Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28444 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 07/11/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 07/11/2018), n.28444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17382-2014 proposto da:

A.S., C.R., T.G., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TERENZIO 21, presso lo studio

dell’avvocato FAUSTO MARIA AMATO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GASPARE MOTTA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (già SE.RI.T. SICILIA S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e difesa dall’avvocato

DOMENICO CANTAVENERA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, giusta delega in

calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2619/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/12/2013 R.G.N. 2407/2012 + altre;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2018 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per inammissibilità e in subordine

per il rigetto;

udito l’Avvocato ANTONIO IELO per delega Avvocato DOMENICO

CANTAVENERA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 24.12.2013, la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale della stessa città, che aveva ritenuto conformi alla disciplina di legge i contratti di formazione e lavoro stipulati tra ciascuno degli appellanti (attuali ricorrenti) e la Serit Sicilia s.p.a., rilevando che la società aveva dimostrato, mediante la produzione delle schede di partecipazione sottoscritte dai suddetti lavoratori, che gli stessi avevano partecipato a corsi di formazione per un totale di 80 ore aventi ad oggetto tutti gli argomenti indicati nel programma formativo e che il contenuto della documentazione, proveniente dai lavoratori ed assistita dal valore probatorio di cui all’art. 2735 c.c., risultava sostanzialmente confermato dai testi di parte appellante, che avevano dichiarato che l’attività formativa era stata svolta sin dall’inizio.

2. La Corte osservava che la circostanza che la collocazione temporale dell’attività formativa si fosse in parte discostata da quella indicata nel progetto non era tale da integrare un inadempimento così grave da stravolgere la causa dei contratti.

3. Sulla formazione pratica e sull’attività di affiancamento, osservava che la conformità dell’attività formativa concretamente svolta a quella prevista nel progetto aveva trovato conforto nelle deposizioni rese dai testi, i quali avevano confermato le modalità attuative, e che non erano state dedotte dall’appellante contrarie risultanze da cui inferirne la smentita. Non poteva, poi, secondo la Corte, e sotto ulteriore profilo, rilevare l’impiego dei ricorrenti in attività interna non strettamente coincidente con quella descritta nel progetto, avendo avuto questa una durata temporalmente limitata e non idonea ad incidere sul programma formativo, non potendo, poi, neanche attribuirsi significato al mancato utilizzo della modulistica in uso alla società, essendo emersa l’inverosimiglianza dell’assunto e non essendosi verificati inadempimenti, imputabili al datore di lavoro, idonei ad alterare la causa negoziale ed a giustificare la conversione del rapporto.

4. Di tale decisione hanno domandato la cassazione A.S., T.G. e C.R., con due motivi variamente articolati, cui ha resistito, con controricorso, la società, che ha depositato, in prossimità dell’udienza, memoria illustrativa. L’Inps ha rilasciato procura speciale in calce al ricorso notificato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 c.c. e ss., art. 1362 c.c. e ss., in riferimento al D.L. n. 726 del 1984, art. 3 ed al programma formativo allegato al contratto individuale di assunzione dei ricorrenti, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 59 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del CCNL per i Quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi del 12.12.2001, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, assumendosi che il programma formativo prevedeva che la formazione pratica dovesse consistere in “Un’attività pratica di notifica ed esecuzione con l’ausilio di personale esperto che affiancherà gli ufficiali di riscossione neo assunti in ogni attività durante la prima fase di applicazione delle materie trattate nel programma formativo teorico” e che, pertanto, la descrizione suddetta prevedeva due distinte attività (una prima di notifiche eseguite con l’ausilio di personale esperto ed una seconda contemplante l’accompagnamento del neo assunto in ogni attività lavorativa durante la prima fase di applicazione delle materie trattate nel programma formativo teorico) e che la circostanza dedotta, relativa all’essersi limitata l’attività formativa al solo affiancamento del neo assunto da parte di altri colleghi più anziani, era stata implicitamente ammessa dalla controparte, che aveva affermato di avere svolto quale unica attività formativa pratica l’affiancamento suddetto. Si sostiene che anche la formazione sulla modulistica, altrettanto necessaria e costituente parte integrante del programma, era stata disattesa.

2. Con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.L. n. 726 del 1984, art. 3 conv. in L. n. 863 del 1984, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, dell’art. 59 c.p.c., dell’art. 409 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 61; violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1 alla 3) dipendenti dalle aziende concessionarie del servizio di riscossione tributi del 12.12.2001; omesso esame circa fatto decisivo, con riferimento all’attività di “tentata riscossione”, ossia ad attività, espletata per un lasso temporale prevalente e non rientrante in quella propria dell’ufficiale di riscossione.

Si chiede, infine, la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, in ipotesi di non accoglimento delle censure.

3. I motivi, che vanno trattatati congiuntamente, per attenere a questioni tra loro connesse, sono infondati.

4. La censura con la quale si adduce l’erroneità della decisione perchè non sarebbe stato applicato correttamente il principio di non contestazione, che avrebbe dovuto indurre il giudice del gravame ad astenersi da ogni ulteriore controllo probatorio, deve essere disattesa e prima ancora ritenuta inammissibile, in forza del principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (cfr. Cass. 9.8.2016 n. 16655, Cass. 15.7.2015 n. 14784).

4. Nè tale specificità può essere desunta dall’esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l’onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi. In tanto può porsi il problema della contestazione del fatto ed assumere rilievo la non contestazione – quale indice, in positivo e di per sè, di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto, – in quanto l’allegazione del fatto, con tutti gli elementi costituenti il suo contenuto variabile e complesso, risulti connotata da precisione e specificità, tali da renderla conforme al modello postulato dalla regola legale o contrattuale per l’attribuzione del diritto (cfr. Cass. Cass. 8.4.2004 n. 6936, nonchè, per l’affermazione di analoghi principi, Cass. 22.9. 2017 n. 22055).

5. Peraltro, la censura involge in parte valutazioni di merito (pur contenendo una denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.) e, sotto altro profilo, contravviene all’insegnamento di questa Corte secondo cui la non contestazione del fatto ad opera della parte che ne abbia l’onere è irreversibile, ma non impedisce al giudice di acquisire comunque la prova del fatto non contestato, sicchè solo in tale ultima ipotesi resta superata la questione sulla pregressa non contestazione di quei fatti che, se ravvisata, avrebbe comportato l’esclusione di essi dal “thema probandum” (cfr. Cass. 13.3.2012 n. 3951).

6. Quanto all’ulteriore doglianza espressa sulla violazione dei canoni interpretativi degli atti negoziali, è sufficiente, per disattenderla, osservare che è principio reiteratamente affermato da questa Corte quello secondo cui “il ricorrente deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione – attualmente nei termini in cui è consentito dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell’atto oggetto di erronea interpretazione” (Cfr. Cass. 2.8.2016 n. 16057 e, fra le altre, Cass. n. 6226/2014; Cass. n. 11343/2013).

7. Non risulta nella specie esplicitato in che modo il giudice del gravame si sia discostato in sede interpretativa dai criteri ermeneutici richiamati in modo affatto generico e, prima ancora, non è riportato in ricorso il contenuto del programma nella parte che si assume erroneamente valutata, in dispregio anche del principio di specificità del ricorso in cassazione, che trova la sua consacrazione normativa nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e che impone di indicare nel ricorso il contenuto rilevante del documento stesso, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali;

8. Con riguardo alle ulteriori doglianze, oltre a non essere indicata la sede di deposito del testo integrale del c.c.n.l. di riferimento ai fini del relativo reperimento nei fascicoli di parte dei precedenti gradi di merito, è stato evidenziato dal giudice del merito che non vi era stata alcuna condotta del datore volontariamente diretta a disattendere l’obbligo formativo e comunque non è stata reputata decisiva l’adibizione dei ricorrenti anche ad attività di tentativo di recupero attraverso pagamento volontario, essendo emerso dalla espletata istruttoria e da altri elementi processualmente rilevanti il complessivo svolgimento di un concreto e completo tirocinio teorico pratico.

9. La decisione è, poi, conforme ai principi da ultimo affermati da questa Corte che, in controversia analoga, ha valorizzato l’accertamento, in fatto, dell’esistenza di adeguata e corretta attività formativa in linea con il progetto formativo approvato ed osservato come il lieve discostamento della collocazione temporale dell’attività formativa fosse risultato di scarsa importanza nell’economia generale del progetto formativo e che solo un grave inadempimento dell’obbligo formativo – la cui valutazione è rimessa al giudice del merito – poteva comportare la trasformazione del rapporto in ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; nella stessa pronuncia con riguardo alla fattispecie scrutinata è stato rilevato che la denuncia si era sostanziata, al di là dell’evocazione di una violazione di legge, nella deduzione di erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ossia di un vizio in ordine all’apprezzamento di circostanze di fatto controverse (cfr. Cass. 31.1.2017 n. 2505, con richiamo a Cass. 1.8.2014 n. 17539, e, tra le altre, Cass. 19.2.2015 n. 3344Cass. 26.1.2015 n. 1324Cass. 6068/2014, Cass. 5.3.2013 n. 5402, Cass. 13.2.2012 n. 2015).

10. La valutazione ed i principi contenuti nel richiamato precedente sono validi anche in relazione alla fattispecie qui esaminata, osservandosi che, al di là dell’enfatizzata adibizione a compiti ritenuti estranei al programma, la Corte del merito, con valutazione in fatto nella presente sede non censurabile, ha rilevato, in relazione all’attività di “tentata riscossione”, non solo che la stessa non poteva considerarsi estranea a quella propria degli ufficiali di riscossione, ma soprattutto che non vi era stata prova della relativa prevalenza nella complessiva esperienza lavorativa degli appellanti in funzione della dedotta gravità dell’asserito grave inadempimento degli obblighi formativi.

11. Alla stregua di tali ragioni il ricorso va respinto.

12. Le spese del presente giudizio di legittimità cedono a carico dei ricorrenti e sono liquidate in dispositivo, in favore della società. Nulla va statuito nei confronti dell’INPS, che non ha svolto attività difensiva.

13. Sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%, in favore della società. Nulla nei confronti dell’INPS.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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