Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28444 del 05/11/2019
Cassazione civile sez. lav., 05/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 05/11/2019), n.28444
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15461/2014 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati ELISABETTA LANZETTA, SEBASTIANO CARUSO, FRANCESCA
FERRAZZOLI, CHERUBINA CIRIELLO e GIUSEPPINA GIANNICO;
– ricorrente –
contro
D.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 749/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 05/06/2013, R.G.N. 549/2012.
Fatto
RILEVATO
che, con sentenza del 5 giugno 2013, la Corte d’Appello di L’Aquila, confermava la decisione del Tribunale di Avezzano e accoglieva la domanda proposta da D.L. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto la riliquidazione della pensione integrativa spettantegli quale dipendente dell’Istituto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell’Istituto medesimo, adottato con Delib. 12 giugno 1970 e successivamente modificato con Delib. 30 aprile 1982, su una base di computo comprensiva dell’indennità “Titolare di progetto incaricato L. n. 88 del 1989, ex art. 15”;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la computabilità dell’indennità in questione in difetto di contestazione da parte dell’INPS di quanto affermato dal D. circa l’aver egli percepito, senza soluzione di continuità, dal 2001 fino al pensionamento intervenuto in data 1.7.2003, l’indennità medesima, da qualificarsi pertanto quale emolumento fisso e continuativo rientrante nella nozione di retribuzione utile ai fini del computo della pensione integrativa; che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il D. non ha svolto alcuna attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 70 del 1975, art. 14, artt. 5 e 27 del Regolamento per il trattamento di previdenza integrativa del personale con il rapporto di impiego con l’INPS, L. n. 144 del 1999, art. 64, imputa alla Corte territoriale di non aver tenuto conto ai fini del decidere del dato, a quei fini rilevante, per cui l’indennità “Titolare progetto incaricato” di cui si chiedeva l’inclusione nella base di computo della pensione integrativa, è stato previsto quale voce componente il trattamento economico del personale dipendente dell’Istituto nell’anno 2001 ovvero in epoca successiva alla soppressione del Fondo integrativo aziendale INPS, disposta nell’anno 1999;
che il motivo deve ritenersi inammissibile non avendo qui l’Istituto ricorrente dato adeguato conto di aver effettivamente e tempestivamente sollevato tale eccezione e, conseguentemente, dell’asserito concentrarsi del thema decidendum sulla questione relativa alla coincidenza temporale tra operatività del Fondo e corresponsione dell’indennità “Titolare progetto incaricato”, su cui verrebbe a fondarsi la prospettata censura per la quale sulla reale questione oggetto del decidere la Corte territoriale, essendosi limitata a valutare il solo profilo del carattere fisso e continuativo dell’emolumento, avrebbe finito per non pronunziarsi;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese per non avere l’INPS svolto alcuna attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019