Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28446 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 15/12/2020), n.28446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4202-2019 proposto da:

CLAILA SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati ROSARIO BIANCOSINO, MONICA ODDIS;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati VINCENZO DI LORENZO, DAVIDE CAMPLI;

– controricorrente –

e contro

P.M., PORTEDI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 174/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 372 del 2011, rigettava la domanda di responsabilità contrattuale proposta dalla Claila s.a.s. nei confronti della Porteidi s.p.a., fornitrice di n. 16 porte, per avere correttamente adempiuto a quanto previsto negli ordini di acquisto, con condanna di P.M., nella qualità di agente di commercio della società venditrice, ed B.A., in qualità di capoarea della medesima società, in solido tra loro, alla corresponsione della somma di Euro 2.287,80 necessaria per la sistemazione dei telai, accertata l’assunzione da parte degli stessi degli oneri relativi alla modificazione delle cassematte, indispensabile il loro allargamento per il montaggio dei serramenti acquistati.

In virtù di appello interposto dal B., la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 174 del 2018, in riforma della sentenza gravata, accoglieva parzialmente l’appello, dichiarando il difetto di prova circa la responsabilità personale dell’appellante, non avendo questi partecipato alla fase prenegoziale, nè a quella successiva di conclusione dell’ordine degli infissi forniti dalla Portedi s.p.a..

Avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila propone ricorso per cassazione Claila s.a.s., fondato su unico motivo, cui resiste il B. con controricorso, mentre sono rimasti intimati P.M. e la Porteidi s.p.a..

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Successivamente all’espletamento di detta attività è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso dalla Claila s.a.s. in data 20 maggio 2020.

L’atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, al pari di quello della relativa accettazione, per essere sottoscritti dalle parti personalmente e dai difensori, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.

In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza nessun provvedimento sulle spese, in considerazione della adesione della parte resistente B., e non avendo P.M. e la Porteidi s.p.a., rimasti intimati, svolto attività difensiva nella presente sede. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2- VI Sezione Civile, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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