Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28443 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 15/12/2020), n.28443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 925-2019 proposto da:

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA

DUSE, 35, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI COLONNA ROMANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ATTILIO TORRE;

– ricorrente –

contro

COMUNE di PALERMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5480/2018 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

l’11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Palermo, con sentenza n. 326 del 2017, rigettava l’opposizione proposta da F.V. avverso la cartella di pagamento n. 296 2016 00104502 83, emessa dalla Riscossione Sicilia s.p.a., con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro 828,28 a titolo di sanzione amministrativa per violazioni del codice della strada, con condanna alle spese processuali.

In virtù di gravame interposto da F.V., il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5480 del 2018, accoglieva l’appello proposto limitatamente alle spese e, per l’effetto, in riforma sul punto della decisione impugnata, disponeva il non luogo a provvedere relativamente alle spese di lite del primo grado, compensando quelle di appello.

Avverso la sentenza del Tribunale di Palermo il F. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.

Il Comune di Palermo è rimasto intimato.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa.

Atteso che:

con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2. In particolare, ad avviso del ricorrente, la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto di compensare le spese del giudizio di gravame in spregio al principio della soccombenza.

Il motivo è infondato.

E’ preliminare osservare che nel procedimento de quo trova applicazione ratione temporis l’art. 92 c.p.c. nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.

Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, si discute della sussumibilità delle ragioni indicate nella motivazione alla ipotesi di “gravità ed eccezionalità” normativamente prevista.

La norma di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorchè ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. 7 agosto 2019 n. 21157; Cass. 26 settembre 2017 n. 22333; Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2012 n. 2572).

Pertanto, nell’ipotesi in cui il decidente, come nella specie, abbia esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge (Cass. n. 12893 del 2011; Cass. n. 11222 del 2016).

Nella vicenda in esame trova applicazione il principio in base al quale in caso di riforma della sentenza impugnata deve procedersi, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (Cass. 1 giugno 2016 n. 11423; Cass. 18 marzo 2014 n. 6259).

Nel caso di specie, la compensazione è stata disposta dal giudice dell’appello perchè, stante la vittoria sul solo capo relativo alle spese di lite, il F. risultava, in ogni caso, soccombente nel merito, tenendo conto del complessivo esito del giudizio che aveva visto il rigetto dell’opposizione proposta avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa.

Del resto, le gravi ed eccezionali ragioni vagliate dal Tribunale non risultano illogiche o erronee, dal momento che l’errore della pronuncia non riguardava il merito della controversia, bensì il solo capo relativo alle spese e per averle riconosciute nonostante la difesa dell’Amministrazione, vittoriosa, fosse stata fatta da funzionario delegato a stare in giudizio, come consentito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4 per cui erano dovute solo quelle relative alle spese vive.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nessuna pronuncia sulle spese processuali di legittimità in mancanza di difese svolte dall’Amministrazione locale.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA