Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28444 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 15/12/2020), n.28444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1395-2019 proposto da:

FARDEA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FEDERICO BERGAMO;

– ricorrente –

contro

D.G.F., nella qualità di titolare dell’omonima

Farmacia, elettivamente domiciliato in ROMA, V. AURELIANA, 2, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO UMBERTO PETRAGLIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANCARLO GARGIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2364/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1340/2013, in accoglimento dell’opposizione proposta da D.C.F., quale titolare della farmacia sita in (OMISSIS), avverso il decreto ingiuntivo intimato dalla Fardea s.p.a. nello svolgimento di attività commerciale di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, revocava il medesimo decreto sul presupposto che, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 11, comma 1, dette disposizioni non potevano trovare applicazione ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002, stante l’anteriorità del rapporto, come provato dall’intimato.

In virtù di gravame interposto dalla Fardea s.r.l. (già Fardea s.p.a.), la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2364/2018, respingeva l’appello e, per l’effetto, confermava la sentenza impugnata ritenendo non provato da parte appellante il profilo temporale del rapporto negoziale.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, la Fardea s.r.l. propone ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, cui resiste D.C.F. con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Successivamente all’espletamento di detta attività è stato depositato in cancelleria, in data del 22 maggio 2020, atto di rinuncia al ricorso principale. L’atto di rinuncia al ricorso, sebbene non accettato dalla controparte, soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per essere sottoscritto dalla parte personalmente (ossia dal legale rappresentante della Fardea) e dal difensore, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.

In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del processo.

In considerazione della mancata adesione della controparte alla rinuncia, bisogna provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del D.C., che vengono liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2- VI Sezione Civile, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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