Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28445 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 07/11/2018, (ud. 12/06/2018, dep. 07/11/2018), n.28445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20685-2016 proposto da:

D.G.E., cod. Fisc. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G.PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

ROMANA FUSELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA FAVATI,

VALENTINA ABBONDANZA DE GIORGI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 646/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/07/2016 R.G.N. 441/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2018 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VALENTINA ABBONDANZA DE GIORGI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Firenze con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto le domande proposte da D.G.E. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, volte alla declaratoria di illegittimità del licenziamento ed alla pronuncia dei conseguenti provvedimenti restitutori economici e reali.

2. Avverso questa sentenza il G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate e del Territorio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi.

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 e degli artt. 67 e 68 del CCNL comparto agenzie Fiscali del 28.5.2004.

4. Il ricorrente addebita alla Corte territoriale: di avere formulato il giudizio valoriale di gravità della condotta e di proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti contestati sulla scorta di criteri generali ed astratti e prescindendo dalla storia lavorativa di esso ricorrente, di avere valorizzato sul piano oggettivo la rilevanza penale degli illeciti e il disvalore sociale del comportamento addebitato e posto a base del licenziamento; di non avere tenuto conto, nella formulazione del giudizio di proporzionalità dei parametri di valutazione indicati nell’art. 67 e nell’art. 68 comma 5 del CCNL Agenzie Fiscali del 28.5.2004; di non avere considerato le mansioni svolte da esso ricorrente. Sostiene che il riferimento alla qualità di pubblico dipendente non è decisivo per far ritenere sussistente la giusta causa di licenziamento.

5. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c..

6. Addebita alla Corte territoriale di avere omesso di esaminare le risultanze mediche allegate agli atti. Deduce che da queste emergeva che; già prima della definitività della sentenza penale, esso ricorrente si era sottoposto ad una terapia psichiatrica, all’esito della quale si era liberato dalla logica compulsiva e si era riappropriato delle normali abitudini di vita. Assume che siffatte emergenze probatorie contrastano con il giudizio di estrema gravità e di pericolosità della condotta posta a base del licenziamento. Imputa alla Corte territoriale di avere affermato la incompatibilità di tale condotta con la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA sulla scorta della mera lettura della sentenza penale, per tal via violando le regole del ragionamento presuntivo di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. e di non avere verificato lo stato soggettivo di esso ricorrente e la capacità di riproporre i comportamenti contestati, le mansioni svolte e la loro relazione con i fatti contestati e le modalità di svolgimento delle stesse.

7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la Corte territoriale affermato in maniera apodittica che, pur avendo esso ricorrente agito in condizioni di seminfermità mentale, nondimeno l’elevato numero di riproduzioni trovate in suo possesso ed anche presso la sua postazione di lavoro era indicativa di una notevole pervicacia se non di un più grave illecito utilizzo che, se anche non contestato in sede disciplinare e penale, sul piano della verosimiglianza conduceva verso un giudizio di estrema gravità o di oggettiva pericolosità incompatibile con la permanenza del rapporto di lavoro.

8. Lamenta che, per tal via, la Corte territoriale ha formulato il giudizio di gravità ben oltre le contestazioni penali e disciplinari senza indicare gli elementi probatori sui quali poggiava l’affermazione che il materiale pedopornografico era stato scaricato da Internet.

9. Deduce che la consulenza medico legale aveva escluso che esso ricorrente aveva le caratteristiche del pedofilo. Addebita alla Corte di avere formulato il giudizio di pericolosità sociale senza alcun riscontro probatorio e in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti necessari per l’applicazione del ragionamento presuntivo.

Esame dei motivi.

10. I tre motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente,in quanto intimamente correlati al giudizio valoriale di gravità della condotta e di proporzionalità della sanzione espulsiva formulato dalla Corte territoriale, presentano profili di infondatezza e di inammissibilità.

11. E’ necessario osservare, in primo luogo, che anche con riferimento alle ipotesi di illeciti disciplinari tipizzati dalla contrattazione collettiva, deve escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell’irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto oggetto di contestazione (Cass. 11160/2018, 28796/2017, 10842/2016, 1315/2016, 24796/2010, 26329/2008).

12. La proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto ai fatti commessi, come è stato affermato nelle pronunce innanzi richiamate è, infatti, regola valida per tutto il diritto punitivo (sanzioni penali, amministrative L. n. 689 del 1981, ex art. 11), e risulta trasfusa, per l’illecito disciplinare, nell’art. 2106 c.c., richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55,anche nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2009.

13. Da tanto consegue la possibilità per il giudice di annullare la sanzione “eccessiva”, proprio per il divieto di automatismi sanzionatori, non essendo, in definitiva, possibile introdurre, con legge o con contratto, sanzioni disciplinari automaticamente consequenziali ad illeciti disciplinari.

14. Deve, inoltre, ribadirsi il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare norme elastiche, come quella citata, non sfugge alla verifica in sede di legittimità, poichè l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi (anche costituzionali) desumibili dall’ordinamento (Cass. 11160/2018, 28796/20917, 21351/2016, 12069/2015, 692/2015, 25608/2014, 6501/2013, 6498/2012, 8017/2006, 10058/2005, 5026/2004).

15. E’ stato, in proposito, affermato che la relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo (Cass. 28796/2017, 1977/2016, 1351/2016, 12059/201525608/2014), con la precisazione, quanto a quest’ultimo, che, al fine di ritenere integrata la giusta causa di licenziamento, non è necessario che l’elemento soggettivo della condotta del lavoratore si presenti come intenzionale o doloso, nelle sue possibili e diverse articolazioni.

16. Anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può, infatti, risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l’ulteriore prosecuzione del rapporto (Cass.11160/2018, 28796/2017, 13512/2016, 5548/2010).

17. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi richiamati nella formulazione del giudizio di gravità della condotta e di proporzionalità della sanzione espulsiva.

18. Essa, infatti, dopo avere rilevato che risultava incontestato ed anche provato dagli atti del processo penale, nel quale il D.G. era rimasto coinvolto, che quest’ultimo aveva detenuto anche nell’ambito della sua postazione di lavoro in ufficio un’ ingente quantità (circa 1000 diversi supporti informatici) di materiale pedopornografico, ha ritenuto che siffatta condotta fosse contraria ai doveri che fanno carico al pubblico dipendente che proprio in ragione di tale qualità e del fatto di essere immedesimato nelle pubbliche funzioni, è tenuto a tenere condotte corrette e “morali” anche nella vita privata.

19. Il giudizio valoriale di gravità della condotta, sul piano oggettivo, è stato fondato non solo sulla imponente quantità di materiale pedopornografico trovato in possesso d.G., anche nella postazione di lavoro, ma anche sul rilievo che pure la mera detenzione di materiale pedopornografico e la sua agevole riproduzione concorre ad incrementare l’attività di coloro che lo producono per diffonderlo.

20. Quanto all’elemento soggettivo, la Corte territoriale, pur prendendo atto che nel processo penale era stata riconosciuta la seminfermità mentale del D.G., ha rilevato che l’elevato numero di riproduzioni di cui era stato trovato in possesso anche in Ufficio costituiva, quanto meno, prova di un atteggiamento psicologico pervicace.

21. E’ evidente che, diversamente da quanto opina il ricorrente, la Corte territoriale nella formulazione del giudizio di gravità della condotta e della proporzionalità della sanzione espulsiva ha tenuto conto degli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, e all’intensità dell’elemento intenzionale.

22. I parametri applicati risultano coerenti con le disposizioni contenute nel CCNL Compatto Agenzie Fiscali del 28.5.2004 che, nell’art. 67, comma 1, lett. a), indica tra i parametri di valutazione per l’applicazione delle sanzioni disciplinari la intenzionalità del comportamento e la rilevanza della violazione di norme o disposizioni.

23. L’art. 67 con norma di chiusura (comma 7) dispone che “Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 65, disposizione, questa che contempla il dovere del lavoratore di conformare la sua condotta al dovere costituzionale “di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui”.

24. Sulla scorta delle considerazioni innanzi svolte, il primo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui è denunciata la violazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 e degli artt. 67 e 68 del CCNL comparto Agenzie Fiscali del 28.5.2004. Con la precisazione, quanto all’art. 68 c. 5 del richiamato CCNL, che risulta oscura la denuncia della sua violazione atteso che tale disposizione afferma il principio della non automaticità della sanzione disciplinare correlata alle condanne penali di cui ai commi 5, lett. h) e 6, lett. b) ed e) e afferma la regola dell’esperimento del procedimento disciplinare, la cui attivazione nella fattispecie in esame non è mai stata in discussione.

25. Le censure formulate nel primo motivo sono inammissibili nella parte in cui il ricorrente, sotto l’apparente denuncia del vizio di violazione e di falsa applicazione delle disposizioni di legge e di CCNL innanzi richiamate, sollecita una generica rivisitazione del giudizio di gravità e di proporzionalità, non consentita in sede di legittimità (Cass. 6498/2012).

26. Sono infondate le censure formulate nel secondo e nel terzo motivo perchè, diversamente da quanto prospetta il ricorrente, la valutazione della Corte territoriale in ordine alla incompatibilità della condotta addebitata con la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica Amministrazione è stata formulata con riguardo alla estrema gravità della condotta e sulla scorta degli elementi acquisiti al giudizio di merito e non via presuntiva.

27. Va, al riguardo, precisato che la Corte territoriale non ha affatto formulato in via presuntiva un giudizio di pericolosità sociale del lavoratore. Il riferimento alla “oggettiva pericolosità” nell’economia della sentenza è, infatti, correlato alla affermata lesione irrimediabile del vincolo fiduciario.

28. Le censure che addebitano alla sentenza omessa valutazione delle risultanze mediche (secondo motivo) sono inammissibili in quanto, sotto l’apparente denunzia del vizio di omesso esame di tali risultanze (nemmeno riprodotte nel ricorso se non per brevi passaggi, non allegate al ricorso per cassazione e di cui è omessa la specifica sede di produzione processuale), il ricorrente sollecita in realtà il riesame del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass.SSU 24148/ 2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005).

29. Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato.

30. Le spese seguono la soccombenza.

31. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate Euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA