e, sotto quello oggettivo, la presenza dell’ aliquid novi, nella specie
inesistenti, i Giudici del gravame, in difetto di un’eccezione preliminare da parte
del soggetto legittimato, sarebbero incorsi in vizio di ultrapetizione.
9. Gli ulteriori motivi sono incentrati, ed illustrati, sulla violazione dell’art. 23
L.n.56/1987 e art.2, comma 2 L.n.230/1962, in relazione agli artt.1 e 15
disposizioni sulla legge in generale (terzo mezzo); sulla violazione del citato art.
23 e dell’art. 1, comma 2, lett. e) 1.n.230 cit. e della direttiva CE 1999/70 e del
d.lgs. n.368/2001 (quarto mezzo); sulla nullità della sentenza per violazione
dell’art.112 c.p.c. (quinto mezzo); infine, sull’omessa pronunzia sulla dedotta
circostanza di avere lavorato per programmi diversi da quelli per i quali era stato
assunto (sesto motivo).

10. I primi due motivi, esaminati congiuntamente per la loro logica connessione,
censurano l’erroneità della decisione con riferimento alla ritenuta efficacia
novativa della stipula di un contratto a termine successivo, sotto il vigore ed ai
sensi di diversa normativa, con riferimento ad un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato già instauratosi tra le parti, per nullità del termine apposto ai
precedenti contratti.
La questione è stata reiteratamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità,
fra le altre con sentenza n. 16639 del 2012 e con orientamento al quale il Collegio
intende dare continuità.

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Rossana Mancino est.
r.g.n. 19935/2008 Castiglioni Marco c/RAI

stipulati per una causale diversa dai primi, trattandosi di questione assorbita dalla
dichiarazione di unicità del rapporto a tempo indeterminato.

12. «Va premesso che la novazione non forma oggetto di un’eccezione in senso

proprio, come si deduce dalla nozione e dalla disciplina quali delineate negli artt.
1230 – 1235 cod. civ., poste a raffronto con l’espressa previsione della non
rilevabilità d’ufficio della compensazione (art. 1242 cod. civ.) e che, quindi, il
giudice può rilevare d’ufficio il fatto corrispondente, ove ritualmente introdotto

li Il motivo afferente alla ritenuta erronea risoluzione di un rapporto a tempo
indeterminato, per effetto dell’intervenuta novazione dello stesso connessa alla
stipula di contratto a termine successivo all’entrata in vigore di contrattazione
collettiva autorizzata dalla L. n. 56 del 1987, deve ritenersi fondato.
14. La novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento
dell’oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell’art. 1230 cod. civ., mentre
non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie di cui all’art. 1231 cod. civ., e
deve essere connotata non solo dall’ aliquid novi, ma anche dall’ ani/2ms novandi
(inteso come manifestazione inequivoca dell’intento novativo) e dalla causa novandi
(intesa come interesse comune delle parti all’effetto novativo); l’accertamento che
su tali tre elementi (volontà, causa ed oggetto del negozio) compia il giudice di
merito è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato (cfr. Cass. 9
marzo 2010 n. 5665, Cass. 26 febbraio 2009 n. 4670, Cass. 17 agosto 2004 n.
16038, Cass. 8 maggio 2001 n. 6390).
15. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, poiché la novazione oggettiva
si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni,
caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in
sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, di
tale contratto sono elementi essenziali, come sopra precisato, oltre ai soggetti e alla
causa, l’animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di
entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una
nuova, e l’ aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della
prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi escludere che la semplice
regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione
produca novazione; l’esistenza di tali specifici elementi deve essere in concreto
verificata dal giudice del merito, con un accertamento di fatto che si sottrae al
sindacato di legittimità solamente se è conforme alle disposizioni contenute
nell’art. 1230 c.c., commi 1 e 2, e art. 1231 c.c., e se risulta congruamente motivato
(cfr, exp/urimis, Cass. n. 16038/2004 e 4670/2009 cit.).
16. È stato anche affermato che la applicabilità della disposizione di cui alla L. n. 56
del 1987, art. 23 è subordinata al fatto che tra le parti non sussista già un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, non avendo il legislatore inteso legittimare
(neppure solo negli stessi casi in cui ha reso possibile l’apposizione del termine) la

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nel processo (cfr. Cass. 3026/1999 ed, in senso conforme, Cass. 8527/2009).

trasformazione del rapporto a tempo indeterminato in rapporto a termine; deriva
che, in caso di sequenza di ripetuti contratti a tempo determinato senza soluzione
di continuità – il cui primo contratto, stipulato prima della entrata in vigore della
citata L. n. 56 del 1987, sia illegittimo alla stregua della previgente (più rigida)
disciplina, applicabile ratione temporis, con conseguente trasformazione del rapporto
a termine in rapporto a tempo indeterminato – la stipulazione di un ulteriore
contratto a termine della medesima sequenza (dopo l’entrata in vigore della legge
in questione), non può esercitare incidenza alcuna (salva l’ipotesi della novazione

17. È stato, poi, precisato che la prova dell’affermata volontà dei contraenti di
risolvere lo stesso rapporto, già esistente, all’atto della stipulazione del nuovo
contratto, richiede un accertamento di fatto che se non compiuto, perché non
richiesto al giudice dell’appello, corrisponde ad una questione che non può essere
esaminata nella sede del giudizio di legittimità (cfr. Cass. 6017/2005 cit.) » (così
Cass. n. 16639 del 2012).
18. La Corte territoriale si è discostata dai principi esposti allorché, senza procedere ad
alcuna indagine in ordine alla sussistenza dei presupposti di una valida novazione,
ha ritenuto che “l’esclusione dell’illegittimità dei rapporti a t.d. instaurati dopo il
settembre 98 …fa cadere il fondamento della domanda invece sancito dalla
gravata sentenza, riferentesi al periodo corrente dal 26/7/02 per il quale viceversa
è esclusa la verifica del rapporto di lavoro a t.i. E’ pure esclusa la possibilità di
ripristinare il rapporto, invece, riconosciute legittime le assunzioni a termine
intervenute dal settembre 98, è evidente che le stesse assurgano anche a vicenda
novativa del rapporto di lavoro a t.i. in precedenza stabilito, con l’esclusione della
possibilità di riconoscere in atto ancora oggi esistente il rapporto di lavoro a t.i.
inter partes”.
19. Le censure all’esame vanno, in conclusione, accolte nei termini anzidetti, restando,
in forza delle considerazioni che precedono, assorbita la disamina degli altri motivi
d’impugnazione.
20. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti, con
rinvio al Giudice, indicato in dispositivo, che procederà a nuovo esame,
provvedendo, altresì, in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa
la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del
giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
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del rapporto) sulla già intervenuta trasformazione del rapporto stesso (Cass.
1.3.2001 n. 2959, nonché Cass. 21.3.2005 n. 6017).

Così deciso in Roma il 14 novembre 2013

Il C sigliere

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