Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28445 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 15/12/2020), n.28445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3656-2019 proposto da:

IGEA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO PAGNANO;

– ricorrente –

contro

EDIL DI MAIO SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4822/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2131/2013, in accoglimento dell’opposizione spiegata dall’Igea s.p.a., avverso il decreto ingiuntivo n. 601/04 emesso per il pagamento di Euro 3.489,64 in favore dell’Edil Di Maio s.a.s., per la fornitura di materiale edile, revocava il decreto ritenendo provata sia la tempestiva denuncia dei vizi lamentati sia la loro esistenza e, per l’effetto, condannava in via riconvenzionale l’opposta al pagamento di Euro 13.773,00 a titolo di restituzione del prezzo di vendita e di risarcimento del danno.

In virtù di appello interposto da Edil Di Maio s.a.s., la Corte di appello di Napoli, nella resistenza dell’appellata, con sentenza n. 4822/2018, in riforma della sentenza gravata, rigettava l’opposizione proposta al decreto ingiuntivo, previo accertamento dell’intervenuta decadenza dell’acquirente dalla garanzia dovuta dal venditore, per essere stata comunicata la prima contestazione solo in data 23.10.2002, ossia in epoca ampiamente successiva all’ultima consegna del materiale, avvenuta l’8.08.2002 e, per l’effetto, condannava l’Igea s.p.a. al pagamento delle fatture rimaste insolute.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli la Igea s.p.a. propone ricorso per cassazione, fondato su unico motivo.

La Edil Di Maio s.a.s. è rimasta intimata.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore della ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

con l’unico motivo la società ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame “di un fatto decisivo controverso”. In particolare, ad avviso della Igea, la corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di considerare, sulla base della raccomandata del 23.10.2002 e della dichiarazione testimoniale del 27.11.2006 – resa dal cugino del titolare della Edil Di Maio – che la denuncia scritta dell’ottobre 2002 era stata preceduta da pregresse denunce verbali riguardanti i vizi dei beni venduti.

La censura è da ritenere inammissibile.

Parte ricorrente denuncia, sotto il profilo dell’omesso esame, la mancata valutazione del materiale probatorio sottoposto al giudice di merito.

Al riguardo questa Corte ha chiarito, anche a Sezioni Unite, che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 2019 n. 34476; Cass. 8 novembre 2019 n. 28887).

In particolare la doglianza contenuta nell’odierno ricorso, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degrada in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione, tralasciando di considerare che il fatto storico non può identificarsi con il difettoso esame delle risultanze istruttorie.

In breve, la censura sottoposta trapassa il modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, senza neppure confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza gravata.

Invero, la sentenza impugnata ha riformato la decisione del giudice di prime cure sulla base della valutazione delle risultanze probatorie acquisite già in primo grado, verificando l’intervenuta decadenza dalla garanzia dovuta dal venditore ai sensi dell’art. 1495 c.c., facendo leva sia sulla giurisprudenza esistente in materia, sia sulle circostanze di fatto accertate.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto non provate le dedotte contestazioni meramente verbali dei dedotti vizi per essere generiche le circostanze sul tempo della loro formulazione alla venditrice, precisando altresì che il teste A.M. aveva dichiarato di ignorare se e quando il titolare dell’Igea avesse presentato lamentele e doglianze.

Trattasi di insindacabile apprezzamento di fatto, come tale non censurabile in cassazione.

In conclusione, non può trovare ingresso, nel regime di sindacato minimale ex art. 360 c.p.c., n. 5 novellato, il vizio come dedotto dalla ricorrente.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Non essendo state svolte difese dalla controparte rimasta intimata, non vi è pronuncia sulle spese processuali.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

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