Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28443 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28443 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 21001-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA,

PIAZZA

dell’avvocato
rappresentata
2013

e

MAZZINI

27,

STUDIO

TRIFIRO’

difesa

lo

presso

studio
PARTNERS,

&

dall’avvocato

TRIFIRO’

SALVATORE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3197

contro

BUONAIUTO MARTIN MIGUEL ;
– intimato –

Data pubblicazione: 19/12/2013

avverso la sentenza n. 791/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 24/08/2007 r.g.n. 2128/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;

SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli
altri.

udito l’Avvocato GIVA LORENZO per delega TRIFIRO’

RG n 21001/2008

FATTO E DIRITTO
Con sentenza depositata il 24 agosto 2007 la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza
del Tribunale con la quale il primo giudice ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto
intercorso tra Poste Italiane e Martin Miguel Buonaiuto stipulato ai sensi dell’art I del dlgs n
368/2001 per “ragioni di carattere sostitutivo correlate all’esigenza di provvedere alla sostituzione

presso il polo corrispondenza Lombardia, assente con diritto alla conservazione del posto nel
periodo 1/4/2004 al 30/6/2004 con condanna al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno
pari alle retribuzioni perse dalla messa in mora dall’8/9/2004
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione Poste Italiane
Il Bonaiuto è rimasto intimato
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
La ricorrente ha notificato il ricorso in Cassazione a mezzo del servizio postale al Buonaiuto il
quale non si è costituito nel presente giudizio .
La società Poste Italiane ha omesso, tuttavia, di depositare la cartolina di ricevimento della
raccomandata impedendo in tal modo la verifica della regolarità della notifica ed il buon fine della
stessa .
Trova applicazione al caso di specie il principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte,
secondo cui “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia
del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art.
149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al
destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta
dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento
notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso
non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di
discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal
comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui
all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi
dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in
assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non
essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la
rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. Civ

” (Cass. S.U. n. 627/08) .

di personale inquadrato nell’area operativa addetto al servizio recapito , smistamento e trasporto

Nulla per spese stante la mancanza di attività difensiva del Buonaiuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso , nulla per spese.
Roma 7/11/2013
Il Presidente

L’estensore

Il Funzionario Giudiziar .

Dott.ssa Donate

-.

ntonio

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