Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28445 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28445 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA

sul ricorso 21090-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3206

FORTUNA MAILA;
– intimata-

avverso la sentenza n. 3451/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 19/12/2013

di ROMA, depositata il 31/08/2007 r.g.n. 3208/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dei 07/11/2013 dal ConsigilLe Dott_ CATERINA
MAROTTA;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’inammissibilità.

LUIGI;

R. Gen. N. 21090/2008
Udienza 7/11/2013
Poste italiane c/ Fortuna Malia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, Maila Fortuna, assunta
dalla società Poste Italiane s.p.a. con contratto a tempo determinato (1/6/2000-

eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti
occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi
produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del
progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, sulla base di
molteplici deduzioni chiedeva accertarsi la illegittimità dell’apposizione del termine
al contratto in questione, con conversione del rapporto di lavoro in un rapporto a
tempo indeterminato e condanna della società al pagamento delle retribuzioni non
percepite.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale adito respingeva il ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello la lavoratrice, lamentandone la
erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto della domanda proposta in primo
grado.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 29 agosto 2007 accoglieva il
gravame ed in riforma dell’impugnata sentenza stabiliva che tra le parti si era
instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’1/6/2000
e condannando la società a risarcire il danno nella misura pari alle retribuzioni
maturate dal 10/11/2000 nei limiti del triennio antecedente dalla cessazione di fatto
del rapporto di lavoro e quindi fino al 30/9/2003, oltre accessori di legge.
La Corte territoriale perveniva a tale decisione ritenendo che il contratto predetto
fosse stato stipulato ed avesse avuto scadenza dopo lo spirare del termine massimo di

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30/9/2000), stipulato ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. del 1994 per “esigenze

k-

R. Gen. N. 21090/2008
Udienza 7/11/2013
Poste Italiane c/ Fortuna Maila

vigenza della contrattazione che autorizzava le ipotesi “ulteriori” di legittima
apposizione del termine ai contratti di lavoro con la società Poste Italiane (e cioè
dopo il 30/4/1998) e che tale soluzione non potesse essere posta in dubbio
dall’accordo del 18/1/2001 che aveva avuto la sola valenza di fronteggiare per il

“futuro” i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, senza alcuna
efficacia sanante degli individuali contratti a termine illegittimi.
La società Poste Italiane propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza
articolandolo su tre motivi.
E’ rimasta solo intimata la lavoratrice.
Infine è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale
concluso tra le parti in data 14/10/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che nelle more del giudizio è intervenuto un accordo
conciliativo tra la società ricorrente e Maila Fortuna, come da copia in atti del
verbale di conciliazione del 14/10/2008 redatto presso la Unione degli Industriali di
Napoli, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, ivi compresa l’intimata.
Dal predetto verbale risulta, infatti, che le parti hanno raggiunto una intesa
transattiva concernente la controversia de qua dando, altresì, atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in
caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse sarebbero state definite in coerenza
con il verbale medesimo.
•••

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a
dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione, cui
consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire,
,

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R. Gen. N. 21090/2008
Udienza 7/11/2013
Poste italiane ci Fortuna Malia

e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta
l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla
quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato

16341).
2. Infine, nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione
essendo la lavoratrice rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13 luglio 2009 n.

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